Gli equiparati alle vittime dell'uranio impoverito,già riconosciute- In passato anche scritto su questo forum,che gli equiparati alle vittime del dovere, oltre ai vitalizi,potevano fare causa al Ministero e chiedere il risarcimento del del danno per violazione dell'art.2087-
Infatti questo Ufficiale ha preso sia i viralizi che la speciale elargizione-Ed il T.A.R. ha accolto la sua richiesta,ordinando una CTU- e sulle somme spettanti a titolo di risarcimento,dovranno essere detratte le somme già percepite a titolo di risarcimento-
Certo lui ha avuto il 60% in base alla Cat.della Tab-A- Ma sicuramente la percentuale di invalidità che la CTU,assegnerà sarà di sicuro molto superiore a quella percepita,in quando sarà calcolata diversamente da quella della CMO.-
LEGGETE
N. 12516/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02797/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2797 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Sirena, Francesco Cristiani, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Sirena in Roma, Via Po, 43;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 2087 del c.c. in ordine alla patologia contratta durante il servizio svolto quale Generale di Brigata dell’Esercito Italiano “esiti intervento chirurgico di -OMISSIS-”;
nonché per la condanna,
del Ministero della Difesa a risarcire il danno biologico subito a causa del comportamento della pubblica amministrazione che ha determinato un’invalidità permanente quantificabile nella misura del 65-70% pari ad euro 446.376,00 o nella diversa maggiore o minore somma che potrà essere determinata dal giudice, oltre al danno morale soggettivo da liquidarsi in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di Generale di Brigata, ha svolto numerosi corsi di formazione e addestramento professionale nell’uso di sostanze esplosive, esercitando il ruolo di comandante nella specialità “Guastatori” del Genio con costante contatto con le polveri sottili generate dall’esplosione dei medesimi esplosivi.
Egli ha anche partecipato in veste di Capo della Delegazione Italiana all’operazione Salam per la formazione del personale afghano nell’attività di bonifica dei campi minati, in Kuwait con il compito di addestrare il personale del luogo nelle operazioni di bonifica, restando costantemente esposto ai fumi tossici originati dagli incendi dei pozzi petroliferi che in quel periodo devastavano il paese, e nella missioni militari estere in Bosnia, in Somalia, Mozambico, svolgendo attività di bonifica dei campi minati.
In ragione dell’attività svolta ha chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ex art. 2087 del c.c. derivante da un comportamento omissivo dell’Amministrazione della Difesa che sarebbe stato causa dell’insorgenza della seguente patologia: “esiti intervento chirurgico di -OMISSIS-”, patologia poi accertata come dipendente da causa di servizio.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 22 dicembre 2012, sostenendo che in alcune delle missioni svolte dal ricorrente non erano presenti munizioni all’uranio impoverito e che comunque solo dal 1999/2000 la stessa ha avuto notizia del possibile utilizzo di tali munizioni nei Balcani e del rischio alle stesse connesso.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 9651/2014 questo Tribunale ha chiesto all’Amministrazione di depositare agli atti del giudizio una relazione sui compiti e le funzioni svolte dal ricorrente in Bosnia, nonché una serie di documenti tra i quali, in particolare, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 38304/2010 relativo al riconoscimento della causa di servizio.
L’Amministrazione intimata ha provveduto al deposito il 23 aprile 2015.
Le parti costituite hanno poi depositato ulteriori memorie e documenti, per ultimo il Ministero della Difesa il 13 maggio 2015 e il ricorrente il 19 maggio 2015.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 giugno 2015.
2. Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Come rilevato in numerose recenti sentenze (cfr. ex multis TAR Calabria, II, n. 1568/2014) e come evidenziato in diverse indagini e studi svolti da organismi internazionali, sembra potersi affermare il possibile nesso tra l’esposizione dei militari in teatri di guerra alle polveri di munizioni, in particolare quelle all’uranio impoverito, e l’insorgenza di talune patologie tumorali.
Il Ministero della Difesa ha invece sempre eccepito di aver conosciuto dell’esistenza di sostanze nocive e cancerogene nell’ambito degli scenari di guerra e relativamente alle campagne nel ex Jugoslavia soltanto a partire dal 1999 (per la Bosnia a partire dal 21.12.2000) e comunque a far data dalla diffusione della circolare n. 2/1/29/MST/00 del 9 gennaio 2001 diramata da DIFESAN.
Tuttavia, in ordine a fattispecie simile, il Tribunale di Firenze, con condivisibile sentenza della Sez. II Civile, del 17 dicembre 2008, ha rilevato come vi fosse un onere del Ministero della Difesa quantomeno di prescrivere delle precauzioni per le operazioni ad alto rischio per l’uso di munizioni contenenti uranio impoverito in un determinato teatro di guerra già a partire dalla guerra del Golfo del 1991.
E, d’altra parte, gli stessi organismi militari avevano precedentemente al 1999 evidenziato la necessità di precauzioni particolari nell’uso del materiale composto di uranio impoverito (cfr. raccomandazioni NATO del 1984).
Cosicché appare non esservi dubbio che anche prima del 1999 potessero essere adottate misure di prevenzione particolare (così ad esempio era stato per militari americani a cui l’amministrazione statunitense avevano imposto anche in precedenza l’adozione di specifiche protezioni).
Sotto questo profilo non appare dunque infondato quanto prospettato dal ricorrente in ordine alla condotta omissiva dell’Amministrazione intimata che si posta in netto contrasto con i principi di cui all’art. 4 del d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva quadro del 12 giugno 1989 n. 391 e di altre direttive comunitarie collegate, secondo cui il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, aggiorna le misure di prevenzione e fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale ed informa al più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
D’altra parte, l’incidenza del comportamento omissivo dell’Amministrazione ai fini dell’applicazione delle norme richiamate e dell’art. 2087 c.c., non può essere esclusa dall'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto dei fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi.
Come rilevato dalla giurisprudenza è lo stesso legislatore che non richiede la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 12 febbraio 2008, allegati n. 33, pagg. 6 e 7 e di quella approvata nella seduta del 9 gennaio 2013, pagg. 33 e 34) che ha sostituito il criterio di probabilità al nesso di causalità (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034).
In tale prospettiva è stato ad esempio ritenuto che "il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità.
Il ricorrente, comunque, comprova l’esistenza di un nesso di causalità tra le attività da lui svolte nel corso degli anni e la grave patologia contratta con gli accertamenti medici a cui si è sottoposto (cfr., in particolare, reperti istologici di metalli rilevati nel tessuto tumorale presso l’Università di Modena) e con quelli esperiti dalla stessa Amministrazione (cfr. verbale Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 27051 dell’8 gennaio 2013 nell’ambito del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio).
A riguardo ha anche depositato in giudizio il Decreto del Ministero della Difesa del 22 novembre 2011 n. 36 con cui gli era stata in precedenza liquidata, per la medesima infermità giudicata dipendente da causa di servizio, la speciale elargizione destinata alle vittime del dovere prevista dagli artt. 1078-1084 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, per un importo di complessivi € 139.260,00 in relazione all’accertata invalidità pari al 60%.
Come detto, dunque, oltre alla prospettata sussistenza di un elemento psicologico di responsabilità dell’Amministrazione consistente nel non avere adottato le necessarie cautele, quantomeno in territorio di guerra nella regione balcanica, onde prevenire il rischio derivante dall’esposizione a contatto dei militari con l’uranio arricchito, la cui presenza era ben nota o comunque facilmente accertabile, tra gli elementi posti a fondamento della domanda, il ricorrente ha evidenziato il possibile nesso eziologico tra il servizio prestato e l’evento dannoso e la sua presenza nelle zone interessate (cfr. memoria del 20 marzo 2015).
Considerata l’imputabilità del danno all’Amministrazione, restano da chiarire i termini della quantificazione del danno.
