Ricorso Accolto, sentenza importante.
inoltrato domanda per la concessione del trattamento di cui alla l. n. 407/1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Ecco alcuni brani:
1) - Conformemente a quanto richiesto nel libello introduttivo (punto B a pag. 11 e punto 3 delle conclusioni), nel calcolo delle somme da corrispondere alla ricorrente, per differenza tra il trattamento di attività accertato in questa sede e il trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento, dovranno essere riconosciute e conteggiate le esenzioni fiscali invocate anche sul trattamento di reversibilità della pensione privilegiata (art. 1, comma 3, l. n. 302/1990 da porre a riferimento con l’art. 2, comma 5, della l. n. 407/1998; art. 1, comma 563, l. n. 266/2005; art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007 convertito in l. n. 222/2007), tenuto conto che - in base all’orientamento del giudice di legittimità - la controversia relativa all’ammontare della ritenuta fiscale operata dall’istituto previdenziale attiene al trattamento pensionistico e, ove derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. SS.UU. n. 7755/2017).
2) - Sul trattamento pensionistico riconosciuto alla ricorrente saranno inoltre applicate, in presenza delle relative condizioni, le esenzioni fiscali spettanti ai sensi di legge (art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016).
3) - Conclusivamente il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, con decorrenza dei ratei a partire dal quinquennio antecedente alla data di presentazione del ricorso giurisdizionale (7 novembre 2017), da corrispondere alla ricorrente nella misura in cui il trattamento complessivo di attività risulti migliorativo rispetto al trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento nello stesso periodo, con interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge dal giorno del dovuto sino all’integrale soddisfo, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra essi previsti dalla legislazione (art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n. 352), con le esenzioni fiscali previste dalla legge e con la restituzione delle trattenute mensili di euro 222,02 effettivamente operate dal dicembre 2016.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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Sezione MARCHE Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 132 Pubblicazione 04/06/2018
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Fabio Gaetano Galeffi, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 17 aprile 2018, con l’assistenza del Segretario sig.ra Manuela Brutti, la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22144/PM/NC del registro di segreteria, presentato il 6 novembre 2017 da M. F., c.f. OMISSIS, nata a OMISSIS l’OMISSIS, quale vedova dell’appuntato C.C. OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Carbone, c.f. CRBLRD41E09C349O, pec
avvleonardocarbone@pec.it, e dall’avv. Daniela Carbone, c.f. CRBDNL72T53H501R, pec
avvdanielacarbone@cnfpect.it, e con gli stessi elettivamente domiciliata ad Ascoli Piceno, Via A. Orsini 11, come da procura in calce al ricorso,
NEI CONFRONTI DI
- Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, Piazza Cavour;
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione ex Inpdap, Direzione provinciale di Ascoli Piceno, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Cimmino, Floro Flori e Susanna Mazzaferri, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Inps, Ancona, Via S. Martino 23;
AVVERSO
il decreto del Ministero della difesa n. 834 dell’8 luglio 2009 e tutti gli atti presupposti e conseguenti, quali i provvedimenti Inps di recupero sulle somme ritenute indebite, recante revoca del decreto del Ministero della difesa n. 1141 del 14 settembre 2004 di riconoscimento alla ricorrente, quale vedova e avente causa dal defunto coniuge appuntato dei Carabinieri OMISSIS, del trattamento di attività a decorrere dal 15 dicembre 1998.
