Coefficienti di trasformazione 2016
Inviato: sab gen 16, 2016 12:37 pm
Un caro saluto a tutti.
Voglio aprire un argomento un po lontano dalla norma, per quanto riguardano i nuovi coeficienti di trasformazione per il 2016.
Premesso che sono stato riformato 11.11.2015, e fino al 12.02.2016 a carico del CNA, dal 1.03.2016 pensione INPS.
La mia domanda e la seguente: l'INPS quali coeficienti di trasformazione deve tener conto? quelli 2013/2015 oppure quelli 2016/2018?
in considerazione a quanto sopra cito la seguente circolare per meglio lumegiare sulla problematica.
-Circolare inpdap Nr. 22 del 18/09/2009 Il personale dell’Arma dei Carabinieri dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti, dal C.N.A. di Chieti, al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 20 legge 1168/1961,modificata dall’articolo 20 della legge 53 del 1989 per gli Appuntati e Carabinieri). Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.
L'INPS mi riferiva che il conteggio veniva fatto con i coeficienti del 2016.
ringrazio a tutti coloro che interverrano.
AP1
Robertcalv
Voglio aprire un argomento un po lontano dalla norma, per quanto riguardano i nuovi coeficienti di trasformazione per il 2016.
Premesso che sono stato riformato 11.11.2015, e fino al 12.02.2016 a carico del CNA, dal 1.03.2016 pensione INPS.
La mia domanda e la seguente: l'INPS quali coeficienti di trasformazione deve tener conto? quelli 2013/2015 oppure quelli 2016/2018?
in considerazione a quanto sopra cito la seguente circolare per meglio lumegiare sulla problematica.
-Circolare inpdap Nr. 22 del 18/09/2009 Il personale dell’Arma dei Carabinieri dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti, dal C.N.A. di Chieti, al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 20 legge 1168/1961,modificata dall’articolo 20 della legge 53 del 1989 per gli Appuntati e Carabinieri). Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.
L'INPS mi riferiva che il conteggio veniva fatto con i coeficienti del 2016.
ringrazio a tutti coloro che interverrano.
AP1
Robertcalv