Come sopra evidenziato la parte istante è già stata destinataria di altre somme per lo stesso evento da parte dell’intimata Amministrazione (es. speciale elargizione/ equo indennizzo)).
Orbene, la possibilità di cumulare il risarcimento con tali altri riconoscimenti è esclusa dall’art. 13, comma secondo, della legge n. 302/1990, che disciplinando specificamente le ipotesi di concorso di benefici, dispone: “le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria”.
Il divieto tuttavia non elide le conseguenze risarcitorie da danno biologico.
Non vi è infatti incumulabilità assoluta tra l’azione di risarcimento di quest’ultimo (in tutti gli aspetti comunemente in esso ricompresi) ed altri tipi di elargizioni.
Esiste infatti una differenza tra gli istituti in esame, atteso ad esempio che l’equo indennizzo ha origine esclusivamente nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed è idoneo a “coprire i danni subiti all’integrità fisica del dipendente (ivi compresi quelli incidenti sulla capacità lavorativa e produttivi di invalidità), mentre il danno biologico richiesto comprende tutte le conseguenze, psicologiche e sociali, che affliggono il danneggiato in quanto individuo interagente in un ambito sociale, conseguenze nelle quali, com’è noto, si compendia la casistica giurisprudenziale del cd. “danno biologico”, inteso quale lesione al valore uomo, ontologicamente considerato indipendentemente dalle sue capacità lavorative”.
Il risarcimento richiesto per danno biologico deve pertanto essere decurtato della altre somme percepite per lo stesso evento dannoso (cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 4136/2011).
3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va quindi accolto e per l’effetto va nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio cui demandare, in contraddittorio tra le parti, la valutazione dei danni subiti dal ricorrente, decurtati delle somme percepite per lo stesso evento.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio è quindi nominato, ai sensi dell’art. 67 del cod. proc. amm. in ragione della patologia lamentata, nella persona del Direttore del Dipartimento di Urologia dell’Università di Roma La Sapienza (Policlinico Umberto I) o di un docente da lui delegato.
Il CTU dovrà accertare, anche in via equitativa e in contraddittorio con le parti, l’entità del danno biologico e morale sofferto dal ricorrente, tenendo peraltro conto delle somme percepite dall’amministrazione per lo stesso evento dannoso.
Il giudice relatore è delegato alla ricezione del giuramento del CTU che dovrà a tal fine comparire il giorno 10 dicembre 2015 alle ore 11 dinanzi allo stesso giudice presso il TAR Lazio, sezione I bis.
Ai fini dell’espletamento dell’incarico sono fissati i seguenti termini:
- il 10 dicembre 2015 per la eventuale nomina a cura delle parti di propri consulenti tecnici;
- 90 giorni decorrenti dal 10 dicembre 2015 per l’espletamento della Consulenza Tecnica d’Ufficio con avviso alle parti le quali nei 10 giorni successivi potranno presentare eventuali osservazioni allo stesso CTU;
- deposito della relazione finale del CTU presso la segretaria del Tribunale entro i successivi 15 giorni.
Fissa pertanto per la prosecuzione della trattazione della causa ai soli fini della determinazione del danno all’udienza pubblica del 27 aprile 2016.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo
Dispone inoltre la corresponsione a carico dell’Amministrazione soccombente di un anticipo sul compenso al CTU nella misura di euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione.
Ordina gli incombenti istruttori indicati in motivazione.
Fissa il prosieguo della trattazione di merito del ricorso all’udienza del 27 aprile 2016.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 2.000,00(duemila/00), oltre gli altri oneri di legge.
Dispone inoltre la corresponsione a carico dell’Amministrazione soccombente di un anticipo sul compenso al CTU nominato nella misura di euro 1.000,00(mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
equiparate vittime del dovere -per uranio impoverito
Re: equiparate vittime del dovere -per uranio impoverito
===purtroppo ci sono anche casi in cui non viene neanche riconosciuta la cds;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2756 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avvocati. omissis e omissis, con domicilio eletto presso l’avvocato Giuseppina Porreca in Napoli, via Petrarca, 20 Parco le Rondini;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- e datato 1 dicembre 2011, con il quale il Direttore della 9ª Divisione II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei volontari Congedati del Ministero della Difesa ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente il 24.2.2009, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del nesso di causalità tra il servizio prestato la patologia “-OMISSIS-” sofferta dal medesimo, nonché il beneficio dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate e ordinarie);- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti, compresi i relativi pareri negativi espressi in merito dal Comitato di verifica per le Cause di Servizio (n.18496/2010 del 26 luglio 2011 e n. 33005/2011 del 20 ottobre 2011).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, arruolato nei ranghi dell’Aeronautica militare dal 12.3.2001 e attualmente in servizio presso la Segreteria dell’Ufficio Comando della Scuola Specialisti di Caserta, ha prestato servizio dal 14.12.2002 al 21.2.2003 a Valona in Albania nell’ambito dell’operazione “Albit” e dal 17.6.2003 al 14.8.2003 a Djakovica in Kosovo nell’ambito dell’operazione “Joint Guardian”.
A seguito della diagnosi di “-OMISSIS-, tipo M4 E0”, avvenuta in data 6.10.2008, con istanza del 24.2.2009 il sig. -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento del nesso causale tra la-OMISSIS-contratta e il servizio prestato, nonché la concessione del beneficio dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001.
1.1. Con il parere n. 18496 del 26.7.2011 e con quello successivo n. 33005 del 20.10.2011, espresso a seguito delle osservazioni e della documentazione prodotte dal ricorrente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto l’infermità contratta non dipendente da causa di servizio e non riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative di missione e, conseguentemente, con il decreto impugnato il Ministero resistente ha rigettato l’istanza del sig. -OMISSIS-.
2. Il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento.
3. Con motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, il ricorrente, sulla base delle risultanze delle perizie di parte redatte dalla -OMISSIS-, ha ulteriormente censurato i provvedimenti impugnati, ribadendo che la -OMISSIS- diagnosticatagli sarebbe riconducibile a due ipotesi patogenetiche attinenti al servizio prestato: la prolungata esposizione alle nano particelle di metalli pesanti e uranio impoverito, avvenuta sia in Albania che in Kosovo, ovvero gli intensi e ravvicinati cicli vaccinali ai quali il militare è stato sottoposto nel corso della sua carriera.
4. Il Ministero della Difesa, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame, deducendone in modo articolato l’infondatezza.
5. Con l’ordinanza collegiale n. 2570 del 9.5.2014 la Sezione ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., per accertare se l’espletamento del servizio avesse costituito fattore causale ovvero concausale per l’insorgenza nel ricorrente della patologia “-OMISSIS-”, tenendo anche conto delle missioni svolte dal militare in Albania e in Kosovo, demandandola al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, con facoltà di delega.
6. Con nota depositata il 24.2.2015 il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II, istituita dall’1.1.2013 in sostituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha comunicato di aver delegato il prof. -OMISSIS-, ordinario di ematologia, per l’espletamento della verificazione.
6.1. Quindi in data 17.9.2015 il prof. -OMISSIS- ha depositato la relazione peritale redatta a seguito dell’espletamento della verificazione disposta dalla Sezione.
7. Alla pubblica udienza del 19.11.2015 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a..
DIRITTO
8. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
9. Con parere espresso nell’adunanza n. 159 del 26.7.2011 il Comitato di verifica ha affermato che l’infermità “-OMISSIS-”, diagnosticata al ricorrente, non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio poiché “trattasi di processo morboso dell’apparato -OMISSIS-, caratterizzato da alterazioni quantitative e qualitative degli elementi -OMISSIS--OMISSIS-”, ma deve essere ricondotta “a fattori genetici e al progredire dell’età”, anche perché il tipo di attività svolta e l’ambiente di lavoro del sig. -OMISSIS- “non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti”.
9.1. Tale valutazione è stata nuovamente ribadita nel parere n. 33005 espresso in data 20.10.2011 e, quindi, è stata posta a fondamento del diniego impugnato con il presente ricorso.
10. Secondo la prospettazione del ricorrente il provvedimento ministeriale impugnato sarebbe errato sotto il profilo tecnico scientifico giacché la patologia da cui è affetto è una -OMISSIS- di tipo maligno che potrebbe essere stata contratta a causa dell’esposizione a radiazioni ionizzanti ovvero a causa dell’uso eccessivo e promiscuo di somministrazioni farmacologiche e vaccinologiche. Ne discende, quindi, ad avviso del ricorrente, che la patologia sofferta può dipendere da fattori riscontrabili negli ambienti frequentati nel corso delle missioni militari all’estero ovvero, comunque, connessi agli intensi cicli vaccinali somministrati in occasione dell’impiego dei militari in teatri bellici internazionali.
10.1. Secondo la tesi della difesa del ricorrente, quindi, non vi sarebbero stati i presupposti per escludere recisamente - come fatto dal Comitato di verifica per le cause di servizio - qualsiasi nesso eziologico tra la patologia contratta dal sig. -OMISSIS- e il servizio prestato, come evidenziato anche dalla perizia di parte redatta dalla dott.ssa-OMISSIS-e prodotta unitamente al ricorso, con conseguente .incongruità e illogicità della motivazione anche per la parte in cui ha del tutto omesso di valutare la riconducibilità dell’infermità agli intensi e ravvicinati cicli vaccinali ai quali il militare è stato sottoposto.
10.2. Con i motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, il ricorrente ha proposto ulteriori censure avverso gli atti impugnati con il ricorso principale, alla luce delle conclusioni rassegnate nella perizia di parte espletata dal dott.-OMISSIS-secondo cui i vaccini praticati senza rispettare intervalli di tempo specifici, oltre a non produrre gli effetti per i quali sono somministrati, possono essere causa di interferenza sul sistema immuninatrio e trovarsi a monte dell’eziopatogenesi della trasformazione neoplastica.
11. Le censure articolate con il ricorso principale e con i motivi aggiunti sono infondate e vanno disattese.
12. Giova, innanzitutto, rammentare i limiti del sindacato che il giudice amministrativo può svolgere relativamente ad atti quali quelli impugnati, così come puntualizzati dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 14.2.2013, n. 113; Tar Abruzzo, Pescara, 21.2.2013, n. 119). La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti il sindacato che il giudice è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento.
Ne discende che l’accertamento del nesso di dipendenza è limitato ai casi di palese illogicità o di errore tecnico o fattuale non potendo, al di fuori di tali ipotesi, il sindacato del giudice estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell'amministrazione (cfr. Cons. St., IV, 8.1.2013, n. 31; Cons. Stato, IV, 9.7.2012, n. 4049).
12.1. Conseguentemente, anche la possibilità di procedere alla consulenza tecnica d'ufficio ovvero alla verificazione non può estendersi sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice alle valutazioni compiute dall'amministrazione tramite il proprio Comitato di Verifica (cfr. Cons. Stato, IV, 8.1.2013, n. 31), per cui il giudice può disporla solo per verificare specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio e che un'ulteriore perizia sia in grado di chiarire efficacemente, nonostante il tempo trascorso (cfr. Cons. St., III, 15.3.2012, n.1462).
13. Tanto premesso nel caso di specie la Sezione ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., e il prof. -OMISSIS-, ordinario di ematologia, delegato dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II ha rassegnato le proprie conclusioni nella perizia depositata in data 17.9.2015.
13.1. Il verificatore, preso atto delle due perizie di parte ricorrente che riconducono l’insorgenza della leucemia nel 2008 all’esposizione all’uranio impoverito e ai ravvicinati cicli vaccinali ai quali il sig. -OMISSIS- è stato sottoposto sempre a causa del servizio prestato in Albania e in Kossovo, ha escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività lavorativa del ricorrente e la patologia contratta.
13.2. Il prof. -OMISSIS-, nella richiamata relazione peritale, ha osservato che nel confronto effettuato rispetto ad una popolazione di pari età e rispetto ai militari italiani “che non hanno partecipato a missioni militari all’estero, non è stato dimostrato un aumento di incidenza dei casi di tumore maligno incluso quelli di -OMISSIS- ematologica come le leucemie in soldati partecipanti alle missioni militari in territori teatro di scontri militari in cui sono state utilizzate munizioni contenenti uranio impoverito. Al contrario, in questi si è evidenziata una riduzione dei casi registrati rispetto a quelli attesi”.
Il verificatore prosegue affermando che “l’aumento di incidenza di linfoma di Hodgkin registrata nel 2000 dai lavori della commissione Mandelli, non è stato confermato in più ampie valutazioni di tipo epidemiologico effettuate nel personale militare italiano utilizzando un periodo di osservazione molto più prolungato”. Pertanto ne discende che “se è comunemente accettato che l’esposizione esterna all’uranio impoverito è del tutto priva di pericolosità stante la bassa energia radiante e le caratteristiche di minima penetranza di queste ultime, è stato dimostrato, sia con metodologia di tipo indiretto che di tipo diretto (misurazione dei livelli di uranio nei liquidi biologici dei militari prima e dopo le missioni), che l’assorbimento di uranio attraverso la via respiratoria e la successiva escrezione urinaria sono minimi anche in chi staziona nei pressi di bersagli raggiunti da proiettili contenenti uranio impoverito. L’esposizione interna (per penetrazione nei tessuti profondi) alle radiazioni da uranio impoverito è enormemente inferiore a quella in grado di elicitare effetti mutageni di tipo deterministico (con relazione lineare dose/effetto) e di gran lunga inferiore anche a quelle che possono, secondo “il principio di eccesso di rischio elevato”, essere responsabili con una probabilità superiore al 50% ad effetti mutageni di tipo stocastico”.
Il verificatore ha, quindi, rilevato che “non sono state evidenziate patologie di tipo degenerativo causate da tossicità da accumulo di particelle di uranio impoverito o di altri nanoparticolati nei militari italiani rientrati dalle missioni militari in teatri di scontri bellici, né tanto meno sono dimostrati in essi accumuli di tali sostanze in concentrazioni tali da oltrepassare i valori soglia potenzialmente tossici”, né infine “sono stati dimostrati effetti cancerogeni dei protocolli di vaccinoprofilassi intensiva, cui sono stati sottoposti alcuni dei militari inviati in missioni all’estero”.
13.3. Pertanto, alla luce della letteratura e dei lavori delle commissioni parlamentari, il prof. -OMISSIS- ha concluso nel senso che “non è possibile dimostrare alcun nesso di tipo causale o concausale tra -OMISSIS-, patologia di tipo neoplastico, diagnosticata nel 2008 al sig. -OMISSIS- ed il suo stato di servizio, segnatamente per quanto riguarda la sua perceipazione alle missioni militari in Albania e in Kossovo”.
14. Alla luce delle conclusioni del verificatore, nonché sulla scorta della documentazione allegata dalle parti il Collegio ritiene che non sia ravvisabile alcuna palese illogicità o alcun errore tecnico o fattuale nel procedimento di verifica della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente tale da indurre il giudice amministrativo all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
14.1. Né, infine, sussiste il difetto di motivazione, invocato dalla difesa del ricorrente anche nella memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 13.10.2015, giacché il diniego gravato e il presupposto parere del Comitato di verifica appaiono sufficientemente e congruamente motivati.
15. Con riguardo, infine, alla dedotta illegittimità per eccesso di potere per disparità di trattamento (cfr. memoria del 13.10.2015 di parte ricorrente) il Collegio rileva che il solo fatto dell’avvenuto riconoscimento per altri soggetti della sussistenza del nesso di causalità tra analoga patologia sofferta e il servizio prestato non è sufficiente a dimostrare che situazioni identiche sono state tratte dall’amministrazione procedente in modo differente, essendo chiaro che in una materia quale quella controversa la situazione di ciascun militare è ontologicamente diversa da quella degli atri riferendosi a soggetti differenti.
16. Per tali ragioni il ricorso e i motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, devono essere respinti.
17. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Le spese di verificazione, da liquidare con separato decreto a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del verificatore delegato, vengono poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate. Spese di verificazione, da liquidare con separato decreto, a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2016
IL SEGRETARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2756 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avvocati. omissis e omissis, con domicilio eletto presso l’avvocato Giuseppina Porreca in Napoli, via Petrarca, 20 Parco le Rondini;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- e datato 1 dicembre 2011, con il quale il Direttore della 9ª Divisione II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei volontari Congedati del Ministero della Difesa ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente il 24.2.2009, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del nesso di causalità tra il servizio prestato la patologia “-OMISSIS-” sofferta dal medesimo, nonché il beneficio dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate e ordinarie);- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti, compresi i relativi pareri negativi espressi in merito dal Comitato di verifica per le Cause di Servizio (n.18496/2010 del 26 luglio 2011 e n. 33005/2011 del 20 ottobre 2011).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, arruolato nei ranghi dell’Aeronautica militare dal 12.3.2001 e attualmente in servizio presso la Segreteria dell’Ufficio Comando della Scuola Specialisti di Caserta, ha prestato servizio dal 14.12.2002 al 21.2.2003 a Valona in Albania nell’ambito dell’operazione “Albit” e dal 17.6.2003 al 14.8.2003 a Djakovica in Kosovo nell’ambito dell’operazione “Joint Guardian”.
A seguito della diagnosi di “-OMISSIS-, tipo M4 E0”, avvenuta in data 6.10.2008, con istanza del 24.2.2009 il sig. -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento del nesso causale tra la-OMISSIS-contratta e il servizio prestato, nonché la concessione del beneficio dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001.
1.1. Con il parere n. 18496 del 26.7.2011 e con quello successivo n. 33005 del 20.10.2011, espresso a seguito delle osservazioni e della documentazione prodotte dal ricorrente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto l’infermità contratta non dipendente da causa di servizio e non riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative di missione e, conseguentemente, con il decreto impugnato il Ministero resistente ha rigettato l’istanza del sig. -OMISSIS-.
2. Il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento.
3. Con motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, il ricorrente, sulla base delle risultanze delle perizie di parte redatte dalla -OMISSIS-, ha ulteriormente censurato i provvedimenti impugnati, ribadendo che la -OMISSIS- diagnosticatagli sarebbe riconducibile a due ipotesi patogenetiche attinenti al servizio prestato: la prolungata esposizione alle nano particelle di metalli pesanti e uranio impoverito, avvenuta sia in Albania che in Kosovo, ovvero gli intensi e ravvicinati cicli vaccinali ai quali il militare è stato sottoposto nel corso della sua carriera.
4. Il Ministero della Difesa, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame, deducendone in modo articolato l’infondatezza.
5. Con l’ordinanza collegiale n. 2570 del 9.5.2014 la Sezione ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., per accertare se l’espletamento del servizio avesse costituito fattore causale ovvero concausale per l’insorgenza nel ricorrente della patologia “-OMISSIS-”, tenendo anche conto delle missioni svolte dal militare in Albania e in Kosovo, demandandola al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, con facoltà di delega.
6. Con nota depositata il 24.2.2015 il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II, istituita dall’1.1.2013 in sostituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha comunicato di aver delegato il prof. -OMISSIS-, ordinario di ematologia, per l’espletamento della verificazione.
6.1. Quindi in data 17.9.2015 il prof. -OMISSIS- ha depositato la relazione peritale redatta a seguito dell’espletamento della verificazione disposta dalla Sezione.
7. Alla pubblica udienza del 19.11.2015 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a..
DIRITTO
8. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
9. Con parere espresso nell’adunanza n. 159 del 26.7.2011 il Comitato di verifica ha affermato che l’infermità “-OMISSIS-”, diagnosticata al ricorrente, non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio poiché “trattasi di processo morboso dell’apparato -OMISSIS-, caratterizzato da alterazioni quantitative e qualitative degli elementi -OMISSIS--OMISSIS-”, ma deve essere ricondotta “a fattori genetici e al progredire dell’età”, anche perché il tipo di attività svolta e l’ambiente di lavoro del sig. -OMISSIS- “non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti”.
9.1. Tale valutazione è stata nuovamente ribadita nel parere n. 33005 espresso in data 20.10.2011 e, quindi, è stata posta a fondamento del diniego impugnato con il presente ricorso.
10. Secondo la prospettazione del ricorrente il provvedimento ministeriale impugnato sarebbe errato sotto il profilo tecnico scientifico giacché la patologia da cui è affetto è una -OMISSIS- di tipo maligno che potrebbe essere stata contratta a causa dell’esposizione a radiazioni ionizzanti ovvero a causa dell’uso eccessivo e promiscuo di somministrazioni farmacologiche e vaccinologiche. Ne discende, quindi, ad avviso del ricorrente, che la patologia sofferta può dipendere da fattori riscontrabili negli ambienti frequentati nel corso delle missioni militari all’estero ovvero, comunque, connessi agli intensi cicli vaccinali somministrati in occasione dell’impiego dei militari in teatri bellici internazionali.
10.1. Secondo la tesi della difesa del ricorrente, quindi, non vi sarebbero stati i presupposti per escludere recisamente - come fatto dal Comitato di verifica per le cause di servizio - qualsiasi nesso eziologico tra la patologia contratta dal sig. -OMISSIS- e il servizio prestato, come evidenziato anche dalla perizia di parte redatta dalla dott.ssa-OMISSIS-e prodotta unitamente al ricorso, con conseguente .incongruità e illogicità della motivazione anche per la parte in cui ha del tutto omesso di valutare la riconducibilità dell’infermità agli intensi e ravvicinati cicli vaccinali ai quali il militare è stato sottoposto.
10.2. Con i motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, il ricorrente ha proposto ulteriori censure avverso gli atti impugnati con il ricorso principale, alla luce delle conclusioni rassegnate nella perizia di parte espletata dal dott.-OMISSIS-secondo cui i vaccini praticati senza rispettare intervalli di tempo specifici, oltre a non produrre gli effetti per i quali sono somministrati, possono essere causa di interferenza sul sistema immuninatrio e trovarsi a monte dell’eziopatogenesi della trasformazione neoplastica.
11. Le censure articolate con il ricorso principale e con i motivi aggiunti sono infondate e vanno disattese.
12. Giova, innanzitutto, rammentare i limiti del sindacato che il giudice amministrativo può svolgere relativamente ad atti quali quelli impugnati, così come puntualizzati dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 14.2.2013, n. 113; Tar Abruzzo, Pescara, 21.2.2013, n. 119). La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti il sindacato che il giudice è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento.
Ne discende che l’accertamento del nesso di dipendenza è limitato ai casi di palese illogicità o di errore tecnico o fattuale non potendo, al di fuori di tali ipotesi, il sindacato del giudice estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell'amministrazione (cfr. Cons. St., IV, 8.1.2013, n. 31; Cons. Stato, IV, 9.7.2012, n. 4049).
12.1. Conseguentemente, anche la possibilità di procedere alla consulenza tecnica d'ufficio ovvero alla verificazione non può estendersi sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice alle valutazioni compiute dall'amministrazione tramite il proprio Comitato di Verifica (cfr. Cons. Stato, IV, 8.1.2013, n. 31), per cui il giudice può disporla solo per verificare specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio e che un'ulteriore perizia sia in grado di chiarire efficacemente, nonostante il tempo trascorso (cfr. Cons. St., III, 15.3.2012, n.1462).
13. Tanto premesso nel caso di specie la Sezione ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., e il prof. -OMISSIS-, ordinario di ematologia, delegato dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II ha rassegnato le proprie conclusioni nella perizia depositata in data 17.9.2015.
13.1. Il verificatore, preso atto delle due perizie di parte ricorrente che riconducono l’insorgenza della leucemia nel 2008 all’esposizione all’uranio impoverito e ai ravvicinati cicli vaccinali ai quali il sig. -OMISSIS- è stato sottoposto sempre a causa del servizio prestato in Albania e in Kossovo, ha escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività lavorativa del ricorrente e la patologia contratta.
13.2. Il prof. -OMISSIS-, nella richiamata relazione peritale, ha osservato che nel confronto effettuato rispetto ad una popolazione di pari età e rispetto ai militari italiani “che non hanno partecipato a missioni militari all’estero, non è stato dimostrato un aumento di incidenza dei casi di tumore maligno incluso quelli di -OMISSIS- ematologica come le leucemie in soldati partecipanti alle missioni militari in territori teatro di scontri militari in cui sono state utilizzate munizioni contenenti uranio impoverito. Al contrario, in questi si è evidenziata una riduzione dei casi registrati rispetto a quelli attesi”.
Il verificatore prosegue affermando che “l’aumento di incidenza di linfoma di Hodgkin registrata nel 2000 dai lavori della commissione Mandelli, non è stato confermato in più ampie valutazioni di tipo epidemiologico effettuate nel personale militare italiano utilizzando un periodo di osservazione molto più prolungato”. Pertanto ne discende che “se è comunemente accettato che l’esposizione esterna all’uranio impoverito è del tutto priva di pericolosità stante la bassa energia radiante e le caratteristiche di minima penetranza di queste ultime, è stato dimostrato, sia con metodologia di tipo indiretto che di tipo diretto (misurazione dei livelli di uranio nei liquidi biologici dei militari prima e dopo le missioni), che l’assorbimento di uranio attraverso la via respiratoria e la successiva escrezione urinaria sono minimi anche in chi staziona nei pressi di bersagli raggiunti da proiettili contenenti uranio impoverito. L’esposizione interna (per penetrazione nei tessuti profondi) alle radiazioni da uranio impoverito è enormemente inferiore a quella in grado di elicitare effetti mutageni di tipo deterministico (con relazione lineare dose/effetto) e di gran lunga inferiore anche a quelle che possono, secondo “il principio di eccesso di rischio elevato”, essere responsabili con una probabilità superiore al 50% ad effetti mutageni di tipo stocastico”.
Il verificatore ha, quindi, rilevato che “non sono state evidenziate patologie di tipo degenerativo causate da tossicità da accumulo di particelle di uranio impoverito o di altri nanoparticolati nei militari italiani rientrati dalle missioni militari in teatri di scontri bellici, né tanto meno sono dimostrati in essi accumuli di tali sostanze in concentrazioni tali da oltrepassare i valori soglia potenzialmente tossici”, né infine “sono stati dimostrati effetti cancerogeni dei protocolli di vaccinoprofilassi intensiva, cui sono stati sottoposti alcuni dei militari inviati in missioni all’estero”.
13.3. Pertanto, alla luce della letteratura e dei lavori delle commissioni parlamentari, il prof. -OMISSIS- ha concluso nel senso che “non è possibile dimostrare alcun nesso di tipo causale o concausale tra -OMISSIS-, patologia di tipo neoplastico, diagnosticata nel 2008 al sig. -OMISSIS- ed il suo stato di servizio, segnatamente per quanto riguarda la sua perceipazione alle missioni militari in Albania e in Kossovo”.
14. Alla luce delle conclusioni del verificatore, nonché sulla scorta della documentazione allegata dalle parti il Collegio ritiene che non sia ravvisabile alcuna palese illogicità o alcun errore tecnico o fattuale nel procedimento di verifica della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente tale da indurre il giudice amministrativo all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
14.1. Né, infine, sussiste il difetto di motivazione, invocato dalla difesa del ricorrente anche nella memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 13.10.2015, giacché il diniego gravato e il presupposto parere del Comitato di verifica appaiono sufficientemente e congruamente motivati.
15. Con riguardo, infine, alla dedotta illegittimità per eccesso di potere per disparità di trattamento (cfr. memoria del 13.10.2015 di parte ricorrente) il Collegio rileva che il solo fatto dell’avvenuto riconoscimento per altri soggetti della sussistenza del nesso di causalità tra analoga patologia sofferta e il servizio prestato non è sufficiente a dimostrare che situazioni identiche sono state tratte dall’amministrazione procedente in modo differente, essendo chiaro che in una materia quale quella controversa la situazione di ciascun militare è ontologicamente diversa da quella degli atri riferendosi a soggetti differenti.
16. Per tali ragioni il ricorso e i motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, devono essere respinti.
17. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Le spese di verificazione, da liquidare con separato decreto a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del verificatore delegato, vengono poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate. Spese di verificazione, da liquidare con separato decreto, a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2016
IL SEGRETARIO
Re: equiparate vittime del dovere -per uranio impoverito
angri62 ha scritto:===purtroppo ci sono anche casi in cui non viene neanche riconosciuta la cds;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2756 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avvocati. omissis e omissis, con domicilio eletto presso l’avvocato Giuseppina Porreca in Napoli, via Petrarca, 20 Parco le Rondini;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- e datato 1 dicembre 2011, con il quale il Direttore della 9ª Divisione II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei volontari Congedati del Ministero della Difesa ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente il 24.2.2009, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del nesso di causalità tra il servizio prestato la patologia “-OMISSIS-” sofferta dal medesimo, nonché il beneficio dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate e ordinarie);- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti, compresi i relativi pareri negativi espressi in merito dal Comitato di verifica per le Cause di Servizio (n.18496/2010 del 26 luglio 2011 e n. 33005/2011 del 20 ottobre 2011).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, arruolato nei ranghi dell’Aeronautica militare dal 12.3.2001 e attualmente in servizio presso la Segreteria dell’Ufficio Comando della Scuola Specialisti di Caserta, ha prestato servizio dal 14.12.2002 al 21.2.2003 a Valona in Albania nell’ambito dell’operazione “Albit” e dal 17.6.2003 al 14.8.2003 a Djakovica in Kosovo nell’ambito dell’operazione “Joint Guardian”.
A seguito della diagnosi di “-OMISSIS-, tipo M4 E0”, avvenuta in data 6.10.2008, con istanza del 24.2.2009 il sig. -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento del nesso causale tra la-OMISSIS-contratta e il servizio prestato, nonché la concessione del beneficio dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001.
1.1. Con il parere n. 18496 del 26.7.2011 e con quello successivo n. 33005 del 20.10.2011, espresso a seguito delle osservazioni e della documentazione prodotte dal ricorrente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto l’infermità contratta non dipendente da causa di servizio e non riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative di missione e, conseguentemente, con il decreto impugnato il Ministero resistente ha rigettato l’istanza del sig. -OMISSIS-.
2. Il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento.
3. Con motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, il ricorrente, sulla base delle risultanze delle perizie di parte redatte dalla -OMISSIS-, ha ulteriormente censurato i provvedimenti impugnati, ribadendo che la -OMISSIS- diagnosticatagli sarebbe riconducibile a due ipotesi patogenetiche attinenti al servizio prestato: la prolungata esposizione alle nano particelle di metalli pesanti e uranio impoverito, avvenuta sia in Albania che in Kosovo, ovvero gli intensi e ravvicinati cicli vaccinali ai quali il militare è stato sottoposto nel corso della sua carriera.