Nella pubblica udienza del 17 aprile 2018, assenti le parti, la causa viene trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente chiede in via principale: 1) che sia dichiarato illegittimo il decreto del Ministero della difesa n. 834 dell’8 luglio 2009 e tutti gli atti presupposti e conseguenti, quali i provvedimenti Inps di recupero sulle somme ritenute indebite; 2) che siano condannati il Ministero della difesa e l’Inps a ripristinare la pensione commisurata al trattamento di attività ai sensi della l. n. 629/1973, nonché a restituire le somme non più corrisposte per effetto della revoca disposta dal provvedimento impugnato, oltre alle trattenute sulla pensione privilegiata indiretta n. 10125583 fino all’effettivo soddisfo; 3) che siano condannati il Ministero della difesa e l’Inps a ripristinare la detassazione sulla pensione privilegiata indiretta n. 10125583 a prescindere della liquidazione del trattamento di attività; ed in subordine: 4) che sia dichiarata l’illegittimità dell’indebito in corso di recupero sulla pensione n. 10125583, con conseguente irripetibilità di quanto trattenuto; con condanna alle spese.
Contestualmente al ricorso, l’interessata ha chiesto anche tutela cautelare.
In sintesi, ha riferito la ricorrente:
- di essere vedova di OMISSIS, appuntato dei Carabinieri deceduto il ... luglio 1981 durante un’operazione di prevenzione e repressione di atti di terrorismo;
- che in data 10 febbraio 1982 il Comandante della Legione Carabinieri di Ancona aveva disposto con proprio decreto il pagamento in favore della ricorrente di pensione indiretta con decorrenza dal 1° agosto 1981;
- che il Ministero della difesa, con decreto n. 837 del 9 aprile 1983, aveva disposto a domanda dell’interessata la liquidazione della pensione privilegiata indiretta, considerando che la morte del dante causa era avvenuta per causa di servizio;
- di aver successivamente inoltrato domanda per la concessione del trattamento di cui alla l. n. 407/1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- che, a seguito di istruttoria, il Comando Carabinieri Marche con atto del 2 ottobre 1999 ha riferito al Ministero dell’interno che il decesso di OMISSIS era avvenuto durante un inseguimento stradale mentre il militare stesso era impegnato in indagini conseguenti al rapimento del fratello di un soggetto appartenente ad una organizzazione terroristica;
- che il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare, con d.m. n. 1141 del 14 settembre 2004, riconosceva in favore della ricorrente, quale vedova di OMISSIS, il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, a decorrere dal 15 dicembre 1998, stante la prescrizione quinquennale nel periodo pregresso;
- che successivamente il d.m. n. 834 dell’8 luglio 2009 revocava il d.m. n. 1141 del 14 settembre 2004, sulla base della considerazione che l’evento lesivo, da cui è stato originato il decesso del dante causa OMISSIS, era avvenuto per le ferite riportate a seguito di incidente stradale, come da rapporto del Gruppo Carabinieri di Ascoli Piceno del 16 settembre 1981;
- che in data 7 ottobre 2016 con nota n. OMISSIS l’Inps di Ascoli Piceno ha comunicato alla ricorrente l’esistenza del predetto d.m. n. 834 del 2009, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico (da trattamento di attività a pensione privilegiata indiretta), con contestuale comunicazione dell’applicazione di ritenuta cautelativa di euro 222,02 a partire dal mese di dicembre 2016;
- che in data 17 ottobre 2016 con nota n. OMISSIS l’Inps di Ascoli Piceno ha convocato l’attuale ricorrente;
- che da informazioni assunte per le vie brevi da parte della ricorrente, l’importo dell’indebito risulterebbe di circa 150.000 euro.
Ritiene la ricorrente di aver diritto, sulla base della propria posizione, alla corresponsione del trattamento previdenziale quale vedova di vittima del terrorismo, e conclude nei termini in precedenza riportati, formulando contestualmente domanda di tutela cautelare, anche in relazione alla ritenuta Irpef, allegando l’esistenza del fumus e del danno grave e irreparabile, traendo dalla pensione l’unica fonte di sostentamento, dovendo in ipotesi essere assoggettata anche a procedimenti esecutivi sulla casa di abitazione, a causa della propria carenza di liquidità per far fronte al presunto indebito.
