Limiti d’età per il reclutamento di sottotenenti in s.p.e.
Inviato: ven set 02, 2016 6:53 pm
Limiti d’età per il reclutamento di sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale nella GdiF ( ma penso che la stessa cosa vale anche per l'Arma).
Appello al CdS rigettato.
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1) - tenente in congedo della Guardia di finanza, ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 15 sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale del Corpo, ma ne è stato escluso per avere superato il limite di età (34 anni) previsto dal relativo bando.
Il CdS precisa:
2) - è convincente e condivisibile la tesi dell’Amministrazione, fatta propria anche dal T.A.R., circa l’inapplicabilità alla vicenda dell’art. 2049 cod. ord. mil., in tema di innalzamento dei limiti di età, per trattarsi di disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5157);
3)- benché sia contestato dalla parte privata (pag. 19 del ricorso in appello), è fuori discussione che il Corpo della Guardia di finanza faccia parte integrante delle Forze armate dello Stato (art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189) ed è comunque Corpo di polizia ad ordinamento militare (art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68);
N.B.: (rileggete il punto n. 3 di cui sopra).
Per completezza vi consiglio di leggere cmq. il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201603738
- Public 2016-08-31 –
Pubblicato il 31/08/2016
N. 03738/2016REG.PROV.COLL.
N. 05060/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5060 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor Antonio A.., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
(congruo nr. di concorrenti – omissis per questione di spazio) non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 4642/2016,
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato Tartaglia e gli avvocati dello Stato Capolupo e Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il signor Antonio A.., tenente in congedo della Guardia di finanza, ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 15 sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale del Corpo, ma ne è stato escluso per avere superato il limite di età (34 anni) previsto dal relativo bando.
2. Egli ha dunque impugnato il provvedimento di esclusione (in data 19 giugno 2015) e il bando di concorso in parte qua come pure, con motivi aggiunti, l’approvazione della graduatoria finale.
3. Con sentenza in forma semplificata 21 aprile 2016, n. 4642, il T.A.R. per il Lazio, sez. II, ha respinto ricorso principale e motivi aggiunti.
4. Il signor A.. ha interposto appello contro la sentenza, depositando anche in un secondo tempo atto di motivi aggiunti.
5. L’Amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
6. In data 26 agosto 2016 l’appellante ha depositato una memoria.
7. Alla camera di consiglio del 30 agosto 2016, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a.
8. Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone preventivamente informato le parti presenti in camera di consiglio, il Collegio è dell’avviso di definire l’incidente cautelare con una decisione di merito in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
9. In via preliminare, il Collegio rileva che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata (ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure) non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti.
10. In estrema sintesi, nell’appello il signor A.. deduce nel merito:
a) il contrasto degli atti impugnati con la normativa europea anti-discriminazione;
b) la mancata applicazione degli artt. 2049 e 2050 del decreto legislativo n. 66 del 2010 – codice dell’ordinamento militare - circa l’innalzamento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici;
c) la disparità di trattamento rispetto alle diverse categorie di personale ammesse al concorso in questione, per le quali la legge porrebbe diversi e più favorevoli limiti di età.
11. In via preliminare, egli chiede la disapplicazione della normativa interna di settore per l’asserito contrasto con quella europea o la remissione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea della relativa questione interpretativa a norma dell’art. 267 del T.F.U.E.
12. Con i motivi aggiunti, l’appellante replica in realtà alle affermazioni contenuta nella memoria depositata in giudizio dall’Avvocatura generale in data 13 luglio 2016 e rinnova le richieste già formulate.