4. Il Ministero della Difesa, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame, deducendone in modo articolato l’infondatezza.
5. Con l’ordinanza collegiale n. 2570 del 9.5.2014 la Sezione ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., per accertare se l’espletamento del servizio avesse costituito fattore causale ovvero concausale per l’insorgenza nel ricorrente della patologia “-OMISSIS-”, tenendo anche conto delle missioni svolte dal militare in Albania e in Kosovo, demandandola al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, con facoltà di delega.
6. Con nota depositata il 24.2.2015 il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II, istituita dall’1.1.2013 in sostituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha comunicato di aver delegato il prof. -OMISSIS-, ordinario di ematologia, per l’espletamento della verificazione.
6.1. Quindi in data 17.9.2015 il prof. -OMISSIS- ha depositato la relazione peritale redatta a seguito dell’espletamento della verificazione disposta dalla Sezione.
7. Alla pubblica udienza del 19.11.2015 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a..
DIRITTO
8. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
9. Con parere espresso nell’adunanza n. 159 del 26.7.2011 il Comitato di verifica ha affermato che l’infermità “-OMISSIS-”, diagnosticata al ricorrente, non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio poiché “trattasi di processo morboso dell’apparato -OMISSIS-, caratterizzato da alterazioni quantitative e qualitative degli elementi -OMISSIS--OMISSIS-”, ma deve essere ricondotta “a fattori genetici e al progredire dell’età”, anche perché il tipo di attività svolta e l’ambiente di lavoro del sig. -OMISSIS- “non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti”.
9.1. Tale valutazione è stata nuovamente ribadita nel parere n. 33005 espresso in data 20.10.2011 e, quindi, è stata posta a fondamento del diniego impugnato con il presente ricorso.
10. Secondo la prospettazione del ricorrente il provvedimento ministeriale impugnato sarebbe errato sotto il profilo tecnico scientifico giacché la patologia da cui è affetto è una -OMISSIS- di tipo maligno che potrebbe essere stata contratta a causa dell’esposizione a radiazioni ionizzanti ovvero a causa dell’uso eccessivo e promiscuo di somministrazioni farmacologiche e vaccinologiche. Ne discende, quindi, ad avviso del ricorrente, che la patologia sofferta può dipendere da fattori riscontrabili negli ambienti frequentati nel corso delle missioni militari all’estero ovvero, comunque, connessi agli intensi cicli vaccinali somministrati in occasione dell’impiego dei militari in teatri bellici internazionali.
10.1. Secondo la tesi della difesa del ricorrente, quindi, non vi sarebbero stati i presupposti per escludere recisamente - come fatto dal Comitato di verifica per le cause di servizio - qualsiasi nesso eziologico tra la patologia contratta dal sig. -OMISSIS- e il servizio prestato, come evidenziato anche dalla perizia di parte redatta dalla dott.ssa-OMISSIS-e prodotta unitamente al ricorso, con conseguente .incongruità e illogicità della motivazione anche per la parte in cui ha del tutto omesso di valutare la riconducibilità dell’infermità agli intensi e ravvicinati cicli vaccinali ai quali il militare è stato sottoposto.
10.2. Con i motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, il ricorrente ha proposto ulteriori censure avverso gli atti impugnati con il ricorso principale, alla luce delle conclusioni rassegnate nella perizia di parte espletata dal dott.-OMISSIS-secondo cui i vaccini praticati senza rispettare intervalli di tempo specifici, oltre a non produrre gli effetti per i quali sono somministrati, possono essere causa di interferenza sul sistema immuninatrio e trovarsi a monte dell’eziopatogenesi della trasformazione neoplastica.
11. Le censure articolate con il ricorso principale e con i motivi aggiunti sono infondate e vanno disattese.
12. Giova, innanzitutto, rammentare i limiti del sindacato che il giudice amministrativo può svolgere relativamente ad atti quali quelli impugnati, così come puntualizzati dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 14.2.2013, n. 113; Tar Abruzzo, Pescara, 21.2.2013, n. 119). La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti il sindacato che il giudice è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento.
Ne discende che l’accertamento del nesso di dipendenza è limitato ai casi di palese illogicità o di errore tecnico o fattuale non potendo, al di fuori di tali ipotesi, il sindacato del giudice estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell'amministrazione (cfr. Cons. St., IV, 8.1.2013, n. 31; Cons. Stato, IV, 9.7.2012, n. 4049).
12.1. Conseguentemente, anche la possibilità di procedere alla consulenza tecnica d'ufficio ovvero alla verificazione non può estendersi sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice alle valutazioni compiute dall'amministrazione tramite il proprio Comitato di Verifica (cfr. Cons. Stato, IV, 8.1.2013, n. 31), per cui il giudice può disporla solo per verificare specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio e che un'ulteriore perizia sia in grado di chiarire efficacemente, nonostante il tempo trascorso (cfr. Cons. St., III, 15.3.2012, n.1462).
13. Tanto premesso nel caso di specie la Sezione ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., e il prof. -OMISSIS-, ordinario di ematologia, delegato dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II ha rassegnato le proprie conclusioni nella perizia depositata in data 17.9.2015.
13.1. Il verificatore, preso atto delle due perizie di parte ricorrente che riconducono l’insorgenza della leucemia nel 2008 all’esposizione all’uranio impoverito e ai ravvicinati cicli vaccinali ai quali il sig. -OMISSIS- è stato sottoposto sempre a causa del servizio prestato in Albania e in Kossovo, ha escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività lavorativa del ricorrente e la patologia contratta.
13.2. Il prof. -OMISSIS-, nella richiamata relazione peritale, ha osservato che nel confronto effettuato rispetto ad una popolazione di pari età e rispetto ai militari italiani “che non hanno partecipato a missioni militari all’estero, non è stato dimostrato un aumento di incidenza dei casi di tumore maligno incluso quelli di -OMISSIS- ematologica come le leucemie in soldati partecipanti alle missioni militari in territori teatro di scontri militari in cui sono state utilizzate munizioni contenenti uranio impoverito. Al contrario, in questi si è evidenziata una riduzione dei casi registrati rispetto a quelli attesi”.
Il verificatore prosegue affermando che “l’aumento di incidenza di linfoma di Hodgkin registrata nel 2000 dai lavori della commissione Mandelli, non è stato confermato in più ampie valutazioni di tipo epidemiologico effettuate nel personale militare italiano utilizzando un periodo di osservazione molto più prolungato”. Pertanto ne discende che “se è comunemente accettato che l’esposizione esterna all’uranio impoverito è del tutto priva di pericolosità stante la bassa energia radiante e le caratteristiche di minima penetranza di queste ultime, è stato dimostrato, sia con metodologia di tipo indiretto che di tipo diretto (misurazione dei livelli di uranio nei liquidi biologici dei militari prima e dopo le missioni), che l’assorbimento di uranio attraverso la via respiratoria e la successiva escrezione urinaria sono minimi anche in chi staziona nei pressi di bersagli raggiunti da proiettili contenenti uranio impoverito. L’esposizione interna (per penetrazione nei tessuti profondi) alle radiazioni da uranio impoverito è enormemente inferiore a quella in grado di elicitare effetti mutageni di tipo deterministico (con relazione lineare dose/effetto) e di gran lunga inferiore anche a quelle che possono, secondo “il principio di eccesso di rischio elevato”, essere responsabili con una probabilità superiore al 50% ad effetti mutageni di tipo stocastico”.
