Frequenza del corso di formazione e trattamento economico
Inviato: mar dic 20, 2016 6:34 pm
ricorso Straordinario respinto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201602661 - Public 2016-12-20 -
Numero 02661/2016 e data 20/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 30 novembre 2016
NUMERO AFFARE 02086/2011
OGGETTO:
Ministero della Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria -.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Giovanni Battista A., Rino R., avverso le note in data 18.02.2010, con le quali i medesimi sono stati posti in aspettativa speciale per il periodo di frequenza del corso di formazione ;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 06/05/2011 con la quale il Ministero della Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;
Premesso e Considerato:
con l’odierno ricorso, i ricorrenti, ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, hanno impugnato, previa adozione di misura cautelare, i provvedimenti con i quali i medesimi sono stati posti in aspettativa speciale per la frequenza del corso di formazione presso l’I.S.S.P. – Istituto Superiore di Studi Penitenziari –
Il Ministero della Giustizia con relazione del 6.05.2011, ha riferito sulla vicenda, rilevando come i ricorrenti, vincitori di concorso a vice commissario della Polizia Penitenziaria, sono stati nominati vice commissari in prova del Corpo di P.P. e in qualità di frequentatori di un corso di formazione, essi, non potevano godere del trattamento di missione, in quanto solo al termine e con il superamento di detto corso, gli stessi avrebbero avuto diritto ad essere immessi in servizio con la relativa qualifica e quindi ad essere beneficiari del connesso trattamento economico, comprensivo, anche dell’indennità di missione, ove se ne fossero realizzati i presupposti.
Per le ragioni suindicate, sostiene il Ministero, il ricorso è infondato e dunque deve essere respinto.
Osserva al riguardo, la Sezione, che la tesi dell’Amministrazione è da condividere.
Infatti la frequenza di un corso di formazione, a seguito di superamento di un pubblico concorso, non è riconoscibile quale attività di servizio, la quale si concretizza solo a seguito del superamento del corso stesso e dell’immissione nei ruoli ed in servizio, disposta dall’Amministrazione.
Ne discende l’inapplicabilità delle norme concernenti il trattamento di missione a coloro che, come i ricorrenti, sono frequentatori di corso, ma non sono ancora titolari di alcun rapporto di servizio.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto con assorbimento della domanda cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto con conseguente assorbimento della domanda cautelare.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201602661 - Public 2016-12-20 -
Numero 02661/2016 e data 20/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 30 novembre 2016
NUMERO AFFARE 02086/2011
OGGETTO:
Ministero della Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria -.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Giovanni Battista A., Rino R., avverso le note in data 18.02.2010, con le quali i medesimi sono stati posti in aspettativa speciale per il periodo di frequenza del corso di formazione ;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 06/05/2011 con la quale il Ministero della Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;
Premesso e Considerato:
con l’odierno ricorso, i ricorrenti, ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, hanno impugnato, previa adozione di misura cautelare, i provvedimenti con i quali i medesimi sono stati posti in aspettativa speciale per la frequenza del corso di formazione presso l’I.S.S.P. – Istituto Superiore di Studi Penitenziari –
Il Ministero della Giustizia con relazione del 6.05.2011, ha riferito sulla vicenda, rilevando come i ricorrenti, vincitori di concorso a vice commissario della Polizia Penitenziaria, sono stati nominati vice commissari in prova del Corpo di P.P. e in qualità di frequentatori di un corso di formazione, essi, non potevano godere del trattamento di missione, in quanto solo al termine e con il superamento di detto corso, gli stessi avrebbero avuto diritto ad essere immessi in servizio con la relativa qualifica e quindi ad essere beneficiari del connesso trattamento economico, comprensivo, anche dell’indennità di missione, ove se ne fossero realizzati i presupposti.
Per le ragioni suindicate, sostiene il Ministero, il ricorso è infondato e dunque deve essere respinto.
Osserva al riguardo, la Sezione, che la tesi dell’Amministrazione è da condividere.
Infatti la frequenza di un corso di formazione, a seguito di superamento di un pubblico concorso, non è riconoscibile quale attività di servizio, la quale si concretizza solo a seguito del superamento del corso stesso e dell’immissione nei ruoli ed in servizio, disposta dall’Amministrazione.
Ne discende l’inapplicabilità delle norme concernenti il trattamento di missione a coloro che, come i ricorrenti, sono frequentatori di corso, ma non sono ancora titolari di alcun rapporto di servizio.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto con assorbimento della domanda cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto con conseguente assorbimento della domanda cautelare.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà