ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE
Inviato: ven set 30, 2016 9:14 pm
A beneficio degli utenti sul mio lavoro fatto, allego la risposta dell'Agenzia delle Entrate per la esenzione Irpef- per le vittime del dovere con ppo di 1 ^ categoria ed assegno di superinvalidità-
QUESTA E LA RISPOSTA-
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Per la non imponibilità della pensione privilegiata in esame è necessario esaminare lo
status del titolare del trattamento pensionistico; e, in particolare, occorre chiarire se un
soggetto, dichiarato "vittime del dovere", possa godere del regime di esenzione
previsto dalla legislazione in materia di vittime del terrorismo e di stragi della
medesima matrice.
Al riguardo, si osserva che la legge 13 agosto 1980, n. 466 ha previsto "Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e cittadini vittime del dovere o
di azioni terroristiche", che abbiano riportato ferite o lesioni in conseguenza di eventi
connessi all'espletamento di funzioni istituzionali, nonché agli appartenenti alle Forze
di Polizia che abbiano riportato un grado di invalidità non inferiore all'80 per cento
della capacità lavorativa.
Questa previsione rientra nell'ambito di un'articolata legislazione, formatasi nel corso
degli anni, che prevede una serie di provvidenze di natura economica, previdenziale e
fiscale, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, così come
individuate dalle leggi 20 ottobre 1990, n. 302 e 23 novembre 1998, n. 407 e
successive modificazioni, nonché in favore delle "vittime del dovere".
Al fine di evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di vittime e, in taluni
casi, tra vittime dello stesso evento, il legislatore ha previsto l'estensione alle "vittime
del dovere" di specifici benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata.
In ragione di tale processo di equiparazione, l'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ha previsto che: "Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti
dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze ... è assicurata, a decorrere
dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del
1990 e dalla legge 23 novembre 1998 n. 407."
Pertanto, alle "vittime del dovere", ferite nell'adempimento del dovere a causa di
azioni criminose successivamente al 31 dicembre 1989, ovvero, ai loro familiari
superstiti, si è reso applicabile l'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998,
recante: "Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata",
secondo cui ". Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti ...
che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità ... non concorrono a formare il
reddito imponibile ai fini dell'IRPEF."
Per quanto riguarda la fattispecie in oggetto, si osserva che l'istante è stato
riconosciuto "vittima del dovere" come risulta dall'attestazione rilasciata dalla
Prefettura di Venezia in data 8 marzo 2013 e allegata all'istanza. Tuttavia, tale
qualifica non è sufficiente per il riconoscimento dei benefici fiscali in questione in
quanto gli stessi riguardano il solo "personale di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose.a
decorrere dal 1° gennaio 1990" (citato articolo 82 legge n. 388 del 2000). Dall'istanza
non è possibile desumere se il contribuente rientri in tale specifica tipologia di "vittima
del dovere" né se l'evento che ha visto coinvolto il contribuente sia avvenuto dopo il
31 dicembre 1989.
Peraltro, dai dati presenti nella graduatoria delle "vittime del dovere" del Ministero
dell'Interno, ove figura anche il signor Serra Ciro, è possibile rilevare che l'evento che
ha coinvolto l'istante è avvenuto in data 16 luglio 1977 Pertanto, la data dell'evento (16 luglio 1977) in ogni caso preclude all'istante "vittima
del dovere" di poter fruire per la pensione percepita dell'esenzione dall'IRPEF prevista
dalla legge n. 407/1998 richiamata dall'articolo 82 della legge n. 388/2000.
PER DELEGA DEL DIRETTORE REGIONALE
QUESTA E LA RISPOSTA-
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Per la non imponibilità della pensione privilegiata in esame è necessario esaminare lo
status del titolare del trattamento pensionistico; e, in particolare, occorre chiarire se un
soggetto, dichiarato "vittime del dovere", possa godere del regime di esenzione
previsto dalla legislazione in materia di vittime del terrorismo e di stragi della
medesima matrice.
Al riguardo, si osserva che la legge 13 agosto 1980, n. 466 ha previsto "Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e cittadini vittime del dovere o
di azioni terroristiche", che abbiano riportato ferite o lesioni in conseguenza di eventi
connessi all'espletamento di funzioni istituzionali, nonché agli appartenenti alle Forze
di Polizia che abbiano riportato un grado di invalidità non inferiore all'80 per cento
della capacità lavorativa.
Questa previsione rientra nell'ambito di un'articolata legislazione, formatasi nel corso
degli anni, che prevede una serie di provvidenze di natura economica, previdenziale e
fiscale, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, così come
individuate dalle leggi 20 ottobre 1990, n. 302 e 23 novembre 1998, n. 407 e
successive modificazioni, nonché in favore delle "vittime del dovere".
Al fine di evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di vittime e, in taluni
casi, tra vittime dello stesso evento, il legislatore ha previsto l'estensione alle "vittime
del dovere" di specifici benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata.
In ragione di tale processo di equiparazione, l'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ha previsto che: "Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti
dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze ... è assicurata, a decorrere
dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del
1990 e dalla legge 23 novembre 1998 n. 407."
Pertanto, alle "vittime del dovere", ferite nell'adempimento del dovere a causa di
azioni criminose successivamente al 31 dicembre 1989, ovvero, ai loro familiari
superstiti, si è reso applicabile l'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998,
recante: "Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata",
secondo cui ". Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti ...
che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità ... non concorrono a formare il
reddito imponibile ai fini dell'IRPEF."
Per quanto riguarda la fattispecie in oggetto, si osserva che l'istante è stato
riconosciuto "vittima del dovere" come risulta dall'attestazione rilasciata dalla
Prefettura di Venezia in data 8 marzo 2013 e allegata all'istanza. Tuttavia, tale
qualifica non è sufficiente per il riconoscimento dei benefici fiscali in questione in
quanto gli stessi riguardano il solo "personale di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose.a
decorrere dal 1° gennaio 1990" (citato articolo 82 legge n. 388 del 2000). Dall'istanza
non è possibile desumere se il contribuente rientri in tale specifica tipologia di "vittima
del dovere" né se l'evento che ha visto coinvolto il contribuente sia avvenuto dopo il
31 dicembre 1989.
Peraltro, dai dati presenti nella graduatoria delle "vittime del dovere" del Ministero
dell'Interno, ove figura anche il signor Serra Ciro, è possibile rilevare che l'evento che
ha coinvolto l'istante è avvenuto in data 16 luglio 1977 Pertanto, la data dell'evento (16 luglio 1977) in ogni caso preclude all'istante "vittima
del dovere" di poter fruire per la pensione percepita dell'esenzione dall'IRPEF prevista
dalla legge n. 407/1998 richiamata dall'articolo 82 della legge n. 388/2000.
PER DELEGA DEL DIRETTORE REGIONALE