Il verificatore ha, quindi, rilevato che “non sono state evidenziate patologie di tipo degenerativo causate da tossicità da accumulo di particelle di uranio impoverito o di altri nanoparticolati nei militari italiani rientrati dalle missioni militari in teatri di scontri bellici, né tanto meno sono dimostrati in essi accumuli di tali sostanze in concentrazioni tali da oltrepassare i valori soglia potenzialmente tossici”, né infine “sono stati dimostrati effetti cancerogeni dei protocolli di vaccinoprofilassi intensiva, cui sono stati sottoposti alcuni dei militari inviati in missioni all’estero”.
13.3. Pertanto, alla luce della letteratura e dei lavori delle commissioni parlamentari, il prof. -OMISSIS- ha concluso nel senso che “non è possibile dimostrare alcun nesso di tipo causale o concausale tra -OMISSIS-, patologia di tipo neoplastico, diagnosticata nel 2008 al sig. -OMISSIS- ed il suo stato di servizio, segnatamente per quanto riguarda la sua perceipazione alle missioni militari in Albania e in Kossovo”.
14. Alla luce delle conclusioni del verificatore, nonché sulla scorta della documentazione allegata dalle parti il Collegio ritiene che non sia ravvisabile alcuna palese illogicità o alcun errore tecnico o fattuale nel procedimento di verifica della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente tale da indurre il giudice amministrativo all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
14.1. Né, infine, sussiste il difetto di motivazione, invocato dalla difesa del ricorrente anche nella memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 13.10.2015, giacché il diniego gravato e il presupposto parere del Comitato di verifica appaiono sufficientemente e congruamente motivati.
15. Con riguardo, infine, alla dedotta illegittimità per eccesso di potere per disparità di trattamento (cfr. memoria del 13.10.2015 di parte ricorrente) il Collegio rileva che il solo fatto dell’avvenuto riconoscimento per altri soggetti della sussistenza del nesso di causalità tra analoga patologia sofferta e il servizio prestato non è sufficiente a dimostrare che situazioni identiche sono state tratte dall’amministrazione procedente in modo differente, essendo chiaro che in una materia quale quella controversa la situazione di ciascun militare è ontologicamente diversa da quella degli atri riferendosi a soggetti differenti.
16. Per tali ragioni il ricorso e i motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, devono essere respinti.
17. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Le spese di verificazione, da liquidare con separato decreto a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del verificatore delegato, vengono poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate. Spese di verificazione, da liquidare con separato decreto, a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2016
IL SEGRETARIO
La sentenza che hai postato come dice di pietro che c'azzecca ? Io mi riferisco a quelli già riconosciuti vittima del dovere per uranio inpoverito di fare causa -Mentre la sentenza di cui parli non e stata neanche riconosciuta causa di servizio-
Re: equiparate vittime del dovere -per uranio impoverito
===avt8, sopra in alto c'è scritto (neanche la causa di servizio)avt8 ha scritto:angri62 ha scritto:===purtroppo ci sono anche casi in cui non viene neanche riconosciuta la cds;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2756 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avvocati. omissis e omissis, con domicilio eletto presso l’avvocato Giuseppina Porreca in Napoli, via Petrarca, 20 Parco le Rondini;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- e datato 1 dicembre 2011, con il quale il Direttore della 9ª Divisione II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei volontari Congedati del Ministero della Difesa ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente il 24.2.2009, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del nesso di causalità tra il servizio prestato la patologia “-OMISSIS-” sofferta dal medesimo, nonché il beneficio dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate e ordinarie);- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti, compresi i relativi pareri negativi espressi in merito dal Comitato di verifica per le Cause di Servizio (n.18496/2010 del 26 luglio 2011 e n. 33005/2011 del 20 ottobre 2011).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, arruolato nei ranghi dell’Aeronautica militare dal 12.3.2001 e attualmente in servizio presso la Segreteria dell’Ufficio Comando della Scuola Specialisti di Caserta, ha prestato servizio dal 14.12.2002 al 21.2.2003 a Valona in Albania nell’ambito dell’operazione “Albit” e dal 17.6.2003 al 14.8.2003 a Djakovica in Kosovo nell’ambito dell’operazione “Joint Guardian”.
A seguito della diagnosi di “-OMISSIS-, tipo M4 E0”, avvenuta in data 6.10.2008, con istanza del 24.2.2009 il sig. -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento del nesso causale tra la-OMISSIS-contratta e il servizio prestato, nonché la concessione del beneficio dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001.
1.1. Con il parere n. 18496 del 26.7.2011 e con quello successivo n. 33005 del 20.10.2011, espresso a seguito delle osservazioni e della documentazione prodotte dal ricorrente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto l’infermità contratta non dipendente da causa di servizio e non riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative di missione e, conseguentemente, con il decreto impugnato il Ministero resistente ha rigettato l’istanza del sig. -OMISSIS-.
2. Il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento.
3. Con motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, il ricorrente, sulla base delle risultanze delle perizie di parte redatte dalla -OMISSIS-, ha ulteriormente censurato i provvedimenti impugnati, ribadendo che la -OMISSIS- diagnosticatagli sarebbe riconducibile a due ipotesi patogenetiche attinenti al servizio prestato: la prolungata esposizione alle nano particelle di metalli pesanti e uranio impoverito, avvenuta sia in Albania che in Kosovo, ovvero gli intensi e ravvicinati cicli vaccinali ai quali il militare è stato sottoposto nel corso della sua carriera.
4. Il Ministero della Difesa, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame, deducendone in modo articolato l’infondatezza.
5. Con l’ordinanza collegiale n. 2570 del 9.5.2014 la Sezione ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., per accertare se l’espletamento del servizio avesse costituito fattore causale ovvero concausale per l’insorgenza nel ricorrente della patologia “-OMISSIS-”, tenendo anche conto delle missioni svolte dal militare in Albania e in Kosovo, demandandola al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, con facoltà di delega.
6. Con nota depositata il 24.2.2015 il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II, istituita dall’1.1.2013 in sostituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha comunicato di aver delegato il prof. -OMISSIS-, ordinario di ematologia, per l’espletamento della verificazione.
6.1. Quindi in data 17.9.2015 il prof. -OMISSIS- ha depositato la relazione peritale redatta a seguito dell’espletamento della verificazione disposta dalla Sezione.
7. Alla pubblica udienza del 19.11.2015 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a..
DIRITTO
8. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
9. Con parere espresso nell’adunanza n. 159 del 26.7.2011 il Comitato di verifica ha affermato che l’infermità “-OMISSIS-”, diagnosticata al ricorrente, non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio poiché “trattasi di processo morboso dell’apparato -OMISSIS-, caratterizzato da alterazioni quantitative e qualitative degli elementi -OMISSIS--OMISSIS-”, ma deve essere ricondotta “a fattori genetici e al progredire dell’età”, anche perché il tipo di attività svolta e l’ambiente di lavoro del sig. -OMISSIS- “non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti”.
9.1. Tale valutazione è stata nuovamente ribadita nel parere n. 33005 espresso in data 20.10.2011 e, quindi, è stata posta a fondamento del diniego impugnato con il presente ricorso.
10. Secondo la prospettazione del ricorrente il provvedimento ministeriale impugnato sarebbe errato sotto il profilo tecnico scientifico giacché la patologia da cui è affetto è una -OMISSIS- di tipo maligno che potrebbe essere stata contratta a causa dell’esposizione a radiazioni ionizzanti ovvero a causa dell’uso eccessivo e promiscuo di somministrazioni farmacologiche e vaccinologiche. Ne discende, quindi, ad avviso del ricorrente, che la patologia sofferta può dipendere da fattori riscontrabili negli ambienti frequentati nel corso delle missioni militari all’estero ovvero, comunque, connessi agli intensi cicli vaccinali somministrati in occasione dell’impiego dei militari in teatri bellici internazionali.
