jos ha scritto:Buonasera a tutti, tornato or ora da visita di controllo, la competente CMO mi ha rilasciato il verbale che così recita: "NON IDONEO PERMANENTEMENTE" . Nelle note in basso invece: "Si idoneo nella riserva. Si idoneo al transito nei ruoli civili del MD..... Il presente provvedimento definitivo è determinato da lungo periodo (gg.102) di malattia per patologia (diabete i.t.) non guaribile che non consente di riacquisire idoneità al servizio."
Si tratta certamente di riforma dal servizio ma, a parte il transito nei ruoli civili che ho rifiutato, non capisco il significato concreto di SI IDONEO NELLA RISERVA.
Grazie per eventuali interventi.
Mar.Capo CC.
Saluti.
Copio/incollo dal D.L. 66/2010 Codice Ordinamento Militare
Art. 880 Categorie di personale in congedo
1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) complemento;
c) congedo illimitato;
d) riserva;
e) riserva di complemento;
f) congedo assoluto.
2. L’ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.
3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa che cessano dal servizio temporaneo.
5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.
6.
I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo
di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto
conserva il grado e l’onore dell’uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di
ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di
legge riflettenti il grado e la disciplina.
...OMISSIS...
Art. 887
Riserva
1. La categoria della riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o
che vi transitano dalla categoria dell’ausiliaria.
2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave
crisi internazionale.
...OMISSIS...
Art. 929 Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici
previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite
metodologie ivi previste,
cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda
dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per
infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito
del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
Saluti...ed auguri a jos