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PA04 e retribuzioni di riferimento

Inviato: lun lug 04, 2016 6:29 pm
da firefox
Ho un dubbio, sicuramente banale ma sul quale ad oggi ho ricevuto risposte contrastanti circa le retribuzioni di riferimento nel modello di cui all'oggetto rispetto al CUD.

La domanda è questa:

- quando nel PA04 si prende in considerazione la "retribuzione pensionabile alla cessazione" si intende quella del rigo 1 del CUD oppure quella del rigo 23, ovvero quella definita "totale imponibile pensionistico"?

Re: PA04 e retribuzioni di riferimento

Inviato: lun lug 04, 2016 6:30 pm
da firefox
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Re: PA04 e retribuzioni di riferimento

Inviato: mar lug 05, 2016 11:37 am
da giulio61
"Si fa riferimento al trattamento economico spettante alla cessazione dal servizio, considerato per 12 mensilità. Gli elementi da considerare sono quelli risultanti nell’ultima busta paga. In particolare:
- stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti), maturato economico,
- indennità integrativa speciale (o di contingenza) anche se conglobata nello stipendio.
In aggiunta è considerato anche il valore corrispon-
dente al 18% dello stipendio, degli scatti di anzianità e del maturato economico.
Altri assegni o indennità non possono essere considerati se una disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella basepensionabile.
Per questa ragione dal calcolo sono esclusi tutti i componenti della retribuzione definiti “accessori”, quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività ecc."

Se può essere utile ho trovato questo riferimento. Buona giornata.

Re: PA04 e retribuzioni di riferimento

Inviato: mar lug 05, 2016 11:55 am
da giulio61
Specifico che quanto sopra riportato è il riferimento per il calcolo della quota A.

Re: PA04 e retribuzioni di riferimento

Inviato: gio ago 25, 2016 10:02 am
da Mimmo62
Ciao Giulio 61, riporto la legge che definisce il trattamento di quiescenza dal 1 Genn. 1996;

Il calcolo della prestazione - Il calcolo della pensione con il sistema contributivo è molto più equo rispetto al passato (e più semplice da comprendere) perchè tiene conto esclusivamente dei contributi versati. Per effettuare il calcolo bisogna: 1) individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; 2) calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 23% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata); 3) determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat; 4) moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione (dal 2016 oscillano da un minimo di 4,246% a 57 anni a 6,378% a 70 anni).

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Re: PA04 e retribuzioni di riferimento

Inviato: gio ago 25, 2016 3:51 pm
da firefox
Mimmo62 ha scritto:Ciao Giulio 61, riporto la legge che definisce il trattamento di quiescenza dal 1 Genn. 1996;

Il calcolo della prestazione - Il calcolo della pensione con il sistema contributivo è molto più equo rispetto al passato (e più semplice da comprendere) perchè tiene conto esclusivamente dei contributi versati. Per effettuare il calcolo bisogna: 1) individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; 2) calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 23% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata); 3) determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat; 4) moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione (dal 2016 oscillano da un minimo di 4,246% a 57 anni a 6,378% a 70 anni).

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Questo però NON centra nulla con il calcolo della quota "A" di cui sopra che ovviamente si riferisce a periodi lavorativi antecedenti il 1992!