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articolo 75

Inviato: mer ago 17, 2016 2:21 pm
da mario68
ciao a tutti, qualcuna sa se e stato abolito l'articolo 75 che provvedeva il passaggio al ruolo civile, con la pensione e l'ho stipendio. grazie

Re: articolo 75

Inviato: mer ago 17, 2016 10:11 pm
da mixmax
No in vigore. Ma transito solo a domanda.

Re: articolo 75

Inviato: gio ago 18, 2016 9:22 am
da mario68
grazie, sei aggiornato sull'articolo 75, perché io mi sono messo in C M O dal 30/05/2016 e sono seguito dal medico legale, e volevo passare al ruolo civile con pensione e con stipendio da civile calcola che ho 29 anni effettivi ad oggi + un anno e mezzo lavoro effettuato prima di arruolarmi riscattato e cinque di scivolo pagati, con una causa di servizio A 8 , con in atto aggravamento.

Re: articolo 75

Inviato: gio ago 18, 2016 1:22 pm
da mixmax
E poi dove ti sbattono a ruolo civile?? Con 29 anni più il resto ti conviene? Mah....
Non sapevo si potesse avere pensione e stipendio.

Re: articolo 75

Inviato: gio ago 18, 2016 1:32 pm
da nazario
Si con l'articolo 75 ci sono colleghi che nelle direzioni di appartenenze o in altri enti delle forze dell'ordine percepiscono pensione e stipendio. Se è stato poi abolito questo non lo so
Saluti

Re: articolo 75

Inviato: gio ago 18, 2016 4:40 pm
da gino59
nazario ha scritto:Si con l'articolo 75 ci sono colleghi che nelle direzioni di appartenenze o in altri enti delle forze dell'ordine percepiscono pensione e stipendio. Se è stato poi abolito questo non lo so
Saluti
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Re: Passaggio ruoli civili amministrazione penitenziaria
Messaggioda lino » mar mag 17, 2016 1:15 am

Sembrera' una cosa strana ma la cosa e' possibile come dice miglio verde.
Infatti e' possibile ricevere trattamento pensionistico per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio ,quando il transito nei ruoli civili e' avvenuto con cessazione o cancellazione dai ruoli di provenienza.

Infatti tale pensione di privilegio e' cumulabile con trattamento di attivita', a norma del dpr.1092/1973,art.139.

In parole povere (vado a memoria) basta cambiare ministero e chiedere contestuale cancellazione dai ruoli di provenienza.

Re: articolo 75

Inviato: gio ago 18, 2016 5:46 pm
da mixmax
Cioè scusate ti riformano dcs, chiedi l'art 75,vai ai ruoli civili di altra amministrazione e percepisci stipendio del ruolo cui appartenevi più la ppo??
Cmq, per quanto ne so, molto difficile se non impossibile transitare in altra amministrazione. E, dato che siamo in argomento che m'interessa, per la sede poi ce eventualmente possibilità di ricorrere?

Re: articolo 75

Inviato: ven ago 19, 2016 11:15 am
da mario68
ciao a tutti, io ci provo visto che sono in ballo , a effettuare l'articolo 75 visto mai mi dice bene, se ce qualcuno che già a effettuato tale passaggio sarei lieto di contattarlo per farmi spiegare il tutto grazie .

Re: articolo 75

Inviato: ven ago 19, 2016 3:10 pm
da palmy66
interessante..........ma non l'ho capito molto, ad esempio se io ora percepisco € 1800 di stip ed ho una causa di servizio riconosciuta iscritta in A/7 se vengo riformato e scelgo il transito con l'art 75 cosa prenderei ?

Re: articolo 75

Inviato: sab ago 20, 2016 8:44 pm
da palmy66
ho trovato questo:

Messaggioda panorama » lun lug 21, 2014 8:17 am
Ricorso ACCOLTO Parzialmente. Questo apre sicuramente la strada a tanti contenziosi.
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1) - parte attrice, ex militare in congedo dal 28-09-2005 transitato con decorrenza 01-03-2007 nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa, ha rilevato l'illegittimità del provvedimento del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL, con cui è stato espresso diniego, a seguito dell'istanza pensionistica presentata il 20-12-2007, all'attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, cioè per aver ritenuto incumulabile la richiesta pensione di privilegio con il trattamento di attività (percepito quale dipendente civile della medesima Amministrazione della Difesa).

