cpa64 ha scritto:Gentilissimi, Vi chiedo se all'atto della Riforma della CMO per inabilità permanente dal servizio nel Corpo di PP ad un collega di anni 33 di servizio con già riconosciuta dal Comitato di verifica una causa di servizio Tab. B massima per la quale ha avuto la liquidazione dell'equo indennizzo gli spetta l'indennità prevista dall'articolo 69 del DPR 1092/73?
Grazie
====================Si,spetta e devono decretare le annualità (1-2-3-4-5).-================
La Tabella B, che comprende le infermità che danno diritto ad indennità una tantum; comprende infermità e lesioni che hanno prodotto menomazioni con
perdita della capacità lavorativa inferiore al 20%. La legislazione vigente non
precisa il minimo indennizzabile, tuttavia, in analogia ai criteri adottati in
infortunistica e secondo le indicazioni della Corte dei Conti, si ritiene attualmente
indennizzabile una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 10%.
P.S. In pratica una Tab. "B" equivale in misura pari a una o più annualità della P.P. di 8^ cat. e quindi,viene erogata una sola volta con la corresponsione del 10% della P.A.L. e non tra il 10 e il 20% di una P.P. di 8^ cat. (Indennità una tantum).-
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Ai sensi degli art. 69 ed 89 del DPR 1092/73, come modificati dall’art. 4 della legge 9/1980, il dipendente civile o militare che ha contratto infermità dipendenti da causa di servizio ascrivibili però alla tabella B (n.18 voci di infermità o lesioni con riduzione della capacità lavorativa generica tra l’11 ed il 20% ) annessa alla legge n. 313/68 ha diritto, a prescindere dal periodo maturato ai fini del trattamento di quiescenza, all’atto della cessazione dal servizio ad un’indennità per una sola volta in misura pari ad una o più annualità della pensione di 8 categoria per un massimo di 5 annualità, secondo la gravità dell’infermità, dove
alle menomazioni di rilievo intermedio possono essere attribuite 3 annualità secondo criteri di proporzionalità tra i diversi quadri clinici.