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Consiglio di Stato su Vittime del dovere 388/2000

Inviato: mar ott 04, 2016 1:22 pm
da ciro49
Il consiglio di stato ha smentito quello che avevo scritto prima-
Leggete comunque sulla decorrenza dei benefici di cui alla legge 388/2000-

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4852 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro

Irene Ferrari, rappresentata e difesa dagli avv. Mirko Tremaglia, Roberto Bonardi, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;


per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00183/2012, concernente applicazione benefici previsti dalla normativa a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.




Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Irene Ferrari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Luceri su delega di Bonardi e l’avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. - Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza del TAR di Brescia n. 183/2012 che ha accolto il ricorso di Ferrari Irene (quale vedova del Maresciallo Capo dei carabinieri Giorgio Di Pietro, deceduto il 14.5.1984 in seguito a conflitto a fuoco nel quale fu coinvolto nell’espletamento del proprio dovere) per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno in data 2.3.2001 n. 559/C/3/8 CC 148 bis di prot., comunicato in data 13.4.2001, nonché di tutti gli ulteriori e diversi atti presupposti e conseguenti e per l’accertamento ed il riconoscimento dell’applicabilità alla sig.ra Irene Ferrari dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990 e dalla legge n. 407/1998 (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e dunque ad ottenere la riliquidazione della speciale elargizione attribuitale con decreto del 13.11.1984.

2. – La sentenza del TAR precisa che il ricorso riguarda l’estensione a favore dei ricorrenti di tre benefici: la richiesta di riliquidazione della speciale elargizione percepita originariamente avanzata, nonché la concessione dell’assegno vitalizio non reversibile previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 407/1998 e l’attribuzione di due annualità di trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 2, comma 3, della medesima legge. L’accoglimento del ricorso è motivato da una specifica interpretazione dell’art. 82 della legge n. 388/2000, in base alla quale il legislatore, individuate due categorie di soggetti da beneficiare, ha inteso datare non l’epoca dei fatti da cui far discendere l'applicazione della norma (come sostenuta dall’Amministrazione), ma il termine da cui far decorrere i benefici in contestazione. Lo confermano le norme successivamente emanate (in particolare art. 2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell’art. 1, comma 565 della legge n. 266/2005), le quali hanno espressamente sancito l’intento perseguito della piena equiparazione del trattamento delle vittime del dovere a quello delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, precisando se del caso in modo puntuale la decorrenza dei benefici.

3. - L’Amministrazione appellante riafferma l’interpretazione dell’art. 82 della legge 388/2000 secondo la quale la espressione “a decorrere dal 1° gennaio 1990” indica la data dei fatti da prendere in considerazione ai fini dell’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle del terrorismo e criminalità organizzata e non la decorrenza dei benefici. Si richiamano in questo senso i pareri del Consiglio di Stato n. 123/2001 e n. 590/2001, nonché la normativa successiva che - proprio in quanto espressamente e a più riprese diretta a realizzare la progressiva equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - dimostra che l’art. 82 non ha realizzato tale equiparazione. Per di più l’art. 82 citato, interpretato secondo la sentenza impugnata, avrebbe la paradossale conseguenza di attribuire alle vittime del dovere benefici maggiori rispetto a quelli riconosciuti alle vittime del terrorismo.

4. - L’appellata, con due successive memorie presentate rispettivamente in data 24 luglio 2012 e 12 novembre 2012, ribadisce le ragioni a supporto della sostenuta interpretazione dell’art. 82 della legge n. 388/2000, rilevando in aggiunta che la normativa successiva a questa legge è rivolta ad estendere ulteriori benefici, proprio perché che l’art. 82 aveva già esteso a tutti gli aventi diritto i precedenti benefici di cui alla legge n. 302/1990 e alla legge n. 407/1998, altrimenti anche la estensione di tali benefici ai casi precedenti il 31 gennaio 1990 sarebbe stata presa in considerazione dalla normativa successiva esplicitamente orientata alla equiparazione dei trattamenti. Inoltre, se si accogliesse l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione, non si comprenderebbe la ragione per la quale lo stesso art. 82 di preoccupa di ricomprendere anche i destinatari della medesima legge n. 302/1990 nella decorrenza dal 1 gennaio 1990.

5. - La causa è passata in decisione all’udienza del 14 dicembre 2012.

6. – L’appello è fondato.

6.1. – Non può essere condivisa l’interpretazione dell’art. 82 della legge 388/2000 sostenuta dalla ricorrente in primo grado e attuale appellata e fatta propria dal TAR. La difesa erariale fa giustamente notare che, se si attribuisse alla norma il significato di fare decorrere i benefici da essa previsti dal 1° gennaio 1990, per le vittime del dovere il beneficio sarebbe maggiore di quello riconosciuto dalle stesse disposizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con una paradossale inversione delle parti. Si può aggiungere che non avrebbe neppure alcun senso una norma che prevedesse una decorrenza retroattiva che in taluni casi potrebbe perfino precedere l’evento che è causa del beneficio.

6.2. – Va ricordato che ogni norma legislativa che comporta spesa richiede una quantificazione e una copertura finanziaria, che coincide con la portata attribuita alla norma secondo l’Amministrazione. Se si adottasse l’interpretazione di cui alla sentenza del TAR la quantificazione della spesa e relativa copertura avrebbe dovuto essere assai maggiore, visto che verrebbe meno ogni limitazione al numero dei beneficiari in relazione alla data dell’evento e che si prevederebbe una decorrenza del beneficio con una retroattività di circa dieci anni rispetto all’entrata in vigore della legge n. 388/2000 con enorme aumento della spesa.

6.3. – E’ significativo che nessuna delle successive norme estensive dei benefici prevede una retrodatazione dei benefici. Tutte le norme successive decorrono dalla data espressamente fissata o dall’entrata in vigore di ciascuna legge. L’argomento utilizzato anche dalla difesa dell’appellata non gioca a suo favore, ma piuttosto in senso contrario. In più occasioni la normativa esplicita la finalità di tendere ad una “progressiva” estensione dei benefici stessi e non ad una parificazione retroattiva e totale dei trattamenti nel tempo.

6.4. – Gli effetti paradossali o incongrui di una diversa interpretazione dell’art. 82, più volte citato, conducono pertanto a confermare l’interpretazione adottata dall’Amministrazione e con essa la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, fermo restando che la successiva legislazione si è positivamente orientata nel senso di una progressiva equiparazione dei trattamenti per situazioni che dal punto di vista delle famiglie sono del tutto simili.

7. – L’appello dell’Amministrazione deve essere pertanto accolto.

8. – Nella natura della controversia e nell’andamento della vicenda processuale nei due gradi del giudizio si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Pier Luigi Lodi, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Re: Consiglio di Stato su Vittime del dovere 388/2000

Inviato: mar ott 04, 2016 6:20 pm
da christian71
Si, certo, che io sappia, le "Vittime del Dovere" decretate ai sensi dell'art. 82 della Legge 388/00 hanno diritto a percepire gli arretrati dei vitalizi a decorrere dall'11 dicembre 1998 se l'evento traumatico si è verificato prima della predetta data, altrimenti, dalla data dell'evento.

Preciso che:

1) Dall'11.12.1998 l'"assegno vitalizio" da 258€;

2) Dal 01.01.2003 l'assegno di cui al punto 1) aumenta a 500€;

3) dal 01.01.2008 si aggiunge anche lo "speciale assegno vitalizio" da 1033€.

Saluti
Christian



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