Art. 33 comma 5 legge 104/1992
Inviato: sab apr 23, 2016 11:11 am
PREMESSA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Sezione III
Trasferimenti particolari
Art. 981 Normativa applicabile
1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le
seguenti norme:
a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.
2. Al personale dell’Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.: Art. 33. Agevolazioni.
comma 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (10)
- ) - nota n. (10) Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Su tali aspetti si veda ora la Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ricorso per l'annullamento
determina n. 47/2015 avente ad oggetto concessione del beneficio richiesto (permessi mensili l. 104/92) non costituisce vincolo di impiego per trasferimento sede.
diniego del beneficio del trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5 della Legge n.104/1992;
IL TAR che ha accolto il ricorso precisa anche:
atteso che, in diritto, l’art. 33, comma 5, L. 104/1992, in forza dell’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, risulta applicabile al personale militare nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo ed il grado vacanti nella sede di destinazione richiesta;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA BREVE ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600306, - Public 2016-03-31 -
N. 00306/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2016, proposto da:
C. V., rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Decorato, Patrizia Caramia, con domicilio eletto presso Gianfranco Braghero in Genova, Via Alla Porta degli Archi, 3/14;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Per L'Impiego del Personale Militare della Marina - Ufficio Finanziario Giuridico e Sanitario, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
determina n. 47/2015 avente ad oggetto concessione del beneficio richiesto (permessi mensili l. 104/92) non costituisce vincolo di impiego per trasferimento sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Direzione Per L'Impiego del Personale Militare della Marina - Ufficio Finanziario Giuridico e Sanitario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
- rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di cui in epigrafe, recante il diniego del beneficio del trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5 della Legge n.104/1992;
- ritenuto che il ricorso sia prima facie fondato sotto l’assorbente profilo dedotto con il primo motivo, in relazione alla violazione della normativa invocata ed al connesso difetto di motivazione;
- considerato che, in fatto e preliminarente, dallo stesso atto impugnato risulta riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi per l’ottenimento del beneficio invocato;
- atteso che, in diritto, l’art. 33, comma 5, L. 104/1992, in forza dell’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, risulta applicabile al personale militare nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo ed il grado vacanti nella sede di destinazione richiesta;
- considerato che, se per un verso la norma fa riferimento ai soli presupposti dello stato e del grado – mentre il provvedimento aggiunge, genericamente e senza riferimento specifico al caso de quo, il riferimento a categorie e specialità – per un altro verso resta ferma la possibilità per l’amministrazione di poter legittimamente frapporre all’accoglimento dell’istanza di trasferimento, non solo circostanze oggettivamente impeditive (come la mancanza del posto in organico), ma anche valutazioni discrezionali o di opportunità, purché le stesse facciano emergere specifici interessi, da evidenziare con adeguato supporto motivazionale, eventualmente prevalenti rispetto alla garanzia dell’attività assistenziale cui è finalizzato il trasferimento;
- atteso che, se la possibilità di inserimento del lavoratore nella sede richiesta non può dirsi certamente preclusa allorquando manchi un’esatta corrispondenza tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle previste nell’organico della sede di destinazione, dovendo tale possibilità essere verificata avendo come riferimento il ruolo ed il grado ricoperti, resta ferma la possibilità per la p.a. di far valere ulteriori e prevalenti esigenze rappresentate, ad esempio, dalla necessità di un utilizzo specifico del lavoratore al fine di non disperdere peculiari competenze acquisite e costantemente utilizzate proprio in funzione incrementativa di quella determinata professionalità;
- ritenuto che in ogni caso di tali valutazioni occorra dare atto con motivazione adeguata, in grado di far emergere con chiarezza le ragioni effettive che inducono a ritenere recessivo, in un’ottica di bilanciamento, il bisogno assistenziale addotto alla base della richiesta di trasferimento;
- atteso che nel caso de quo il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione nè articolata indicazione descrittiva della dotazione organica della sede di provenienza e di quella di eventuale destinazione, limitandosi al richiamato generico riferimento;
- ritenuto, pertanto, che in ragione delle considerazioni che precedono il ricorso vada accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
- considerato che, anche a fronte dell’obbligo di riesame, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Sezione III
Trasferimenti particolari
Art. 981 Normativa applicabile
1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le
seguenti norme:
a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.
