Ruolo Marescialli: Medaglia mauriziana
Inviato: mar dic 20, 2016 6:48 pm
medaglia mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201602660 - Public 2016-12-20 -
Numero 02660/2016 e data 20/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 30 novembre 2016
NUMERO AFFARE 00372/2013
OGGETTO:
Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da L luogotenente dei Carabinieri Matteo C., avverso diniego concessione medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0015214 del 17/12/2012 con la quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;
Premesso e Considerato:
con l’odierno ricorso il sig. Matteo C., luogotenente dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento di diniego sull’istanza diretta ad ottenere la medaglia mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare.
Il Ministero della Difesa con relazione del 17.02.2012 ha riferito sulla vicenda, rilevando come il militare, sebbene riabilitato a seguito di condanna penale per il reato di “lesioni aggravate continuate”, non possedeva i requisiti di “meritevolezza” richiesti dalle disposizioni regolamentari in materia, in quanto la riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna, ma non il reato quale fatto storico che può avere conseguenze in ambiti diversi da quello penale.
Peraltro pure sul piano temporale, aggiunge il Ministero, non sussisteva la prevista condizione del periodo di servizio utile di quarantanove anni, sei mesi ed un giorno, avendo il sottufficiale maturato un servizio utile di quarantotto anni, nove mesi e undici giorni.
Conclude per l’infondatezza e quindi per il rigetto del ricorso.
Osserva al riguardo, la Sezione, che la posizione assunta dall’amministrazione appare ineccepibile.
Infatti la riabilitazione estingue gli effetti penali, ma non le conseguenze che ne possono derivare su altri piani quali quello disciplinare – al sottufficiale era stata poi inflitta la sanzione del “rimprovero” e, inoltre, sul piano dei riconoscimenti morali connessi alla condotta tenuta nel corso della carriera militare.
Sulla base di tali elementi ed a prescindere dall’ulteriore aspetto temporale, posto a base del provvedimento, deve ritenersi acclarata l’insussistenza del requisito morale del “merito altamente commendevole”, richiesto ai fini del conferimento dell’invocata ricompensa morale.
Ne discende che l’impugnato provvedimento di diniego è legittimo e il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che i ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201602660 - Public 2016-12-20 -
Numero 02660/2016 e data 20/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 30 novembre 2016
NUMERO AFFARE 00372/2013
OGGETTO:
Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da L luogotenente dei Carabinieri Matteo C., avverso diniego concessione medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0015214 del 17/12/2012 con la quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;
Premesso e Considerato:
con l’odierno ricorso il sig. Matteo C., luogotenente dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento di diniego sull’istanza diretta ad ottenere la medaglia mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare.
Il Ministero della Difesa con relazione del 17.02.2012 ha riferito sulla vicenda, rilevando come il militare, sebbene riabilitato a seguito di condanna penale per il reato di “lesioni aggravate continuate”, non possedeva i requisiti di “meritevolezza” richiesti dalle disposizioni regolamentari in materia, in quanto la riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna, ma non il reato quale fatto storico che può avere conseguenze in ambiti diversi da quello penale.
Peraltro pure sul piano temporale, aggiunge il Ministero, non sussisteva la prevista condizione del periodo di servizio utile di quarantanove anni, sei mesi ed un giorno, avendo il sottufficiale maturato un servizio utile di quarantotto anni, nove mesi e undici giorni.
Conclude per l’infondatezza e quindi per il rigetto del ricorso.
Osserva al riguardo, la Sezione, che la posizione assunta dall’amministrazione appare ineccepibile.
Infatti la riabilitazione estingue gli effetti penali, ma non le conseguenze che ne possono derivare su altri piani quali quello disciplinare – al sottufficiale era stata poi inflitta la sanzione del “rimprovero” e, inoltre, sul piano dei riconoscimenti morali connessi alla condotta tenuta nel corso della carriera militare.
Sulla base di tali elementi ed a prescindere dall’ulteriore aspetto temporale, posto a base del provvedimento, deve ritenersi acclarata l’insussistenza del requisito morale del “merito altamente commendevole”, richiesto ai fini del conferimento dell’invocata ricompensa morale.
Ne discende che l’impugnato provvedimento di diniego è legittimo e il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che i ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà