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Co.T.I.Pol.

Inviato: dom feb 07, 2016 10:15 am
da panorama
alcuni già ne parlano ed io giusto per notizia posto qui questa sentenza del Tar Lazio.
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CLASS ACTION ISPETTORI

Il Tar Lazio ha sentenziato che l’Amministrazione ha l’obbligo di adempiere, entro 90 giorni, ad emanare atti che già da tempo avrebbe dovuto varare (i concorsi per il citato Ruolo Direttivo Speciale che, a norma dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. 334/2000, avrebbe dovuto indire annualmente a partire dal 2001 e fino al 2005; il decreto, previsto dall’art. 31-quater, comma 6, del d.P.R. 335/1982, che individui gli uffici nell’ambito dei quali possono essere affidate ai Sostituti Commissari le funzioni di vice dirigente di Uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari …).

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201601439, - Public 2016-02-02 -


N. 01439/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07489/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7489 del 2015, proposto da Giovanni Alfarano, Amanzi Gisella, Aragona Giorgio, Basile Angelo, Boccalato Giovanni, Borrello Corrado, Calao Raoul Sotero, Canavari Fabio, Cervellini Marco Valerio, Coppa Maurizio, Curci Maria, D'Antimi Luca, David Elena, De Mei Maurizio, Delle Femine Stefania, Di Blasio Antonio, Di Pietro Santina, Di Stefano Maria, Falanga Sabrina, Falcone Giuseppe, Fanfarillo Lorenzo, Il Grande Andrea, Lo Vetro Fabrizio, Lotti Fabrizio, Magnatta Davide, Marabitti Fabrizio, Marzario Antonia, Marzario Loredana, Mazzei Gaetano, Meco Livio, Moretti David, Morganti Marco, Pace Rosaria, Pierleoni Bruno, Pinna Marcello, Ragone Stefano, Rendina Vito, Rotondi Angelo, Russi Emanuele, Santini Giuseppe, Savella Nicola, Scolletta Antonio, Seccia Stefania, Serra Roberto, Spinosa Fabio, Surace Emanuela, Tarantini Dario, Tiracorrendo Andrea, Trapani Giuseppe, Tudisco Cinzia, Comitato per la Tutela degli Ispettori della Polizia di Stato - Cotipol, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Celli, con domicilio eletto presso Andrea Bandini in Roma, viale Liegi, 35/B;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di
ad adiuvandum, di Giuseppa Abbate, Salvatore Accogli, ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Celli, con domicilio eletto presso Andrea Bandini in Roma, viale Liegi, 35/B;

avverso
il silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza presentata in data 4 maggio 2015;

e per l'eventuale declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - Legge finanziaria 2006), con cui è stato stabilito che "fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni", per contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, e per la conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e ss. della legge 87/1953.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti - tutti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, con sede di servizio situata nell'ambito della Città Metropolitana di Roma -, rivestono la qualifica di Ispettore Superiore ¬Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (S.U.P.S.) Sostituto Commissario.

Gli stessi fanno parte del "Comitato per la tutela degli Ispettori della Polizia di Stato — Co.T.I.Pol.", costituito in data 30 giugno 2014 allo scopo di promuovere ogni necessaria iniziativa, anche di natura legale, a tutela dei diritti degli aderenti.

Tenuto conto degli scopi statutari, con istanza notificata a mezzo PEC al Ministero dell'Interno in data 4 maggio 2015, il Sost. Comm. Gaetano Barrella, in qualità di Presidente e legale rappresentante del Co.T.I.Pol. ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 241/1990, "di dare attuazione alle disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334". In sostanza, è stato rappresentato all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza che la mancata attuazione delle disposizioni, sia transitorie (art. 25) che a regime (art. 16), del d.lgs. 334/2000 sta causando un grave pregiudizio agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. e in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai relativi concorsi interni, in quanto privati sia della possibilità di progredire in carriera (alla stessa stregua, ad esempio, del personale pari ruolo del Corpo di polizia penitenziaria o delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in cui il ruolo direttivo speciale, parimenti istituito, è stato invece tempestivamente costituito), sia del trattamento economico diversamente riservato al personale della Polizia di Stato che svolge funzioni in tutto o in parte identiche o analoghe a quelle previste per il ruolo direttivo speciale (in particolare, il personale del ruolo commissari con qualifica iniziale).

