ant66 ha scritto:Ciao antoniomlg e grazie per la risposta,
quindi nel caso venisse riformato avrebbe , grosso modo, 27 anni e 8 mesi di servizio validi a tutti gli effetti a percepire il 2° Assegno.
Ti posso chiedere per maggior sicurezza se è per esperienza diretta o per sentito dire, in quanto, a dire del collega interessato, gli avrebbero riferito che quelli trascorsi al cmo non sono "effettivamente prestati", e quindi,validi ai fini pensionistici ma non validi ai fini della maturazione del 2° Assegno Funzionale.
Un Saluto.
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L'assegno di funzione: caratteristiche ed importi
Giovedì, 15 Novembre 2012 22:37
Ci vengono chiesti chiarimento in ordine all’istituto dell’assegno di funzione, istituito dall'articolo 6 del decreto legge 387/1987 quale "assegno funzionale pensionabile" da attribursi con diversi traguardi.
L’emolumento, infatti, viene attribuito in corrispondenza del raggiungimento dei diciannove e dei ventinove anni di servizio prestato senza demerito nelle Forze di Polizia.
Con la sottoscrizione della cosiddetta “coda contrattuale” recepita dal d.P.R. 164/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 la prima soglia di accesso all’assegno funzionale è stata abbassata al compimento dei diciassette anni di servizio e l’importo relativo incrementato del 27%, mentre l’importo relativo alla seconda soglia è stato incrementato del 53%.
A decorrere dal 1° dicembre 2008, ai sensi dell' art. 8 D.P.R. 51/09, l‘assegno funzionale viene corrisposto al raggiungimento dei 17, 27 e 32 anni di servizio.
Gli attuali importi sono quelli contenuti nella tabella riportata di seguito (d.P.R. 28 aprile 2006, n. 220)
Qualifiche 17 anni 27 anni 32 anni
Ispettore superiore SUPS e qual. equiparate € 1.829,40 € 3.070,50 € 3.531,03
Ispettore capo e qual. equiparate € 1.829,40 € 3.070,50 € 3.531,03
Ispettore e qual. equiparate € 1.829,40 € 3.070,50 € 3.531,03
Vice Ispettore e qual. equiparate € 1.829,40 € 3.070,50 € 3.531,03
Sovrintendente capo e qual. equiparate € 1.800,20 € 3.018,20 € 3.470,98
Sovrintendente e qual. equiparate € 1.800,20 € 3.018,20 € 3.470,98
Vice Sovrintendente e qual. equiparate € 1.800,20 € 3.018,20 € 3.470,98
Assistente capo e qual. equiparate € 1.448,40 € 2.949,83 € 3.392,30
Assistente e qual. equiparate € 1.448,40 € 2.949,83 € 3.392,30
Agente scelto e qual. equiparate € 1.448,40 € 2.949,83 € 3.392,30
Agente e qual. equiparate € 1.448,40 € 2.949,83 € 3.392,30
Qualifiche 17 anni 27 anni 32 anni
Vice questore aggiunto e qual. equiparate € 3.122,70 € 5.144,10 € 5.915,67
Commissario capo e qual. equiparate € 2.770,90 € 5.144,10 € 5.915,67
Commissario e qual. equiparate € 2.153,50 € 3.231,70 € 3.716,51
Vice commissario e qual. equiparate € 2.153,50 € 3.231,70 € 3.716,51
Direttive in merito alla applicazione dell’istituto sono state emanate anche con la circolare 333.A/9802.B.B.5.4. del 31 ottobre 1995.
Ai fini della attribuzione del beneficio occorre detrarre tutti i periodi relativi a provvedimenti che incidono sull’anzianità di servizio, interrompendola.
Come previsto dall’articolo 2, comma 3, D.P.R. 19 novembre 2003, nr. 348, a partire dal 1° gennaio 2003, per il compimento delle anzianità utili ai fini dell’attribuzione dell’assegno di funzione è valutato anche il periodo di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.
Per l’attribuzione dell’assegno di funzione la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente, alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.
Ai fini dell’attribuzione del beneficio sono presi in considerazione i giudizi complessivi e le sanzioni disciplinari del triennio antecedente alla maturazione della prevista anzianità, nel senso che il beneficio sarà erogato a tutti coloro che, nello stesso triennio, abbiano riportato un giudizio complessivo almeno pari a “buono” e non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
In pratica, alla luce di quella che è la nuova disciplina dell’Istituto, il beneficio non spetta allorquando il dipendente abbia, nel triennio precedente, riportato un giudizio complessivo inferiore a “buono” o la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
L’anno o gli anni in cui si riscontra la presenza della causa ostativa alla concessione del beneficio vengono esclusi dal computo dell’anzianità necessaria alla maturazione del beneficio stesso.
È evidente che un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, tenuto conto dell’unicità della sanzione, non potrà provocare un ritardo di due anni per il solo fatto di essere stato inflitto e scontato a cavallo di un biennio.
Se alla data in cui viene maturata la prescritta anzianità, il personale interessato si trovi o si sia trovato in passato nello stato di sospensione cautelare dal servizio, sarà necessario attendere, ai fini della corresponsione dell’assegno funzionale, che sia adottato, al termine del procedimento penale e/o disciplinare, il provvedimento che dispone in via conclusiva sulla vicenda.
Pertanto, non potrà essere attribuito l’assegno funzionale a chi, sospeso cautelarmente, sia stato riammesso in servizio con riserva di riesame del periodo di sospensione cautelare.
Roma, 11 novembre 2012 La Segreteria Nazionale