2) - Parte attrice ha, in primo luogo, sostenuto -con l'ausilio di vari riferimenti giurisprudenziali- la cumulabilità dei suddetti trattamenti e, in secondo luogo, la sussistenza dell'obbligo per l'Amministrazione di svolgere l'iter finalizzato alla concessione della pensione privilegiata non restando esclusa la possibilità dell'interessato di optare per quest'ultima anziché per il trattamento retributivo da lavoro dipendente.

3) - La questione dedotta in giudizio concerne la cumulabilità del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, richiesto per dipendenza dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore dal 11-06-1996 al 28-09-2005, con il trattamento di attività percepito quale dipendente civile, con la qualifica di Operatore di Amministrazione, della medesima Amministrazione della Difesa in virtù di contratto di lavoro stipulato il 01-03-2007.

4) - Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 21/QM del 24 settembre 1998 già menzionata in narrativa, il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto al cumulo va individuato in termini derogatori nell’ambito del più esteso genere dei rapporti derivati, nel senso che la norma permissiva di cui all’art. 139 “si caratterizza come deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand’anche derivata: la diversità”.

5) - Quindi, avendo riguardo alla relazione genetica tra i due rapporti, non vi è dubbio che il rapporto di impiego civile che lega l'A. M. all’Amministrazione della Difesa costituisce derivazione da quello militare;

6) - Di conseguenza il rapporto di impiego dell'A. M., pur proveniente da un rapporto di servizio militare ad esso collegato da una relazione di presupposizione, viene a ricadere nella condizione della diversità del rapporto cui il più volte citato art. 139 DPR n. 1092/1973 subordina il cumulo di trattamento privilegiato ordinario (conseguito nell’ambito del pregresso rapporto) e trattamento di attività.

7) - Ne discende, sempre conformemente a quanto statuito dalle SS.RR., la cumulabilità tra trattamento di attività e pensione privilegiata ordinaria conseguita nel contesto del precedente rapporto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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CAMPANIA SENTENZA 475 09/05/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CAMPANIA SENTENZA 475 2014 PENSIONI 09/05/2014



SENTENZA 475/2014

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 60492/PM del registro di segreteria depositato in data 22-04-2009 dal sig. A. M., nato a Omissis il Omissis ed ivi residente alla Omissis, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. Carlo Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Depretis n. 62, contro la nota prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL di diniego di attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2014 l’avv. Carlo Grasso in difesa del ricorrente, che riportandosi integralmente agli scritti difensivi ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Ritenuto in
FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe parte attrice, ex militare in congedo dal 28-09-2005 transitato con decorrenza 01-03-2007 nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa, ha rilevato l'illegittimità del provvedimento prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL, con cui è stato espresso diniego, a seguito dell'istanza pensionistica presentata dal A. M. il 20-12-2007, all'attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, cioè per aver ritenuto incumulabile la richiesta pensione di privilegio con il trattamento di attività (percepito quale dipendente civile della medesima Amministrazione della Difesa). Parte attrice ha, in primo luogo, sostenuto -con l'ausilio di vari riferimenti giurisprudenziali- la cumulabilità dei suddetti trattamenti e, in secondo luogo, la sussistenza dell'obbligo per l'Amministrazione di svolgere l'iter finalizzato alla concessione della pensione privilegiata non restando esclusa la possibilità dell'interessato di optare per quest'ultima anziché per il trattamento retributivo da lavoro dipendente. Ha concluso chiedendo di vedersi riconosciuto il diritto a percepire pensione privilegiata almeno di ottava categoria tabella A con decorrenza dalla data del congedo.

Il Ministero della Difesa, che si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha inviato il fascicolo pensionistico di A. M. e nota difensiva (richiamata e confermata in nota pervenuta il 06-05-2014, in cui viene altresì fatta subordinata istanza di applicazione della decisione n. 6/2008/QM delle SS.RR. contabili nel caso di accoglimento del ricorso), in cui ha chiesto il rigetto del gravame, sostenendo di aver legittimamente operato nell'esprimere l'impugnato diniego.

In memoria difensiva integrativa pervenuta il 28-04-2014 parte attrice ha ulteriormente argomentato circa la spettanza al A. M. del richiesto trattamento pensionistico privilegiato, formulando istanza subordinata di acquisizione di CTU medico-legale e chiedendo, altresì, l'attribuzione, in riferimento ai ratei pensionistici arretrati, degli oneri accessori come da decisione n. 10/2002/QM delle SS.RR. contabili.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in
DIRITTO

La questione dedotta in giudizio concerne la cumulabilità del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, richiesto dal A. M. per dipendenza dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore dal 11-06-1996 al 28-09-2005, con il trattamento di attività percepito quale dipendente civile, con la qualifica di Operatore di Amministrazione, della medesima Amministrazione della Difesa in virtù di contratto di lavoro stipulato il 01-03-2007.

Al riguardo occorre fare riferimento al complesso normativo costituito dagli artt. 130 e seguenti del DPR 1092/1973, che regolano il cumulo tra pensione per il rapporto pregresso e trattamento di attività.

In particolare, l’art. 130 dispone che “è ammesso il cumulo , salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali…”.

Il successivo art. 133 afferma, al primo comma, che “il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione”, specificando, al secondo coma, che tale divieto opera nei casi di: “a) riammissione in servizio di personale civile; b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare; c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari; d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti; e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato; f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi”.

Ne consegue che in materia di pensioni ordinarie l’esistenza di una relazione genetica di derivazione del nuovo rapporto con quello precedente esclude la cumulabilità dei relativi trattamenti economici (di attività e di pensione) e comporta la riunione o ricongiunzione dei servizi.

Quanto, invece, ai trattamenti privilegiati, l’art. 139 dello stesso DPR n. 1092/1973 dispone che “la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all’assegno anzidetti”.

L’articolo da ultimo citato, quindi, prevede una deroga al principio del divieto di cumulo come sopra specificato, consentendo di cumulare il trattamento privilegiato ordinario con il trattamento di attività nel caso in cui il rapporto di attività sia “diverso” da quello che ha dato luogo alla pensione .

In altre parole, mentre per l’art. 133 la relazione genetica di derivazione tra vecchio e nuovo rapporto esclude in ogni caso il cumulo per le pensioni ordinarie, per le pensioni privilegiate la norma di cui all’art. 139 consente la cumulabilità dei due trattamenti, subordinando la deroga al divieto alla condizione della “diversità”.

Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 21/QM del 24 settembre 1998 già menzionata in narrativa, il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto al cumulo va individuato in termini derogatori nell’ambito del più esteso genere dei rapporti derivati, nel senso che la norma permissiva di cui all’art. 139 “si caratterizza come deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand’anche derivata: la diversità”.

In sostanza -argomenta la citata sentenza delle Sezioni Riunite- “rapporto diverso non può essere inteso come rapporto non derivato, altrimenti la norma con diversa previsione non avrebbe significato”, laddove la diversità “va individuata come specificazione nell’ambito derivato, essendo già fuori del divieto i rapporti non derivati”.

Pertanto, ai fini della decisione della controversia, va valutato se fra i servizi svolti da A. M. alle dipendenze del Ministero della Difesa (in E.I. come Caporal Maggiore fino al 28-09-2005 e poi nel ruolo civile come di Operatore di Amministrazione dal 01-03-2007) vi sia (o meno) il suddetto rapporto di derivazione, e, dunque, di non diversità -come sostenuto dall'Amministrazione resistente- che esclude, ai sensi delle surriportate disposizioni, la possibilità di cumulare la pensione privilegiata riferita al servizio svolto da militare e la retribuzione percepita quale dipendente appartenente al personale civile.

Orbene, nel contratto di lavoro stipulato da A. M. con il Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Civile per esservi assunto come Operatore di Amministrazione con decorrenza 01-03-2007, è espressamente chiarito che per l'odierno ricorrente “è stato autorizzato il transito nel personale civile della Difesa -ai sensi della legge 28.07.1999 n. 266- …” e del D.E.L. del 18-04-2002 conseguentemente adottato. Quindi, il A. M. rientra nella previsione dell'art. 1 del D.E.L. citato, a tenore del quale:

“1) Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2) Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata”.