I ricorrenti (come detto, appartenenti al ruolo degli Ispettori) hanno interesse a ricorrere essendo tutti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 334/2000 per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato. Infatti, oltre a rivestire la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono tutti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
già appartenevano al ruolo degli ispettori alla data del 31 agosto 1995;
al 1° gennaio degli anni indicati al comma 1 del citato articolo 25 (2001-2002-2003-2004-2005) avevano maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, ovvero tre anni nella qualifica di ispettore superiore s.u.p.s..
In particolare, i Sostituti Commissari G. Alfarano, C. Borrello, M. Coppa, M. De Mei, S. Di Pietro, G. Falcone, L. Meco, R. Pace, B. Pierleoni, A. Rotondi, E. Russi, C. Tudisco, rivestono la qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. dal 1.9.1995;
i Sostituti Commissari G. Boccalato, S. Falanga, A. Il Grande, G. Mazzei, D. Moretti, S. Ragone, A. Scolletta, G. Trapani, rivestono la qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. fin dal 13.4.1996;
i Sostituti Commissari A. Basile, R.S. Calao, F. Canavari, M.V. Cervellini, M. Curci, E. David, S. Delle Femine, A. Di Blasio, L. Fanfarillo, F. Lotti, A. Marzario, L. Marzario, M. Pinna, V. Rendina, G. Santini, S. Seccia, D. Tarantini, A. Tiracorrendo, rivestono la qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. fin dal 22.11.1997;
i Sostituti Commissari G. Amanzi, G. Aragona, L. D'antimi, M. Di Stefano, F. Lo Vetro, D. Magnatta, F. Marabitti, M. Morganti, N. Savella, R. Serra, F. Spinosa, E. Surace, rivestono la qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. dal 31.12.1998.

Non avendo l’Amministrazione dato riscontro alla descritta istanza, gli interessati hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, affermando l'obbligo del Ministero dell’Interno di provvedere alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006, in vigore dal 1° gennaio 2006), che prevede che "fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni".

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’incompetenza del TAR Lazio ed ha affermato l’infondatezza del ricorso.

Il Collegio osserva che analogo ricorso (RG n. 1589/2015) è stato proposto da Gaetano Barrella, legale rappresentante del Comitato per la Tutela degli Ispettori della Polizia di Stato - Cotipol, per contestare la scelta della medesima Amministrazione di non dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - Legge finanziaria 2006).

In particolare, il ricorrente, in proprio ed in qualità di legale rappresentante del Co.T.I.Pol., ha agito in giudizio per contestare la scelta dell’Amministrazione di non dare seguito all’istanza con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, era stato chiesto al Ministero dell’Interno, nelle more dell'approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, provvedesse all'attuazione dell'articolo 1, comma 261, della legge 266/2005, individuando, con decreto del Capo della Polizia, gli uffici nell'ambito dei quali le funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 possono essere affidate al personale appartenente al ruolo degli Ispettori le funzioni direttive e/o di vice-dirigente o dirigente degli uffici o delle unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi sono altri funzionari del ruolo dei commissari quantunque previsti in organico.

Tale ricorso è stato accolto con sentenza di questa Sezione I Ter n. 8328/2015, con la quale è stato ordinato all’Amministrazione di emanare l’atto sopra indicato, entro un termine non superiore a novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza di accoglimento.

La citata sentenza di primo grado, però, è stata appellata ed il Consiglio di Stato, con decisione n. 5251/2015, ha accolto l’appello affermando che le attività amministrative dirette al riordino dei ruoli attengono a profili organizzatori e gestori dell’apparato amministrativo e, quindi, rientrando nel campo delle attività discrezionali della pubblica amministrazione, non sono sanzionabili sotto il profilo del ritardo o dell’inerzia.

A parere del Collegio, il fatto che le attività amministrative dirette al riordino dei ruoli attengono a profili organizzatori e gestori dell’apparato amministrativo e, quindi, presentino caratteri di discrezionalità, non osta – secondo la vigente normativa dettata in materia – al sindacato giurisdizionale in tema di ritardo o inerzia dell’Amministrazione.

Sotto altro ma correlato profilo, l’esigenza dei ricorrenti di vedere soddisfatta l’aspettativa legislativamente prevista alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, assume particolare rilievo n considerazione della previsione del riordino delle carriere.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

I ricorrenti (appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, con sede di servizio situata nell'ambito della Città Metropolitana di Roma) rivestono la qualifica di Ispettore Superiore ¬Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (S.U.P.S.) Sostituto Commissari. E fanno parte del "Comitato per la tutela degli Ispettori della Polizia di Stato — Co.T.I.Pol.", costituito in data 30 giugno 2014 allo scopo di promuovere ogni necessaria iniziativa, anche di natura legale, a tutela dei diritti degli aderenti.

Gli stessi, oltre ad appartenere al ruolo degli Ispettori, sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 334/2000 per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

Quindi, non avendo l’Amministrazione dato riscontro all’istanza sopra descritta, i ricorrenti hanno interesse a far si che il Ministero dell’Interno provveda alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

Al riguardo, è stato correttamente rilevato che nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'originario disposto dell'art. 1 del D.P.R. 335/1982, erano previsti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia: a) ruolo degli agenti; b) ruolo degli assistenti; c) ruolo dei sovrintendenti; d) ruolo degli ispettori; e) ruolo dei commissari; f) ruolo dei dirigenti. Il ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato è disciplinato nel medesimo decreto agli articoli 25 e ss. ed è articolato nelle quattro qualifiche di vice-ispettore; ispettore; ispettore capo; ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Con legge 31 marzo 2000, n. 78, è stata conferita delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di Finanza e della Polizia di Stato. In particolare, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con l'articolo 5 il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, considerando, in particolare, il riordinamento del ruolo del personale direttivo della Polizia di Stato "mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche".

In attuazione dell'articolo 5 della legge-delega 78/2000 è stato emanato il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con cui è stato istituito il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

Quindi, con riferimento all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, risultano attualmente istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo direttivo speciale;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e s.m.i. Come previsto dall'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 334/2000, la dotazione organica del ruolo direttivo speciale "è costituita, per mille unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 334/2000 e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335".

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo medesimo, "a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2" (comma 1). "Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1" (comma 2). "I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti" (comma 3).

L’articolo 25 del citato decreto legislativo (recante Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale) prevede invece - al comma 1 - che, in sede di prima attuazione del d.lgs. 334/2000, "alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2" (il comma 2 prevede che "ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1 gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2"). Sempre al comma 1 dell'articolo 25 è previsto che "i concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24".

Nonostante l'istituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, i concorsi di cui all'articolo 25 del d.lgs. 334/2000 - ossia i concorsi interni per titoli ed esame, consistenti "in una prova scritta e in un colloquio", riservati gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza - che avrebbero dovuto essere indetti "a partire dal 2001 e fino al 2005", non sono mai stati banditi.

Sotto questo profilo, l’inerzia dell’Amministrazione nel dare attuazione alle descritte disposizioni di legge non appare giustificata neanche dall'articolo 1, comma 261, della 1. 266/2005, il quale sospende "fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate", l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (considerato che tale disposizione, appunto, non riguarda anche l’articolo 25 dello stesso decreto legislativo).

Infatti, la legge n. 266/2005 risulta aver sospeso l'articolo recante "le disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale", che consistono nella mera indicazione del numero di posti da mettere a concorso "per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale", concorsi che avrebbero dovuto essere indetti, "a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale", per un numero ben preciso di posti, che il Legislatore ha puntualmente indicato come segue: "un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2", e cioè che "per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1".

Secondo parte ricorrente, la sospensione dell'applicazione di tali disposizioni comporta l’effetto di eliminare il limite legislativo posto dal Legislatore del 2000, ossia le modalità e la graduazione previste per l'accesso tanto al ruolo dei commissari, quanto al ruolo direttivo speciale.

Venute meno le modalità e la graduazione previste dall'articolo 24 (in quanto sospeso dall'art. 1, comma 261, della 1. 266/2005), a far data dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore della 1. 266/2005), il Ministero dell'Interno avrebbe potuto (o meglio, dovuto, essendo rimasto inerte nei cinque anni precedenti) bandire uno o più concorsi per la copertura dell'intera dotazione organica del ruolo direttivo speciale, che ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 334/2000 è costituita - come già ricordato - 'Per mille unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 334/2000 e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335".

In sostanza, appare condivisibile la tesi secondo cui la scelta di sospendere l'applicazione dell'articolo 24 del d.lgs. 334/2000 a partire dal 1° gennaio 2006, trova la sua ragion d'essere non nell'intenzione del Legislatore di "congelare" la costituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, ma in quella di consentirne una più rapida costituzione.

A conferma di ciò, il comma 1 dell'articolo 25 del d.lgs. 334/2000, stabilisce che: "In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24".

Poiché tra il 2001 e il 2005 il Ministero non ha indetto alcun concorso ai sensi del citato articolo, il Legislatore ha sospeso l'applicazione dell'articolo 24 a decorrere dal 1° gennaio del 2006: in tal modo, l'Amministrazione è stata messa nella condizione di costituire immediatamente l'intera dotazione organica del nuovo ruolo.

Tuttavia, il Ministero dell’Interno non ha adottato alcun atto al riguardo, limitandosi (per risolvere problemi contingenti) ad applicare le restanti previsioni dell'articolo 1, comma 261, della legge n. 266/2005 ed, in particolare, quella per cui "alle esigenze di carattere funzionale" è possibile provvedere "mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni", ossia delle funzioni di "vice dirigente di Uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale".

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 31-quater, comma 6, del d.P.R. 335/1982, "gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza", devono essere individuati "con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza": decreto che non risulta essere stato adottato.

In conclusione, a parere del Collegio, essendo rimasta inerte di fronte agli obblighi previsti dalla normativa sopra descritta, all’Amministrazione va ordinato di emanare gli atti sopra indicati, entro un termine non superiore a novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, ai sensi dell’art. 117, c., 2, c.p.a.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

• lo accoglie e, per l’effetto, dichiara sussistente l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;

• compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite;

• ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2016

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N.B.: "forse" sicuramente ora la parola passerà al CdS.