13. L’appello è infondato alla luce delle considerazioni che seguono:
a) secondo l’art. 2140, comma 5, cod. ord. mil., al concorso riservato di cui è causa possono partecipare “gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo … sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età”;
b) la previsione di un limite di età per la partecipazioni ai concorsi per il reclutamento di ufficiali della Guardia di finanza appare ragionevole alla luce dei compiti assegnati agli appartenenti al Corpo, che richiedono una particolare idoneità fisica tale da essere mantenuta per un ragionevole numero di anni;
c) la previsione di diversi limiti di età per diverse categorie di soggetti non comporta un vizio di disparità di trattamento, venendo in questione situazioni obiettivamente diverse e non comparabili;
d) è convincente e condivisibile la tesi dell’Amministrazione, fatta propria anche dal T.A.R., circa l’inapplicabilità alla vicenda dell’art. 2049 cod. ord. mil., in tema di innalzamento dei limiti di età, per trattarsi di disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5157);
e) la questione della incompatibilità della disciplina legislativa nazionale (in particolare art. 3, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 216 del 2003 che tiene ferme, per le Forze armate, le speciali disposizioni vigenti in relazione ai fattori dell’età e dell’handicap, e dunque quelle sancite dagli artt. 1465 – 1468 e 1493 – 1495 cod. ord. mil.), con la normativa europea non appare fondata, in quanto la stessa Direttiva 2000/78/CE:
I) in linea generale, al punto 23 del considerando giustifica una disparità di trattamento legata all’età in relazione ai requisiti considerati essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345);
II) nello specifico, all’art. 3, comma 4, consente agli Stati membri di escluderne l’applicabilità alle Forze armate, nella misura in cui vengano in questione discriminazioni fondate sull’handicap o sull’età;
f) benché sia contestato dalla parte privata (pag. 19 del ricorso in appello), è fuori discussione che il Corpo della Guardia di finanza faccia parte integrante delle Forze armate dello Stato (art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189) ed è comunque Corpo di polizia ad ordinamento militare (art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68);
g) anche la più recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dall’appellante (sez. II, 13 novembre 2014, in causa C-416/13 “Perez”) appare riferita a una fattispecie strutturalmente differente (reclutamento di agenti di polizia locale, che non rientrano in un corpo militare) da quella che viene ora in discussione (cfr., sull’ambito applicativo della sentenza “Perez”, Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345);
h) si mostrano invece decisive in senso contrario alle tesi dell’appellante le decisioni di segno diverso della C.G.U.E. (Grande sez., 12 gennaio 2010, in causa C- 229/08 “Wolf”; Grande sez., 13 settembre 2011, in causa C-447-09 “Prigge”), secondo le quali l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimate la previsione di limiti di età per la partecipazione a procedure selettive;
i) nei termini sopra esposti è inoltre la giurisprudenza più recente della Sezione, pure con riguardo a una Forza di polizia ad ordinamento civile (cfr. ordinanze 29 luglio 2016, n. 3155 e n. 3186, alle cui dettagliate motivazioni si rinvia ai sensi degli artt. 74, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.);
l) non vi è ragione per sollevare la questione di pregiudizialità interpretativa, avendo la Corte di Lussemburgo già deciso al riguardo (cfr., sulla insussistenza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale in casi analoghi alla stregua del leading case “Cilfit”, sul versante europeo, Corte giust. UE, 6 novembre 2008, C-248/07; su quello italiano, Cons. Stato, sez. IV, ord. 1° giugno 2016, n. 2334 cui si rinvia per ogni approfondimento).
14. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto, mentre i motivi aggiunti, rivolti avverso la graduatoria finale, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Ne segue la conferma della sentenza impugnata.
15. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
16. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando sull’appello, lo respinge.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado, che liquida nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Vito Poli
IL SEGRETARIO
Appello al CdS rigettato.
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1) - tenente in congedo della Guardia di finanza, ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 15 sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale del Corpo, ma ne è stato escluso per avere superato il limite di età (34 anni) previsto dal relativo bando.
Il CdS precisa:
2) - è convincente e condivisibile la tesi dell’Amministrazione, fatta propria anche dal T.A.R., circa l’inapplicabilità alla vicenda dell’art. 2049 cod. ord. mil., in tema di innalzamento dei limiti di età, per trattarsi di disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5157);
3)- benché sia contestato dalla parte privata (pag. 19 del ricorso in appello), è fuori discussione che il Corpo della Guardia di finanza faccia parte integrante delle Forze armate dello Stato (art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189) ed è comunque Corpo di polizia ad ordinamento militare (art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68);
N.B.: (rileggete il punto n. 3 di cui sopra).
Per completezza vi consiglio di leggere cmq. il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201603738
- Public 2016-08-31 –
Pubblicato il 31/08/2016
N. 03738/2016REG.PROV.COLL.
N. 05060/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5060 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor Antonio A.., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
(congruo nr. di concorrenti – omissis per questione di spazio) non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 4642/2016,
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato Tartaglia e gli avvocati dello Stato Capolupo e Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il signor Antonio A.., tenente in congedo della Guardia di finanza, ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 15 sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale del Corpo, ma ne è stato escluso per avere superato il limite di età (34 anni) previsto dal relativo bando.
2. Egli ha dunque impugnato il provvedimento di esclusione (in data 19 giugno 2015) e il bando di concorso in parte qua come pure, con motivi aggiunti, l’approvazione della graduatoria finale.
3. Con sentenza in forma semplificata 21 aprile 2016, n. 4642, il T.A.R. per il Lazio, sez. II, ha respinto ricorso principale e motivi aggiunti.
4. Il signor A.. ha interposto appello contro la sentenza, depositando anche in un secondo tempo atto di motivi aggiunti.
5. L’Amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
6. In data 26 agosto 2016 l’appellante ha depositato una memoria.
7. Alla camera di consiglio del 30 agosto 2016, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a.
8. Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone preventivamente informato le parti presenti in camera di consiglio, il Collegio è dell’avviso di definire l’incidente cautelare con una decisione di merito in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
9. In via preliminare, il Collegio rileva che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata (ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure) non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti.