Si è costituito il Ministero della difesa con memoria pervenuta il 6 dicembre 2017, precisando di aver proceduto nel 2009 alla revoca del d.m. del 2004 adeguandosi ai rilievi dell’organo di controllo successivo di legittimità sugli atti di conferimento delle pensioni pubbliche (art. 166 l. n. 312/1980); nella memoria viene inoltre illustrata una vicenda relativa all’indebito nel frattempo formatosi e alla connessa rivalsa chiesta al Ministero dall’Inps sul relativo importo. Viene trattata infine la questione dell’esenzione Irpef.
Ha concluso l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con compensazione delle spese di giudizio; in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale sui ratei, essendo per tabulas noto alla controparte sin dal 2009 la riduzione del trattamento pensionistico, e chiede infine che l’eventuale miglior trattamento pensionistico riconosciuto sia dichiarato esentato dall’Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016.
Si è costituito l’Inps con memoria pervenuta il 7 dicembre 2017, confermando di aver agito sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero della difesa con il richiamato d.m. n. 834 dell’8 luglio 2009, essendo ordinatore secondario di spesa; quanto alla ritenuta Irpef di aver proceduto secondo la normativa di riferimento; in ordine alla ripetibilità dell’indebito, l’Inps richiama la disciplina inerente il recupero degli importi conseguenti alla determinazione della pensione. Secondo l’Inps, la domanda cautelare sarebbe comunque sfornita di prova; anche il periculum sarebbe inesistente, in considerazione del modesto importo della trattenuta mensile. Ha concluso l’Inps chiedendo di respingere l’istanza di sospensione e nel merito di respingere integralmente l’avversa pretesa poiché infondata in fatto e in diritto; vinte le spese.
In ordine alla fase cautelare, con ordinanza n. 69/2017, resa nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 e depositata il 29 successivo, questa Sezione ha ritenuto, da una cognizione sommaria degli atti di causa, la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, disponendo in particolare: la sospensione degli effetti del d.m. difesa n. 834 dell’8 luglio 2009, e, conseguentemente, delle note dell’Inps di Ascoli Piceno n. OMISSIS del 7 ottobre 2016 e n. OMISSIS del 17 ottobre 2016; la sospensione della ritenuta di euro 222,02 a partire dal mese successivo alla ricezione da parte dell’Inps della predetta ordinanza, senza restituzione delle somme già trattenute dal dicembre 2016 e sino alla definizione del giudizio; disponendo incombenze istruttorie e fissando per la prosecuzione della trattazione l’odierna udienza del 17 aprile 2018.
All’esito degli adempimenti istruttori di cui alla predetta ordinanza n. 69/2017, il Ministero della difesa ha fatto pervenire in data 6 febbraio 2018 una memoria, con la quale evidenzia di aver comunicato con nota prot. OMISSIS del 26 maggio 2009 all’Inpdap di Ascoli Piceno la sospensione del pagamento del d.m. 1141 e il ripristino del pagamento della pensione privilegiata di reversibilità di cui al d.m. n. 837 del 9 aprile 1983; nella medesima memoria si precisa che l’Inpdap di Ascoli Piceno riscontrava con nota del 16 giugno 2009, fornendo assicurazioni circa il ripristino della pensione privilegiata di reversibilità e precisando di restare in attesa di istruzioni al riguardo per il prosieguo.
L’Inps non ha presentato ulteriori memorie.
All’udienza del 17 aprile 2018, assenti le parti, la causa viene messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza in capo alla ricorrente del diritto al trattamento di cui all’art. 1 della l. n. 629/1973, già in godimento sulla base del decreto del Ministero della difesa n. 1141 del 14 settembre 2004, poi revocato con d.m. d.m. difesa n. 834 dell’8 luglio 2009.
1) Questioni preliminari. In via preliminare va chiarito che, nonostante nella memoria di costituzione del Ministero della difesa vi sia cenno ad un’azione di rivalsa dell’Inps verso il Ministero stesso per un ipotetico indebito pensionistico (pag. 5-7), sulla quale viene chiesta la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse, tuttavia dalla documentazione in atti non risulta che l’Inps abbia fatto valere una domanda di rivalsa a carico del Ministero della difesa, essendosi l’Inps limitato a precisare le condizioni cui soggiace la presunta irrepetibilità dell’indebito. Ciò posto, non vi è luogo a pronunciarsi su tale rivalsa, che risulterebbe peraltro estranea alla giurisdizione di questo giudice.
