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Comoetenza Giurisdizionale per vittime del dovere

Inviato: mar set 27, 2016 11:35 am
da avt8
A giorni uscirà la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazzione,con la quale stabilirà nel punto di fatto,quale giudice e competente per il riconoscimento di vittime del dovere,e altri accessori annessi-
Qualunque sia la decisone che prenderanno i giudici, numerosi ricorsi salteranno-Solo le sentenze definitive sono salve-

Re: Comoetenza Giurisdizionale per vittime del dovere

Inviato: mar set 27, 2016 12:04 pm
da Zenmonk
Qualsiasi cosa venga deciso ancorché a sezioni unite dalla cassazione, il giudice amministrativo potrà sempre individuare la propria competenza, trattandosi di diversa giurisdizione, a maggior ragione se adito in via straordinaria con ricorso al capo dello stato. La parola definitiva tocca infatti alla Corte Costituzionale.

Re: Comoetenza Giurisdizionale per vittime del dovere

Inviato: mar set 27, 2016 1:00 pm
da ciro49
[quote="Zenmonk"]Qualsiasi cosa venga deciso ancorché a sezioni unite dalla cassazione, il giudice amministrativo potrà sempre individuare la propria competenza, trattandosi di diversa giurisdizione, a maggior ragione se adito in via straordinaria con ricorso al capo dello stato. La parola definitiva tocca infatti alla Corte Costituzionale.[/q


La corte costituzionale non ha nulla a che vedere sulla competenza della girurisdizione,in quanto il suo compito e solo quello di decidere se una norma di legge e costituzionalmente illeggittima-
Idem per il ricorso al Capo dello Stato che non e altro investire il consiglio di stato sul ricorso al PDR-
Per cui la decisione delle sezioni unite civile, mette la parola fine sulla competenza del giudice-
Infatti un ricorso in appello da parte del ministero dell'interno pendente avanti al C.d.S.vi e stata l'udienza il 5.11.2015,ed il c.d.s. ancora deve depositare la sentenza proprio in attesa di quello che deciderà la cassazione-

Re: Comoetenza Giurisdizionale per vittime del dovere

Inviato: mar set 27, 2016 1:48 pm
da antoniomlg
avt8 ha scritto:A giorni uscirà la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazzione,con la quale stabilirà nel punto di fatto,quale giudice e competente per il riconoscimento di vittime del dovere,e altri accessori annessi-
Qualunque sia la decisone che prenderanno i giudici, numerosi ricorsi salteranno-Solo le sentenze definitive sono salve-
un noto studio legale della capitale
dice che con la cassazione nemmeno le sentenze definitive sono al sicuro

ciao

Re: Competenza Giurisdizionale per vittime del dovere

Inviato: mar set 27, 2016 3:22 pm
da ciro49
Quel noto avocato di cui parli tu, a mio parere non e neanche in possesso di laurea-Perchè le sentenze passate in giudicate sono immodificabili- ad accezione che una delle parte non fa ricorso per la revocazione che avviene solo ed esclusivamente per questi casi descritto sotto:
La eventuale sentenza della cassazione, avrà effetto sui processi in corso sia di primo grado e quello di secondo grado-

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La revocazione ad istanza di parte è un mezzo di impugnazione del diritto italiano. È a critica vincolata, in quanto la legge ne stabilisce a priori, ex art.395 c.p.c., i motivi per cui essa può essere proposta.

La revocazione presenta, come istituto, una netta distinzione tra fase rescindente, che mira a togliere di mezzo la sentenza impugnata, e fase rescissoria che mira a sostituire la decisione revocata con un'altra decisione di merito. Entrambe queste fasi sono affidate al medesimo giudice, confluendo anche nella medesima sentenza. Al pari di ogni altra impugnazione, la revocazione costituisce, secondo parte della dottrina, un rimedio contro le ingiustizie della sentenza[1]. Dall'esame dei motivi e della identificazione dei provvedimenti impugnabili si deduce che la causa che ne determina l'ingiustizia è esterna al processo o al procedimento logico-giuridico di formazione della sentenza.

Le sentenze impugnabili per revocazione sono:
Quelle pronunciate in grado di appello o in unico grado
Le sentenze di primo grado, a condizione che sia scaduto il termine per l'appello e limitatamente ai motivi indicati ex art.395 c.p.c. nº 1,2,3,6, sempre che le circostanze che ne determinino la revocazione siano state scoperte dopo la scadenza del termine.