10. In estrema sintesi, nell’appello il signor A.. deduce nel merito:
a) il contrasto degli atti impugnati con la normativa europea anti-discriminazione;
b) la mancata applicazione degli artt. 2049 e 2050 del decreto legislativo n. 66 del 2010 – codice dell’ordinamento militare - circa l’innalzamento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici;
c) la disparità di trattamento rispetto alle diverse categorie di personale ammesse al concorso in questione, per le quali la legge porrebbe diversi e più favorevoli limiti di età.
11. In via preliminare, egli chiede la disapplicazione della normativa interna di settore per l’asserito contrasto con quella europea o la remissione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea della relativa questione interpretativa a norma dell’art. 267 del T.F.U.E.
12. Con i motivi aggiunti, l’appellante replica in realtà alle affermazioni contenuta nella memoria depositata in giudizio dall’Avvocatura generale in data 13 luglio 2016 e rinnova le richieste già formulate.
13. L’appello è infondato alla luce delle considerazioni che seguono:
a) secondo l’art. 2140, comma 5, cod. ord. mil., al concorso riservato di cui è causa possono partecipare “gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo … sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età”;
b) la previsione di un limite di età per la partecipazioni ai concorsi per il reclutamento di ufficiali della Guardia di finanza appare ragionevole alla luce dei compiti assegnati agli appartenenti al Corpo, che richiedono una particolare idoneità fisica tale da essere mantenuta per un ragionevole numero di anni;
c) la previsione di diversi limiti di età per diverse categorie di soggetti non comporta un vizio di disparità di trattamento, venendo in questione situazioni obiettivamente diverse e non comparabili;
d) è convincente e condivisibile la tesi dell’Amministrazione, fatta propria anche dal T.A.R., circa l’inapplicabilità alla vicenda dell’art. 2049 cod. ord. mil., in tema di innalzamento dei limiti di età, per trattarsi di disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5157);
e) la questione della incompatibilità della disciplina legislativa nazionale (in particolare art. 3, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 216 del 2003 che tiene ferme, per le Forze armate, le speciali disposizioni vigenti in relazione ai fattori dell’età e dell’handicap, e dunque quelle sancite dagli artt. 1465 – 1468 e 1493 – 1495 cod. ord. mil.), con la normativa europea non appare fondata, in quanto la stessa Direttiva 2000/78/CE:
I) in linea generale, al punto 23 del considerando giustifica una disparità di trattamento legata all’età in relazione ai requisiti considerati essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345);
II) nello specifico, all’art. 3, comma 4, consente agli Stati membri di escluderne l’applicabilità alle Forze armate, nella misura in cui vengano in questione discriminazioni fondate sull’handicap o sull’età;
f) benché sia contestato dalla parte privata (pag. 19 del ricorso in appello), è fuori discussione che il Corpo della Guardia di finanza faccia parte integrante delle Forze armate dello Stato (art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189) ed è comunque Corpo di polizia ad ordinamento militare (art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68);
g) anche la più recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dall’appellante (sez. II, 13 novembre 2014, in causa C-416/13 “Perez”) appare riferita a una fattispecie strutturalmente differente (reclutamento di agenti di polizia locale, che non rientrano in un corpo militare) da quella che viene ora in discussione (cfr., sull’ambito applicativo della sentenza “Perez”, Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345);
h) si mostrano invece decisive in senso contrario alle tesi dell’appellante le decisioni di segno diverso della C.G.U.E. (Grande sez., 12 gennaio 2010, in causa C- 229/08 “Wolf”; Grande sez., 13 settembre 2011, in causa C-447-09 “Prigge”), secondo le quali l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimate la previsione di limiti di età per la partecipazione a procedure selettive;
i) nei termini sopra esposti è inoltre la giurisprudenza più recente della Sezione, pure con riguardo a una Forza di polizia ad ordinamento civile (cfr. ordinanze 29 luglio 2016, n. 3155 e n. 3186, alle cui dettagliate motivazioni si rinvia ai sensi degli artt. 74, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.);
l) non vi è ragione per sollevare la questione di pregiudizialità interpretativa, avendo la Corte di Lussemburgo già deciso al riguardo (cfr., sulla insussistenza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale in casi analoghi alla stregua del leading case “Cilfit”, sul versante europeo, Corte giust. UE, 6 novembre 2008, C-248/07; su quello italiano, Cons. Stato, sez. IV, ord. 1° giugno 2016, n. 2334 cui si rinvia per ogni approfondimento).
14. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto, mentre i motivi aggiunti, rivolti avverso la graduatoria finale, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Ne segue la conferma della sentenza impugnata.
15. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
16. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando sull’appello, lo respinge.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado, che liquida nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Vito Poli
IL SEGRETARIO