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CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: mer set 08, 2010 11:08 am
da Johnny
Salve a tutti. Pongo questo quesito a voi sperando che qualcuno sia in grado di rispondermi. Il mio reparto è privo del sottufficiale/sovrintendente in sott’ordine, per cui accade che quando il Comandante titolare si assenta per un periodo prolungato (licenza, malattia o altro), il Comando Provinciale dispone l‘invio di sottufficiale o sovrintendente da altro reparto autorizzandolo al comando interinale del reparto. Per contro, quando invece il Comandante titolare si assenta per pochi giorni, al reparto non viene inviato alcun sottufficiale/sovrintendente da altro comando né tantomeno il Comando Provinciale autorizza il comando interinale del reparto al militare più elevato in grado (Appuntato Scelto o Appuntato che sia). Ciò accadeva prima che mi ammalassi e accade tuttora. Allora vi chiedo: in questi casi, visto che nessuno viene autorizzato al comando interinale, chi comanda la Stazione? Anzi, pongo meglio la domanda: se accade qualcosa, chi è il responsabile a cui viene recapitato il famoso cetriolo?
Grazie, Johnny
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: mer set 08, 2010 11:13 am
da Johnny
Dimenticavo: nei casi in cui il Comando Provinciale autorizza il comando interinale del reparto, il relativo messaggio riporta la dicitura "NULLA E' DOVUTO" riferito al trattamento economico. E' normale ciò considerato che durante il comando interinale l'Appuntato Scelto o Appuntato svolge una mansione superiore alla sua?
Grazie di nuovo, Johnny
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: gio set 23, 2010 12:02 pm
da andreassa
Sei il Comandante si assenta per Licenza, comanda il piu elevato in grado del reparto, o il piu anziano nel grado se vi sono piu pari grado, se invece si allontana per riposi il comandante resta sempre lui.
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: gio set 23, 2010 2:42 pm
da Johnny
Ciao Andreassa. Se fosse come dici tu, il Comando Provinciale non avrebbe MAI bisogno di autorizzare al comando il più elevato in grado, mentre invece, come ho già scritto, ciò a volte accade...
Ciao, Johnny
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: lun giu 24, 2013 7:56 pm
da panorama
Personale del Corpo Forestale dello Stato.
Riconoscimento mansioni superiori di sovrintendente.
Ecco alcuni passaggi sia del ricorso che delle valutazioni secondo il Giudice del Tar.
Qualcuno sicuramente prenderà spunto.
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1) - Espone in fatto parte ricorrente, quale dipendente del Ministero intimato in servizio presso il corpo forestale dello Stato stazione di .....(agente dal 1998, poi agente scelto, quindi assistente dal 2008), di aver acquisito sin dal 1998 l’incarico di comandante della relativa stazione.
2) - In conseguenza di ciò, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 3 e 8 della legge n. 201 del 1995 e 52 del d.lgs. 165\2001, veniva chiesto l’accertamento della spettanza della qualifica di sovrintendente dal 1998 e la condanna della p.a intimata al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
IL TAR di REGGIO CALABRIA precisa:
3) - Il ricorso appare prima facie infondato, anche sulla scorta dei consolidati orientamenti già espressi in giurisprudenza nonché della vigente disciplina invocata così come compiutamente esaminata dalla difesa erariale.
4) - In linea di diritto, va ribadito che nell’impiego pubblico il compenso per le mansioni superiori svolte intanto spetta al dipendente solo ove queste ultime appartengano a qualifica funzionale immediatamente più elevata di quella dagli stessi rivestita, e non anche in caso di svolgimento "per saltum" di mansioni superiori, atteso che il diritto del pubblico dipendente ad una equa retribuzione va contemperato con altri principi costituzionali ed in specie con quello del buon andamento dei pubblici uffici, sancito dall'art. 97, Cost. (cfr. ex multis CDS n. 1872\2012).
5) - Sempre in via generale, proprio con riferimento all’ambito delle forze di polizia, la giurisprudenza prevalente - condivisa dal Collegio - ha ribadito che nell'ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l'attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l'assetto rigido di tali p.a. sotto il profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo il paradigma dell'art. 97 cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica). Pertanto, l'Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. ex multis TAR Lazio sez. I n. 35277\2010).
