Donazione di sangue ed emocomponenti
Inviato: dom apr 24, 2016 12:53 pm
Codice dell'Ordinamento Militare
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Art. 1506 Norma di salvaguardia
1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:
OMISSIS
i) l’astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell’ articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.
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Art. 1506 Norma di salvaguardia
1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:
OMISSIS
i) l’astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell’ articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.