2) Spettanza del trattamento di attività. Nel merito, dal rapporto del Gruppo Carabinieri di Ascoli Piceno del 16 settembre 1981 si evince che l’incidente stradale in cui ha perso la vita l’appuntato C.C. OMISSIS è avvenuto il … luglio 1981 sull’autostrada A14, all’altezza del casello di OMISSIS, nel corso di operazioni dirette a perseguire gli autori di grave reato (sequestro di persona), perpetrato nelle Marche ed ancora in corso all’epoca dell’incidente stradale di che trattasi, per il quale erano sospettati gli appartenenti ad una organizzazione terroristica.
Dalla descrizione dettagliata dei fatti viene in luce la matrice terroristica dell’episodio in cui ha perso la vita l’appuntato C.C. OMISSIS, coniuge della ricorrente, consistente negli esiti mortali di un inseguimento stradale, su veicolo dell’amministrazione, nei confronti di un soggetto già condannato per reati eversivi e in libertà provvisoria, nominativamente generalizzato in atti, che alle ore 8,50 del …. luglio 1981 veniva riconosciuto dai militari mentre era a bordo di altro veicolo che transitava e superava ad alta velocità la vettura dei militari sulla stessa autostrada A14. Avviato l’inseguimento all’altezza della galleria di OMISSIS dell’A14 e percorsi circa 8 km in direzione nord, in una curva a sinistra all’altezza del km ……. dell’A14, in corrispondenza del casello di OMISSIS, avveniva l’incidente letale. Il servizio di polizia durante il quale è avvenuto il predetto episodio risultava specificamente svolto in base ad ordine di servizio del … luglio 1981 impartito a OMISSIS e altri due militari da parte del comandante del nucleo operativo C.C. di Ascoli Piceno, contenente dettagliate istruzioni circa l’orario (a partire dalle ore 7,30 del …. luglio 1981), l’itinerario (Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto - Civitanova Marche - Ancona e viceversa) e la finalità del servizio (intercettare e fotografare elementi sospettati di essere appartenenti alla colonna marchigiana di un’organizzazione terroristica, per accertare e documentare eventuali incontri tra gli elementi inquisiti).
L’orario e il luogo in cui è avvenuto l’episodio in cui l’appuntato OMISSIS ha perso la vita sono compatibili con il servizio a cui lo stesso era specificamente comandato, insieme agli altri due militari, su vettura …… in dotazione ai Carabinieri e con targa di copertura.
Dalla documentazione in atti, si rileva che il militare è quindi caduto il … luglio 1981 durante lo svolgimento di indagini e operazioni di prevenzione e repressione di atti di terrorismo, come precisato anche nelle premesse del decreto 30 marzo 2000 del Capo della Polizia per la riliquidazione della speciale elargizione di cui alla l. n. 466/1980.
Ciò posto, va rilevato che l’art. 1 della l. n. 629/1973 dispone che il “trattamento complessivo di attività” spetta alla vedova e agli orfani dei militari “deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico” e il caso di specie (inseguimento di soggetto sospettato di terrorismo, in fuga) appare rientrante nella previsione di legge.
Risulta infine che con decreto del … marzo 2010 il defunto appuntato C.C. OMISSIS è stato insignito dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 34 della l. n. 222/2007, di Medaglia d’oro per le vittime del terrorismo alla memoria, con la seguente motivazione “Per gli alti valori morali espressi nell’attività prestata presso l’Amministrazione di appartenenza e per i quali, a OMISSIS (XX), il … luglio 1981, nel corso di un inseguimento stradale connesso alle indagini relative al rapimento del fratello di un noto terrorista, rimase ucciso in un incidente stradale”.