In effetti, A. M. è stato congedato dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore con decorrenza 28-09-2005 in virtù del p.v. Mod. ML/B n. 737 del 28-09-2005 della CMO di Napoli che gli ha diagnosticato “1) Disturbo ansioso e note depressive in soggetto con marcati tratti di immaturità affettiva e labile; 2) pregresso trauma distorsivo del rachide cervicolombare e della spalla dx; 3) esiti stabilizzati di microdistacco osseo dalla base della falange prossimale I dito piede sx da pregresso trauma contusivo”, riconoscendolo non idoneo permanentemente in modo assoluto al S.M.I. e da collocare in congedo assoluto, ma altresì, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione della Difesa.

Quindi, avendo riguardo alla relazione genetica tra i due rapporti, non vi è dubbio che il rapporto di impiego civile che lega l'A. M. all’Amministrazione della Difesa costituisce derivazione da quello militare; del resto, la fattispecie rileva nella previsione della lettera c) dell’art. 133 d.P.R. n. 1092 /1973 che espressamente contempla la “nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari”, essendo presupposta, ai fini dell’accesso al ruolo del personale civile, l’appartenenza all’Amministrazione della Difesa, come espressamente disposto dall’art. 1 del D.E.L. del 18-04-2002 precedentemente riportato.

Nondimeno, lo stesso contratto stipulato in data 01-03-2007 per il transito del A. M. nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa -dianzi menzionato- chiarisce che egli è “tenuto a svolgere tutte le mansioni proprie della professionalità rivestita …” e che “Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal presente contratto e dai contratti collettivi nazionali di lavoro – comparto personale dipendente dai Ministeri …”; quindi, egli viene a trovarsi, quale dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, in una condizione affatto diversa da quella militare da cui proviene, essendo transitato ad un ruolo civile alle dipendenze della medesima Amministrazione della Difesa, come, del resto, giustamente evidenziato da parte attrice nella memoria integrativa presentata il 28-04-2014.

Di conseguenza il rapporto di impiego dell'A. M., pur proveniente da un rapporto di servizio militare ad esso collegato da una relazione di presupposizione, viene a ricadere nella condizione della diversità del rapporto cui il più volte citato art. 139 DPR n. 1092/1973 subordina il cumulo di trattamento privilegiato ordinario (conseguito nell’ambito del pregresso rapporto) e trattamento di attività.

Ne discende, sempre conformemente a quanto statuito dalle SS.RR., la cumulabilità tra trattamento di attività e pensione privilegiata ordinaria conseguita nel contesto del precedente rapporto.

Su tale principio è da tempo assestata la giurisprudenza della Corte dei Conti, sia di prime cure (cfr. Sez. Giur. Lazio, 1550/2006; Sez. Giur. Toscana, n. 701 e n. 1311 del 2001; Sez. Giur. Puglia, 875/2001) che di appello (cfr. Sezione II Centr. Appello, 239/A/1999 e 348/A/2000).

Nel caso di specie, pertanto, devesi riconoscere la cumulabilità del trattamento di attività connesso al servizio svolto come Operatore Amministrativo con il trattamento privilegiato ordinario eventualmente da conseguire in collegamento con il precedente rapporto di servizio militare (Sez. Giur. Emilia Romagna, sentenza n. 2071/2010).

Per l'effetto: l'istanza di P.P.O. dell'interessato del 14-01-2008 avrebbe dovuto essere esaminata nel merito dall'Amministrazione della Difesa, che avrebbe dovuto conseguentemente azionare il prescritto procedimento inteso all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati nelle disposizioni normative regolanti l'attribuibilità della richiesta pensione di privilegio.

Pertanto, la nota prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL di diniego di attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, non dà luogo a censure di merito, in quanto le infermità per cui l'ex Caporal Maggiore ha chiesto pensione privilegiata, non è stata affatto constatata nei termini e nei modi prescritti dalle suddette norme; ai sensi delle quali, pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, di modo che deve disporsi il rinvio degli atti alla competente Amministrazione della Difesa perché esamini l'istanza pensionistica presentata il 14-01-2008 dall'odierno ricorrente nel senso dianzi precisato, ovvero mediante verifica della sussistenza (o meno) dei requisiti richiesti ex lege, previa naturalmente valutazione dell'ammissibilità (o meno) da un punto di vista procedimentale della domanda stessa.

