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Pensioni, come si determina la retribuzione pensionabile
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La retribuzione pensionabile è quel valore che traduce in pensione, nel sistema retributivo, gli ultimi anni di stipendio percepito dal lavoratore.
La Retribuzione Pensionabile
Il dizionario di Pensioni Oggi
La retribuzione pensionabile è quel valore che traduce in pensione, nel sistema retributivo, gli ultimi anni di stipendio percepito dal lavoratore. E' dunque indispensabile per determinare le quote di pensione (A e B) dei lavoratori che vantano contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995 e che dunque hanno ancora, anche se in piccola parte, una quota dell'assegno determinata con il sistema reddituale.
La retribuzione pensionabile dipende strettamente dell'anzianità contributive maturate alla data del 31 dicembre 1992 quando è entrato in vigore la Legge Amato (Dlgs 503/1992) che ha mutato il periodo di riferimento su cui calcolarla.
Per quanto riguarda la Quota A di pensione, quella che determina il calcolo della pensione sino al 31.12.1992, il lavoratore la retribuzione pensionabile annua si determina prendendo a riferimento la base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni del lavoratore (10 anni per i lavoratori autonomi; ultimo stipendio per i lavoratori del pubblico impiego). Per la Quota B di pensione bisogna invece distinguere in quanto l'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 503/1992 ha riformato la valorizzazione delle anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 1993 a seconda se il lavoratore vantasse più o meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 con l'obiettivo di estendere il periodo temporale di riferimento.
In particolare: 1) quando il lavoratore dipendente ha meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile va determinata prendendo in considerazione i 5 anni utili (260 settimane) anteriori alla decorrenza della pensione (10 anni se autonomo), incrementati dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione; 2) quando, invece, il lavoratore dipendente possiede 15 o più anni di contributi al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile si determina sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione (15 anni nel caso di lavoratore autonomo). L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per la determinazione della retribuzione annua pensionabile, in questo secondo caso, è stato attuato con gradualità, e i 10 anni (520 settimane) sono stati raggiunti alla fine del 2001.
La tavola seguente riepiloga il periodo di riferimento sul quale si determina la quota A e la Quota B della pensione.
Retribuzione di Riferimento
Una volta stabilito l'arco temporale di riferimento della retribuzione percepita dal lavoratore per il calcolo della retribuzione pensionabile, occorre individuare il valore della retribuzione stessa. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria essa è costituita dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi indicata nel CUD e/o comunicata all'INPS tramite le denunce contributive del datore di lavoro, si includono cioè nella base di calcolo anche alcuni elementi variabili della retribuzione (ad esempio straordinari e premi di produzione); mentre per i lavoratori autonomi la retribuzione pensionabile è determinata dal reddito dichiarato ai fini fiscali (dal 1.7.1990).
Nel pubblico impiego
Per i lavoratori del pubblico impiego la retribuzione pensionabile viene denominata base pensionabile e si calcola in modo diverso rispetto all'AGO. In particolare per gli iscritti alla Cassa Stato (Ctps) l'articolo 43 del DPR 1092/1973 cita tra gli elementi da considerare, per dodici mensilità: 1) stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti) e altre indennità pensionabili; 2) indennità integrativa speciale (o di contingenza) anche se conglobata nello stipendio. In aggiunta a queste voci è considerato anche il valore corrispondente al 18% dello stipendio (cd. maggiorazione), degli scatti di anzianità e delle altre indennità pensionabili. Altri assegni o indennità non possono essere considerati se una disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. Dal calcolo sono esclusi tutti i componenti della retribuzione definiti “accessori”, quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività ecc.