Per l’effetto, deve essere dichiarata, conformemente a quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio, la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto ad ottenere il trattamento di cui all’art. 1 della l. n. 629/1973, già in godimento sulla base del decreto del Ministero della difesa n. 1141 del 14 settembre 2004.
3) Decorrenza del trattamento di attività. In ordine alla decorrenza del trattamento di attività di cui al punto che precede, e in relazione ad una eventuale prescrizione di ratei in esito a specifica eccezione formulata dall’amministrazione convenuta, va osservato che:
- la ricorrente aveva già ottenuto il trattamento di reversibilità della pensione privilegiata, come da decreto n. 837 del 9 aprile 1983 di concessione della pensione privilegiata indiretta;
- successivamente aveva ottenuto a domanda (in data 3 dicembre 2003) il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, a decorrere dal quinquennio precedente (15 dicembre 1998), come da d.m. n. 1141 del 14 settembre 2004;
- il trattamento di attività veniva revocato e veniva ripristinata la pensione privilegiata di reversibilità, a seguito dell’annullamento del d.m. del 2004 adottato da successivo d.m. n. 834 dell’8 luglio 2009;
- in data 7 ottobre 2016 con nota n. ….. l’Inps di Ascoli Piceno ha comunicato alla ricorrente l’esistenza del predetto d.m. n. 834 del 2009, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico (da trattamento di attività a pensione privilegiata indiretta), con contestuale comunicazione dell’applicazione di ritenuta cautelativa di euro 222,02 a partire dal mese di dicembre 2016;
- in data 17 ottobre 2016 con nota n. …… l’Inps di Ascoli Piceno ha convocato l’attuale ricorrente.
Dalla memoria del Ministero della difesa del 6 febbraio 2018, emerge inoltre che:
- con atto prot. 106022 del 26 maggio 2009, il Ministero della difesa comunicava all’Inpdap, e sia pure per conoscenza all’attuale ricorrente, la revoca del d.m. del 2004, avvenuta per effetto del successivo d.m. del 2009;
- l’Inpdap con nota del 16 giugno 2009, anch’essa indirizzata per conoscenza alla sig.ra OMISSIS, assicurava la ricezione della predetta comunicazione e precisava che a partire dalla rata di luglio 2009 veniva ripristinata la pensione privilegiata di reversibilità;
Il presunto indebito da recuperare, quale differenza tra pensione privilegiata e trattamento di attività per il periodo dal 1998 al 2009, veniva formalmente contestato all’attuale ricorrente soltanto con le due lettere del 7 e 17 ottobre 2016: l’importo del presunto indebito è indicato in euro 150.000 circa nel ricorso di parte (pag. 5) e in euro 132.925,84 nella memoria di costituzione dell’Inps (pag. 1).
Ciò posto, rileva il giudicante che già a partire dal 2009, allorché la misura del trattamento in godimento era stata ridotta, l’attuale ricorrente era in grado di percepire lo svantaggio economico a cui veniva sottoposta, per la diminuzione del trattamento stesso; pur tuttavia l’interessata si è indotta a presentare ricorso soltanto il 6 novembre 2017, dopo aver ricevuto le due missive dell’Inps del 7 ottobre 2016 prot. …… e del 17 ottobre 2016 prot. ……; solo nel 2016, secondo la ricostruzione offerta nel ricorso, l’interessata avrebbe infatti avuto contezza della misura e quindi dell’ordine di grandezza dell’importo da recuperare.
Al riguardo osserva il giudicante che il trattamento di attività risulta spettante alla ricorrente, e quindi non vi è luogo al recupero di alcun indebito previdenziale.
Tuttavia, il trattamento di attività spettante alla ricorrente va ragguagliato ad un preciso periodo di riferimento: ritiene sul punto il giudicante che, ferma restando l’insussistenza dell’indebito, il trattamento di attività dovrà avere una decorrenza quinquennale a ritroso rispetto alla domanda giudiziale del 6 novembre 2017.
