Salve,
Gent. Avv. Carta,
in pensione dal 31.12.2015, a seguito di mia istanza, competente INPS mi certificava l'ammontare del mio T.F.S. da corrispondermi decorsi mesi 24. Dal conteggio fornito, emerge, chiaramente, che il beneficio di cui all'art. 4 della LO. 165/97 non risulta applicato verosimilmente, perché dimissionario prima del limite ordinamentale dall'Amministrazione di appartenenza. Orbene, leggendo la norma di riferimento non si evince, con nessun chiaro riferimento, il perché l'indicato beneficio si applica e mi è stato applicato, sul conteggio della pensione di anzianità ma non sul T.F.S.. Osservo che nel diritto positivo Italiano, regolato dall’art. 12 delle preleggi, si stabilisce che: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” e a tal proposito, si parla di interpretazione letterale quando, alla lettura della norma, si attribuisce a ogni parola della stessa il significato preciso che scaturisce dalla presenza di quella parola in tale contesto, giungendo quindi alla comprensione letterale della norma giuridica. Un significato più ampio si può avere quando l’interprete della disposizione normativa provvede alla interpretazione logica, ovvero all’analisi della disposizione in base al ratio (ragione pratica) da cui tale norma è scaturita: si guarda, quindi, al risultato pratico della norma, che in contesti differenti ha ragioni differenti. Poiché ritengo che chiedere spiegazione al competente INPS sarebbe come chiedere giustizia al boia, Le sarei grato di una sua spiegazione logica su tale prassi ovvero se ci sono spazi per valutare un'azione Giudiziaria.
La ringrazio.
ART.4 L.165/97 NON APPLICABILE T.F.S. PER DIMISSIONI
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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