Data la complessa natura della causa, sussistono apprezzabili motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso n. 60492/PM, promosso dal signor A. M., e per l'effetto, dispone il rinvio degli atti al Ministero della Difesa perché provveda ai sensi del DPR 1092/1973 all'esame dell'ammissibilità procedimentale e del merito della domanda pensionistica presentata il 14-01-2008.

Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2014.

IL GIUDICE UNICO
Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 09/05/2014

Il Direttore della segreteria (Dott. Carmine De Michele)

Re: articolo 75

Inviato: lun ago 22, 2016 8:43 am
da mario68
ciao, per quello che so prenderesti la pensione che hai maturato, e se passi al ruolo civile con art 75 ti porti l'ho stipendio da assistente capo come sono io, e percepisci la pensione e stipendio, ti scrivo le leggi sotto.
sL’istituto della pensione privilegiata è regolato dall’art. 33 del regio decreto legge 3 marzo 1938 n. 680 e il diritto alla stessa è conseguito da chi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) del comma secondo dell’art. stesso. Quest’ultimo subordina il diritto a pensione, tra gli altri casi al sovvenire di ferite o lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata dell’esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, in conseguenza delle quali il dipendente sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto di impiego.

8. Il personale del Corpo giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto per motivi di salute, può avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, l'infermità accertata ne consenta l'impiego in tali ruoli, sulla base delle indicazioni che seguono :
a) l'istanza va presentata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del giudizio di inidoneità pronunciato dalla C.M.O. (od, eventualmente, dalla Commissione Medica di 2^ istanza) nel caso di giudizio di inidoneità assoluta al servizio, e di sessanta giorni in caso di invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto (art. 75, 1 e 3 comma del D.Lgs 443/92). Si precisa che lo stesso art. 75, al 5° comma, prevede che il personale dichiarato inidoneo al servizio nella forma parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ha facoltà, qualora non intenda usufruire dei benefici previsti dal D.P.R. 738/81, di avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità sopra descritte entro sessanta giorni dal giudizio di riforma parziale;

Re: articolo 75

Inviato: lun ago 22, 2016 9:10 pm
da mixmax
Dunque anche altre amministrazioni. Per sapere le sedi disponibili sia del min giustizia e altre ad es interno, finanze??

Re: articolo 75

Inviato: mar ago 23, 2016 9:52 am
da palmy66
mario68 ha scritto:ciao, per quello che so prenderesti la pensione che hai maturato, e se passi al ruolo civile con art 75 ti porti l'ho stipendio da assistente capo come sono io, e percepisci la pensione e stipendio, ti scrivo le leggi sotto.
sL’istituto della pensione privilegiata è regolato dall’art. 33 del regio decreto legge 3 marzo 1938 n. 680 e il diritto alla stessa è conseguito da chi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) del comma secondo dell’art. stesso. Quest’ultimo subordina il diritto a pensione, tra gli altri casi al sovvenire di ferite o lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata dell’esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, in conseguenza delle quali il dipendente sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto di impiego.

8. Il personale del Corpo giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto per motivi di salute, può avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, l'infermità accertata ne consenta l'impiego in tali ruoli, sulla base delle indicazioni che seguono :
a) l'istanza va presentata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del giudizio di inidoneità pronunciato dalla C.M.O. (od, eventualmente, dalla Commissione Medica di 2^ istanza) nel caso di giudizio di inidoneità assoluta al servizio, e di sessanta giorni in caso di invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto (art. 75, 1 e 3 comma del D.Lgs 443/92). Si precisa che lo stesso art. 75, al 5° comma, prevede che il personale dichiarato inidoneo al servizio nella forma parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ha facoltà, qualora non intenda usufruire dei benefici previsti dal D.P.R. 738/81, di avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità sopra descritte entro sessanta giorni dal giudizio di riforma parziale;
grazie 1000, una cosa ancora non ho capito bene, per usufruire dell'art 75 uno deve essere riformato per causa di servizio o basta che abbia gia' una patologia iscritta in tab A e riformato senza causa di servizio ?

Re: articolo 75

Inviato: mar ago 23, 2016 10:29 am
da palmy66
qualcuno mi da cortesemente gli estremi dell'art 75
legge
n
anno
non riesco a trovarlo, grazie

Re: articolo 75

Inviato: mar ago 23, 2016 10:35 am
da palmy66
come non detto............
art. 75, del D.Lgs 443/92
:-(