10.1. Secondo la tesi della difesa del ricorrente, quindi, non vi sarebbero stati i presupposti per escludere recisamente - come fatto dal Comitato di verifica per le cause di servizio - qualsiasi nesso eziologico tra la patologia contratta dal sig. -OMISSIS- e il servizio prestato, come evidenziato anche dalla perizia di parte redatta dalla dott.ssa-OMISSIS-e prodotta unitamente al ricorso, con conseguente .incongruità e illogicità della motivazione anche per la parte in cui ha del tutto omesso di valutare la riconducibilità dell’infermità agli intensi e ravvicinati cicli vaccinali ai quali il militare è stato sottoposto.
10.2. Con i motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, il ricorrente ha proposto ulteriori censure avverso gli atti impugnati con il ricorso principale, alla luce delle conclusioni rassegnate nella perizia di parte espletata dal dott.-OMISSIS-secondo cui i vaccini praticati senza rispettare intervalli di tempo specifici, oltre a non produrre gli effetti per i quali sono somministrati, possono essere causa di interferenza sul sistema immuninatrio e trovarsi a monte dell’eziopatogenesi della trasformazione neoplastica.
11. Le censure articolate con il ricorso principale e con i motivi aggiunti sono infondate e vanno disattese.
12. Giova, innanzitutto, rammentare i limiti del sindacato che il giudice amministrativo può svolgere relativamente ad atti quali quelli impugnati, così come puntualizzati dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 14.2.2013, n. 113; Tar Abruzzo, Pescara, 21.2.2013, n. 119). La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti il sindacato che il giudice è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento.
Ne discende che l’accertamento del nesso di dipendenza è limitato ai casi di palese illogicità o di errore tecnico o fattuale non potendo, al di fuori di tali ipotesi, il sindacato del giudice estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell'amministrazione (cfr. Cons. St., IV, 8.1.2013, n. 31; Cons. Stato, IV, 9.7.2012, n. 4049).
12.1. Conseguentemente, anche la possibilità di procedere alla consulenza tecnica d'ufficio ovvero alla verificazione non può estendersi sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice alle valutazioni compiute dall'amministrazione tramite il proprio Comitato di Verifica (cfr. Cons. Stato, IV, 8.1.2013, n. 31), per cui il giudice può disporla solo per verificare specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio e che un'ulteriore perizia sia in grado di chiarire efficacemente, nonostante il tempo trascorso (cfr. Cons. St., III, 15.3.2012, n.1462).
13. Tanto premesso nel caso di specie la Sezione ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., e il prof. -OMISSIS-, ordinario di ematologia, delegato dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II ha rassegnato le proprie conclusioni nella perizia depositata in data 17.9.2015.
13.1. Il verificatore, preso atto delle due perizie di parte ricorrente che riconducono l’insorgenza della leucemia nel 2008 all’esposizione all’uranio impoverito e ai ravvicinati cicli vaccinali ai quali il sig. -OMISSIS- è stato sottoposto sempre a causa del servizio prestato in Albania e in Kossovo, ha escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività lavorativa del ricorrente e la patologia contratta.
13.2. Il prof. -OMISSIS-, nella richiamata relazione peritale, ha osservato che nel confronto effettuato rispetto ad una popolazione di pari età e rispetto ai militari italiani “che non hanno partecipato a missioni militari all’estero, non è stato dimostrato un aumento di incidenza dei casi di tumore maligno incluso quelli di -OMISSIS- ematologica come le leucemie in soldati partecipanti alle missioni militari in territori teatro di scontri militari in cui sono state utilizzate munizioni contenenti uranio impoverito. Al contrario, in questi si è evidenziata una riduzione dei casi registrati rispetto a quelli attesi”.
Il verificatore prosegue affermando che “l’aumento di incidenza di linfoma di Hodgkin registrata nel 2000 dai lavori della commissione Mandelli, non è stato confermato in più ampie valutazioni di tipo epidemiologico effettuate nel personale militare italiano utilizzando un periodo di osservazione molto più prolungato”. Pertanto ne discende che “se è comunemente accettato che l’esposizione esterna all’uranio impoverito è del tutto priva di pericolosità stante la bassa energia radiante e le caratteristiche di minima penetranza di queste ultime, è stato dimostrato, sia con metodologia di tipo indiretto che di tipo diretto (misurazione dei livelli di uranio nei liquidi biologici dei militari prima e dopo le missioni), che l’assorbimento di uranio attraverso la via respiratoria e la successiva escrezione urinaria sono minimi anche in chi staziona nei pressi di bersagli raggiunti da proiettili contenenti uranio impoverito. L’esposizione interna (per penetrazione nei tessuti profondi) alle radiazioni da uranio impoverito è enormemente inferiore a quella in grado di elicitare effetti mutageni di tipo deterministico (con relazione lineare dose/effetto) e di gran lunga inferiore anche a quelle che possono, secondo “il principio di eccesso di rischio elevato”, essere responsabili con una probabilità superiore al 50% ad effetti mutageni di tipo stocastico”.
Il verificatore ha, quindi, rilevato che “non sono state evidenziate patologie di tipo degenerativo causate da tossicità da accumulo di particelle di uranio impoverito o di altri nanoparticolati nei militari italiani rientrati dalle missioni militari in teatri di scontri bellici, né tanto meno sono dimostrati in essi accumuli di tali sostanze in concentrazioni tali da oltrepassare i valori soglia potenzialmente tossici”, né infine “sono stati dimostrati effetti cancerogeni dei protocolli di vaccinoprofilassi intensiva, cui sono stati sottoposti alcuni dei militari inviati in missioni all’estero”.
13.3. Pertanto, alla luce della letteratura e dei lavori delle commissioni parlamentari, il prof. -OMISSIS- ha concluso nel senso che “non è possibile dimostrare alcun nesso di tipo causale o concausale tra -OMISSIS-, patologia di tipo neoplastico, diagnosticata nel 2008 al sig. -OMISSIS- ed il suo stato di servizio, segnatamente per quanto riguarda la sua perceipazione alle missioni militari in Albania e in Kossovo”.
14. Alla luce delle conclusioni del verificatore, nonché sulla scorta della documentazione allegata dalle parti il Collegio ritiene che non sia ravvisabile alcuna palese illogicità o alcun errore tecnico o fattuale nel procedimento di verifica della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente tale da indurre il giudice amministrativo all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
14.1. Né, infine, sussiste il difetto di motivazione, invocato dalla difesa del ricorrente anche nella memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 13.10.2015, giacché il diniego gravato e il presupposto parere del Comitato di verifica appaiono sufficientemente e congruamente motivati.
15. Con riguardo, infine, alla dedotta illegittimità per eccesso di potere per disparità di trattamento (cfr. memoria del 13.10.2015 di parte ricorrente) il Collegio rileva che il solo fatto dell’avvenuto riconoscimento per altri soggetti della sussistenza del nesso di causalità tra analoga patologia sofferta e il servizio prestato non è sufficiente a dimostrare che situazioni identiche sono state tratte dall’amministrazione procedente in modo differente, essendo chiaro che in una materia quale quella controversa la situazione di ciascun militare è ontologicamente diversa da quella degli atri riferendosi a soggetti differenti.
16. Per tali ragioni il ricorso e i motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, devono essere respinti.
17. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Le spese di verificazione, da liquidare con separato decreto a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del verificatore delegato, vengono poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, depositati il 4.3.2014, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate. Spese di verificazione, da liquidare con separato decreto, a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2016
IL SEGRETARIO
La sentenza che hai postato come dice di pietro che c'azzecca ? Io mi riferisco a quelli già riconosciuti vittima del dovere per uranio inpoverito di fare causa -Mentre la sentenza di cui parli non e stata neanche riconosciuta causa di servizio-
questo post era per segnalare la giustizia italiana che gestita con diversi metodi di pesi e misure-tribubale che vai presidente che trovi. ciao
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