Per gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza gli elementi da considerare per determinare la base pensionabile sono: 1) stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti) e altre indennità pensionabili (cfr. articolo 53 del Dpr 1092/1973); 2) indennità integrativa speciale (o di contingenza) anche se conglobata nello stipendio, assegno funzionale; 3) eventuali benefici di invalidità di servizio. In aggiunta a queste voci è considerato anche il valore corrispondente al 18% dello stipendio (cd. maggiorazione), degli scatti di anzianità e delle altre indennità pensionabili e degli eventuali benefici di invalidità di servizio. Si ricorda che i lavoratori del comparto beneficiano dei sei aumenti periodici dello stipendio (del 2,5%) ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 165/1997 che determinano, in sostanza, un incremento ulteriore complessivo del 15% dello stipendio.
Per i dipendenti degli enti locali iscritti alla CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali) si fa riferimento al trattamento economico spettante alla cessazione dal servizio risultante dall’ultima busta paga che ha le caratteristiche di fissità e continuità comprendendo anche la tredicesima mensilità. Fanno parte di tale retribuzione: 1) stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti), maturato economico, tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive se previste dal contratto di categoria; 2) indennità integrativa speciale (o di contingenza); 3) tutte le indennità o assegni fissi corrisposti per l'attività svolta e previsti dal contratto collettivo di comparto. Tutti gli altri componenti della retribuzione che non hanno le caratteristiche sopra richiamate, definiti “accessori”, quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività etc. sono esclusi dal calcolo.
Dal 1° gennaio 1996, la base pensionabile è stata armonizzata alle regole vigenti nell'AGO e, pertanto, viene costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro. Da tale data, pertanto, sono considerati anche gli elementi “accessori” corrisposti (come ad esempio straordinario, indennità legate ai risultati e/o alla produttività etc). Per i dipendenti dello Stato, che nel calcolo hanno già conteggiato in più il valore virtuale del 18%, gli accessori sono considerati solo per l’eventuale quota superiore a tale valore.
Negli altri fondi esclusivi e sostitutivi dell'AGO
Gli iscritti presso i fondi speciali (telefonici, elettrici, trasporti, FS, Volo, Enpals, eccetera) godono di regole diverse rispetto all'AGO. In linea generale, non potendo tediare il lettore in questa sede con tutte le differenze, basti ricordare che due sono gli elementi di distinzione principali: 1) il periodo di riferimento delle retribuzioni per la determinazione della quota A di pensione, in genere, è più favorevole in quanto è rapportato all'ultima retribuzione percepita (nel Fondo Elettrici si prende la media degli ultimi sei mesi che diventano dodici nel fondo Trasporti; nel fondo telefonici e nell'ex enpals si applica un diverso sistema di riferimento) piuttosto che alla media degli ultimi cinque anni di stipendio; 2) nei redditi che entrano nella base pensionabile bisogna togliere gli elementi accessori (si utilizza cioè la cd. retribuzione teorica piuttosto che quella effettiva) e, in taluni fondi, bisogna applicare una maggiorazione rispetto all'ultimo stipendio percepito (es. nel Fondo FS si applica una maggiorazione del 18%).
Il calcolo
Una volta individuato il periodo di riferimento, per calcolare le Quote A e B, bisogna procedere alla rivalutazione della retribuzione pensionabile per ciascun anno sulla base degli appositi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pubblicati annualmente dall'Istat e dall'Inps, individuare la media della retribuzione pensionabile nel suddetto periodo di riferimento e quindi applicare su questa le aliquote di rendimento: l'aliquota è, in genere, sempre pari al 2% per ogni anno di lavoro entro un massimo di 40 anni (ciò consente di tradurre in pensione l'80% della retribuzione pensionabile). La retribuzione pensionabile non è soggetta a massimali contributivi o a tetti massimi anche se, al di sopra di una determinato valore, scatta un meccanismo di abbattimento dei rendimenti che riduce la pensione ottenibile. Da segnalare che sino al 31 dicembre 1997 erano in vigore aliquote di rendimento più vantaggiose per i lavoratori del pubblico impiego e per gli assicurati presso fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.
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vi allego il link del ricalcolo pensioni preso su pensioni oggi su facebook, io ho captio che faranno il ricalcolo ai magistrati generali,e maneger dello stao