2. Al personale dell’Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.: Art. 33. Agevolazioni.
comma 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (10)
- ) - nota n. (10) Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Su tali aspetti si veda ora la Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ricorso per l'annullamento
determina n. 47/2015 avente ad oggetto concessione del beneficio richiesto (permessi mensili l. 104/92) non costituisce vincolo di impiego per trasferimento sede.
diniego del beneficio del trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5 della Legge n.104/1992;
IL TAR che ha accolto il ricorso precisa anche:
atteso che, in diritto, l’art. 33, comma 5, L. 104/1992, in forza dell’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, risulta applicabile al personale militare nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo ed il grado vacanti nella sede di destinazione richiesta;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA BREVE ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600306, - Public 2016-03-31 -
N. 00306/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2016, proposto da:
C. V., rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Decorato, Patrizia Caramia, con domicilio eletto presso Gianfranco Braghero in Genova, Via Alla Porta degli Archi, 3/14;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Per L'Impiego del Personale Militare della Marina - Ufficio Finanziario Giuridico e Sanitario, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
determina n. 47/2015 avente ad oggetto concessione del beneficio richiesto (permessi mensili l. 104/92) non costituisce vincolo di impiego per trasferimento sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Direzione Per L'Impiego del Personale Militare della Marina - Ufficio Finanziario Giuridico e Sanitario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
- rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di cui in epigrafe, recante il diniego del beneficio del trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5 della Legge n.104/1992;
- ritenuto che il ricorso sia prima facie fondato sotto l’assorbente profilo dedotto con il primo motivo, in relazione alla violazione della normativa invocata ed al connesso difetto di motivazione;
- considerato che, in fatto e preliminarente, dallo stesso atto impugnato risulta riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi per l’ottenimento del beneficio invocato;
- atteso che, in diritto, l’art. 33, comma 5, L. 104/1992, in forza dell’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, risulta applicabile al personale militare nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo ed il grado vacanti nella sede di destinazione richiesta;
- considerato che, se per un verso la norma fa riferimento ai soli presupposti dello stato e del grado – mentre il provvedimento aggiunge, genericamente e senza riferimento specifico al caso de quo, il riferimento a categorie e specialità – per un altro verso resta ferma la possibilità per l’amministrazione di poter legittimamente frapporre all’accoglimento dell’istanza di trasferimento, non solo circostanze oggettivamente impeditive (come la mancanza del posto in organico), ma anche valutazioni discrezionali o di opportunità, purché le stesse facciano emergere specifici interessi, da evidenziare con adeguato supporto motivazionale, eventualmente prevalenti rispetto alla garanzia dell’attività assistenziale cui è finalizzato il trasferimento;
- atteso che, se la possibilità di inserimento del lavoratore nella sede richiesta non può dirsi certamente preclusa allorquando manchi un’esatta corrispondenza tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle previste nell’organico della sede di destinazione, dovendo tale possibilità essere verificata avendo come riferimento il ruolo ed il grado ricoperti, resta ferma la possibilità per la p.a. di far valere ulteriori e prevalenti esigenze rappresentate, ad esempio, dalla necessità di un utilizzo specifico del lavoratore al fine di non disperdere peculiari competenze acquisite e costantemente utilizzate proprio in funzione incrementativa di quella determinata professionalità;
- ritenuto che in ogni caso di tali valutazioni occorra dare atto con motivazione adeguata, in grado di far emergere con chiarezza le ragioni effettive che inducono a ritenere recessivo, in un’ottica di bilanciamento, il bisogno assistenziale addotto alla base della richiesta di trasferimento;
- atteso che nel caso de quo il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione nè articolata indicazione descrittiva della dotazione organica della sede di provenienza e di quella di eventuale destinazione, limitandosi al richiamato generico riferimento;
- ritenuto, pertanto, che in ragione delle considerazioni che precedono il ricorso vada accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
- considerato che, anche a fronte dell’obbligo di riesame, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2016