6) - Nell’ambito in questione, sono assenti le norme speciali necessarie secondo il principio appena richiamato, anche con riferimento alla presente fattispecie. Se per un verso la reggenza di una piccola stazione ben poteva essere affidata ad un agente scelto, o comunque ad un soggetto privo della qualifica di sottufficiale quale quella cui aspira col presente gravame il ricorrente (cfr. art. 9 comma 2 d.lgs. 804\1948), per un altro e più ampio verso la qualifica rivestita e quella vantata hanno consistenti differenze, ben più ampie rispetto alle singole attività (come quella di reggenza), tali da giungere alla generale e radicale, anche in termini di rilevanza penalistica e di attività di indagine, distinzione tra agente ed ufficiale di polizia giudiziaria.
7) - Sotto il primo profilo, anche la normativa successiva (legge 36 del 2004) di disciplina del Corpo continua a prevedere (come desumibile dalla norma che prevede la reggenza stazione anche in capo al personale del ruolo iniziale) la reggenza stazione in capo a dipendenti privi della qualifica di sovrintendente. Sotto il secondo profilo, l’attività di reggenza non prevede l’affidamento dei poteri e dei compiti dell’ufficiale di polizia giudiziaria.
Ricorso RESPINTO.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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18/06/2013 201300419 Sentenza 1
N. 00419/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Contestabile, con domicilio eletto presso Pierfrancesco Lembo Avv. in Reggio Calabria, via D. Tripepi N. 64;
contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'accertamento
del diritto al riconoscimento mansioni superiori di sovrintendente e conseguente condanna alla relative differenze retributive
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto parte ricorrente, quale dipendente del Ministero intimato in servizio presso il corpo forestale dello Stato stazione di Laureana di Borrello (agente dal 1998, poi agente scelto, quindi assistente dal 2008), di aver acquisito sin dal 1998 l’incarico di comandante della relativa stazione.
In conseguenza di ciò, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 3 e 8 della legge n. 201 del 1995 e 52 del d.lgs. 165\2001, veniva chiesto l’accertamento della spettanza della qualifica di sovrintendente dal 1998 e la condanna della p.a intimata al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Veniva prodotta documentazione nonché formulate istanze istruttorie di prova per testi e di consulenza tecnica contabile.
Il Ministero intimato si è costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del gravame, replicando punto per punto.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Il ricorso appare prima facie infondato, anche sulla scorta dei consolidati orientamenti già espressi in giurisprudenza nonché della vigente disciplina invocata così come compiutamente esaminata dalla difesa erariale, rendendo pertanto altresì inammissibile le richieste di attività istruttoria nel merito.
In linea di diritto, va ribadito che nell’impiego pubblico il compenso per le mansioni superiori svolte intanto spetta al dipendente solo ove queste ultime appartengano a qualifica funzionale immediatamente più elevata di quella dagli stessi rivestita, e non anche in caso di svolgimento "per saltum" di mansioni superiori, atteso che il diritto del pubblico dipendente ad una equa retribuzione va contemperato con altri principi costituzionali ed in specie con quello del buon andamento dei pubblici uffici, sancito dall'art. 97, Cost. (cfr. ex multis CDS n. 1872\2012).
Nel caso di specie, già a monte pertanto il periodo dal 1998 al 2004 è privo di rilievo, in quanto l’invocata qualifica (sovrintendente) è superiore di oltre un livello rispetto a quello ricoperto (agente ed agente scelto)
Sempre in via generale, proprio con riferimento all’ambito delle forze di polizia, la giurisprudenza prevalente - condivisa dal Collegio - ha ribadito che nell'ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l'attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l'assetto rigido di tali p.a. sotto il profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo il paradigma dell'art. 97 cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica).
Pertanto, l'Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. ex multis TAR Lazio sez. I n. 35277\2010).
Nell’ambito in questione, sono assenti le norme speciali necessarie secondo il principio appena richiamato, anche con riferimento alla presente fattispecie. Se per un verso la reggenza di una piccola stazione ben poteva essere affidata ad un agente scelto, o comunque ad un soggetto privo della qualifica di sottufficiale quale quella cui aspira col presente gravame il ricorrente (cfr. art. 9 comma 2 d.lgs. 804\1948), per un altro e più ampio verso la qualifica rivestita e quella vantata hanno consistenti differenze, ben più ampie rispetto alle singole attività (come quella di reggenza), tali da giungere alla generale e radicale, anche in termini di rilevanza penalistica e di attività di indagine, distinzione tra agente ed ufficiale di polizia giudiziaria.