Ricordiamo che in base alla sentenza della Corte Costituzionale nº36/1991 è prevista la revocazione per le sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio. Nell'ambito dei motivi è inoltre importante la distinzione tra i nn.1,2,3,6 ed i nn. 4,5 del predetto articolo in quanto il primo gruppo di motivi, che vengono usualmente definiti come straordinari, si basa su circostanze che possono essere scoperte in qualunque momento ed il termine inizia a decorrere a norma del all'326 c.p.c dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o è stato recuperato il documento. Al secondo gruppo di motivi, quelli ordinari, appartengono quelle circostanze conoscibili dalla semplice lettura della sentenza e quindi il termine ha decorso dalla notificazione o dalla pubblicazione della stessa. Legittimati ad impugnare sono solo le parti nei riguardi delle quali è stata emessa la sentenza.

I motivi sono espressamente indicati nell'art 395 c.p.c. e sono:
Dolo di una parte a danno dell'altra
Poiché appare pacifico che nessuna parte è tenuta a compiere atti o fare dichiarazioni contro il proprio interesse, per dolo intendiamo gli artifizi o i raggiri posti in essere da una parte per paralizzare ovvero menomare fortemente la difesa avversaria. Di contro, il semplice silenzio su circostanze sfavorevoli non integra motivo di revocazione, salvo che tale silenzio non sia parte di un progetto fraudolento più vasto, volto a danneggiare il proprio avversario. È naturalmente implicito che tali artifizi o raggiri debbano essere determinanti sulla decisione della lite, impedendo alla controparte di difendersi ma altresì al giudice di percepirne l'esatta realtà processuale con susseguente ingiustizia della sentenza.
Prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima di esse
Il riconoscimento della falsità della prova deve provenire dall'avversario che, giovandosi di essa, aveva vinto la causa; la dichiarazione invece deve risultare da una sentenza civile o penale passata in giudicato.
Ritrovamento dopo la sentenza di documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario
Si tratta di qualsiasi prova documentale, atta a modificare l'esito della lite a favore della parte soccombente. Il ritrovamento deve essere comunque posteriore alla sentenza impugnata. Tuttavia se la parte poteva, utilizzando la comune diligenza, procurarsi in corso di causa notizia sull'esistenza del documento o addirittura il documento stesso, questa non può chiedere successivamente la revocazione della sentenza. Inoltre non è ammessa la revocazione nel caso il documento fosse depositato in pubblici archivi. Infine tali documenti devono essere decisivi e preesistere alla sentenza impugnata, riguardando fatti giuridici essenziali.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
Vi è questo errore quando la decisione viene a fondarsi sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. L'errore in questione deve, innanzitutto, avere quale oggetto la percezione dei fatti e non investire la valutazione giuridica di essi, inoltre non deve essere un errore di giudizio dovendo essere cioè estraneo al procedimento logico in base al quale il giudice è giunto all'affermazione, alla negazione o alla valutazione di un determinato fatto.
Contrasto della sentenza con altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione
Si tratta del cosiddetto giudicato esterno, il quale opera solo su eccezione di parte. Ovviamente tale contrasto deve investire due sentenze, di cui una sia provvista di autorità di cosa giudicata materiale ex art.2909 c.c., pronunciate tra le stesse parti e sullo stesso oggetto. Ulteriore condizione perché possa aversi la revocazione è che la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
Sentenza è effetto del dolo del giudice con sentenza passata in giudicato

Re: Comoetenza Giurisdizionale per vittime del dovere

Inviato: mer set 28, 2016 12:21 am
da Zenmonk
Insisto, Ciro. La giurisprudenza a sezioni unite vincola il giudice ordinario (il quale peraltro può benissimo decidere in modo diverso ma deve motivare adeguatamente) e ovviamente per il futuro, ossia senza interferire con le questioni di giurisdizione già decise. Nessuno ha obbligato il giudice amministrativo che sta attendendo l'esito della questione di giurisdizione pendente dinanzi alle sezioni unite: molto probabilmente e' solo perché non è convinto di avere la giurisdizione e cerca una pezza di appoggio per scaricare la pratica. Quanto alla corte costituzionale, restò convinto che essa interviene nei casi di conflitto tra poteri quale potrebbe essere quello relativo al conflitto di giuridisdizione.