Diversamente opinando, non verrebbe adeguatamente valutata l’inerzia in cui è incorsa l’interessata per non essere tempestivamente insorta in via amministrativa o giurisdizionale sin dalla riduzione del trattamento avvenuta nel 2009; inerzia che era accompagnata dalla consapevolezza del pregiudizio che le veniva arrecato, per effetto della riduzione del trattamento complessivo in godimento.
Ne consegue che, non risultando dalla documentazione di causa la presenza medio tempore (dal 2009) di atti interruttivi della prescrizione, e ferma restando l’inesistenza di un indebito previdenziale come sopra accertata, la decorrenza del trattamento di attività spettante alla ricorrente non potrà superare il termine quinquennale di prescrizione dei ratei, partendo a ritroso dal 6 novembre 2017, come previsto dall’art. 2948 c.c. e dall’art. 2 della l. n. 428/1985 (Corte conti SS.RR. n. 10/99/QM).
Conformemente a quanto richiesto nel libello introduttivo (punto B a pag. 11 e punto 3 delle conclusioni), nel calcolo delle somme da corrispondere alla ricorrente, per differenza tra il trattamento di attività accertato in questa sede e il trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento, dovranno essere riconosciute e conteggiate le esenzioni fiscali invocate anche sul trattamento di reversibilità della pensione privilegiata (art. 1, comma 3, l. n. 302/1990 da porre a riferimento con l’art. 2, comma 5, della l. n. 407/1998; art. 1, comma 563, l. n. 266/2005; art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007 convertito in l. n. 222/2007), tenuto conto che - in base all’orientamento del giudice di legittimità - la controversia relativa all’ammontare della ritenuta fiscale operata dall’istituto previdenziale attiene al trattamento pensionistico e, ove derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. SS.UU. n. 7755/2017).
Sul trattamento pensionistico riconosciuto alla ricorrente saranno inoltre applicate, in presenza delle relative condizioni, le esenzioni fiscali spettanti ai sensi di legge (art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016).
Per effetto di quanto sopra stabilito, l’Inps dovrà infine restituire alla ricorrente le trattenute mensili di euro 222,02 già eseguite a partire dal dicembre 2016 (nota Inps del 7 ottobre 2016), per mancanza di titolo al recupero.
4) Conclusioni. Restano assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Conclusivamente il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, con decorrenza dei ratei a partire dal quinquennio antecedente alla data di presentazione del ricorso giurisdizionale (7 novembre 2017), da corrispondere alla ricorrente nella misura in cui il trattamento complessivo di attività risulti migliorativo rispetto al trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento nello stesso periodo, con interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge dal giorno del dovuto sino all’integrale soddisfo, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra essi previsti dalla legislazione (art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n. 352), con le esenzioni fiscali previste dalla legge e con la restituzione delle trattenute mensili di euro 222,02 effettivamente operate dal dicembre 2016.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 3.000 (tremila), di cui euro 1.500 (millecinquecento) a carico del Ministero della difesa ed euro 1.500 (millecinquecento) a carico dell’Inps, oltre Iva e Cap se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Liquida le spese a favore della ricorrente in complessivi euro 3.000 (tremila) compresa la fase cautelare, di cui euro 1.500 (millecinquecento) a carico del Ministero della Difesa ed euro 1.500 (millecinquecento) a carico dell’Inps. Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2018.
IL GIUDICE UNICO
F.to Dott. Fabio Gaetano Galeffi
PUBBLICATA IL 04/06/2018
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dr.ssa Tiziana Camaioni
Il Giudice unico delle pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, dispone che a cura della Segreteria sia apposta annotazione di cui al terzo comma del predetto art. 52.
Ancona, 17 aprile 2018
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Fabio Gaetano Galeffi
In esecuzione del provvedimento del Giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dr.ssa Tiziana Camaioni