Sotto il primo profilo, anche la normativa successiva (legge 36 del 2004) di disciplina del Corpo continua a prevedere (come desumibile dalla norma che prevede la reggenza stazione anche in capo al personale del ruolo iniziale) la reggenza stazione in capo a dipendenti privi della qualifica di sovrintendente. Sotto il secondo profilo, l’attività di reggenza non prevede l’affidamento dei poteri e dei compiti dell’ufficiale di polizia giudiziaria.
Infine, in termini ricostruttivi dell’ordinamento contrari alla prospettazione di parte ricorrente, seppure tali da evidenziare qualche riconoscimento in capo alla delicata attività di reggenza, va evidenziato che: da un lato la reggenza può costituire titolo da valutare in sede di progressione giuridica; dall’altro lato per lo svolgimento di compiti di direzione è prevista un’indennità giornaliera (cfr. artt. 30, 31 e 32 accordo nazionale quadro).
Sussistono giusti motivi, stante la natura degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2013
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: lun mar 23, 2015 6:55 pm
da panorama
Per il particolare incarico.
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Si puntualizza che qualora, " con carattere di eccezionalità " (per limitati periodi), si ricorra a tale istituto, esso riguardi esclusivamente graduati che siano in possesso della nota abilitazione di sicurezza (o in grado di poterla ottenere) e di ottime qualità e comprovate esperienze professionali, valutabili nella competenza.
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: lun mar 23, 2015 8:48 pm
da avt8
Johnny ha scritto:Salve a tutti. Pongo questo quesito a voi sperando che qualcuno sia in grado di rispondermi. Il mio reparto è privo del sottufficiale/sovrintendente in sott’ordine, per cui accade che quando il Comandante titolare si assenta per un periodo prolungato (licenza, malattia o altro), il Comando Provinciale dispone l‘invio di sottufficiale o sovrintendente da altro reparto autorizzandolo al comando interinale del reparto. Per contro, quando invece il Comandante titolare si assenta per pochi giorni, al reparto non viene inviato alcun sottufficiale/sovrintendente da altro comando né tantomeno il Comando Provinciale autorizza il comando interinale del reparto al militare più elevato in grado (Appuntato Scelto o Appuntato che sia). Ciò accadeva prima che mi ammalassi e accade tuttora. Allora vi chiedo: in questi casi, visto che nessuno viene autorizzato al comando interinale, chi comanda la Stazione? Anzi, pongo meglio la domanda: se accade qualcosa, chi è il responsabile a cui viene recapitato il famoso cetriolo?
Grazie, Johnny
La stazione la comanda il Capo-stazione,quello con il beretto rosso (((((((((( Fiiiiiiiiiiiii in carrozza si parte...........
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: dom mar 29, 2015 1:18 pm
da panorama
Giusto per una facile ricerca
art. 38 RGA:
....... L'appuntato, limitatamente al periodo in cui ha l'effettivo comando di una stazione, esercita le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: dom mar 29, 2015 2:26 pm
da Antonio_1961
panorama ha scritto:Giusto per una facile ricerca
art. 38 RGA:
....... L'appuntato, limitatamente al periodo in cui ha l'effettivo comando di una stazione, esercita le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
....di cui viene recapitato il famoso cetriolo.
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: sab apr 04, 2015 9:49 am
da panorama
altri riferimenti utili per velocizzare la ricerca
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Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
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Art. 178 Qualifiche di polizia giudiziaria
1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei
sovrintendenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di
polizia giudiziaria.
3. Gli appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione
dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche di polizia giudiziaria loro
attribuite, adempiono verso l’autorità giudiziaria agli obblighi di legge che loro incombono,
osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.
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Art. 57 C.P.P. comma 1 lett. B (con nota a riferimento 4 che dice) in particolare: gli Appuntati dei Carabinieri preposti al comando di stazione, per il periodo in cui hanno tale effettivo comando.
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: sab apr 04, 2015 5:50 pm
da Johnny
Grzie Panorama
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: sab apr 04, 2015 8:02 pm
da panorama
prego Johnny
Re: CHI COMANDA LA STAZIONE?
Inviato: ven apr 10, 2015 3:50 pm
da panorama
Questo è l'ultimo riferimento a completamento dell'argomento.
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La Circ. n. 234/6-2-1969 datata 31.01.1996 ad OGGETTO: "Impiego di Appuntati nel Comando interinale di Stazioni e minori unità paritetiche" emessa dal C.G.A. - I Reparto -SM-Ufficio Ordinamento, per tale incarico ha disposto a suo tempo "adottato con carattere di eccezionalità, per contingente assenza di superiori dei ruoli Ispettori e Sovrintendenti".