Febbre Dengue
Inviato: gio dic 31, 2015 7:09 pm
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201503680 - Public 2015-12-29 –
Numero 03680/2015 e data 29/12/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 11 novembre 2015
NUMERO AFFARE 07301/2012
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale della previdenza militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- E.I. per l’annullamento del decreto N. -OMISSIS- (pos. N. -OMISSIS-) in data -OMISSIS-, comunicato all’interessato il -OMISSIS-, nella parte in cui respinge l’istanza di equo indennizzo per l’infermità “Pregressa febbre Deugne”.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. (pos. -OMISSIS-) in data -OMISSIS-, trasmessa con nota prot. MDGPREV-OMISSIS- del -OMISSIS-, pervenuta il giorno 1° agosto successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale della Previdenza Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicata in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO
FATTO:
Con domanda presentata il -OMISSIS- il -OMISSIS- E.I. -OMISSIS- chiedeva, contestualmente, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, per l’infermità “PREGRESSA FEBBRE DENGUE” da cui era stato riscontrato affetto con verbale della C.M.O. Sezione di -OMISSIS- del C.M. Medicina Legale di -OMISSIS- mod. ML/AB N. -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
Con decreto N. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Direttore della competente Divisione (-OMISSIS-^) del Ministero della Difesa, riconosceva - in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio N. -OMISSIS- reso nell’adunanza del -OMISSIS-- l’infermità sofferta dal militare come SI dipendente da causa di servizio, respingendo la richiesta di concessione dell’equo indennizzo per tardività della relativa domanda.
Avverso tale decreto, comunicatagli il -OMISSIS- insorgeva il -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento “in parte qua”, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato -OMISSIS- e proposto il giorno successivo, a sostegno del quale deduceva:
Violazione ed omessa applicazione degli artt. 11 R.D. 15 aprile 1-OMISSIS-28 N. 1024 e d.p.r. 51 N. 686/1-OMISSIS-57; eccesso di potere per carenza istruttorio, erronea preso posizione dei fatti ed ingiustizia manifesta.
Contrariamente all’assunto dell’Amministrazione, la domanda di equo indennizzo sarebbe stata presentata nel previsto termine semestrale decorrente dalla data di effettiva conoscenza del giudizio formulato dalla C.M.O. in ordine alla dipendenza dell’infermità.
Con relazione in data -OMISSIS-, trasmessa con nota del -OMISSIS- - pervenuta il 1° agosto successivo -, il Ministero della Difesa rappresentava di aver ritenuto opportuno adottare, a seguito di un riesame del fascicolo medico - legale alla luce dell’interposto ricorso straordinario, un atto di ritiro e di aver conseguentemente annullato, con decreto N. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, il provvedimento impugnato senza tuttavia poter procedere alla liquidazione dell’invocato equo indennizzo, attesa la non ascrivibilità dell’infermità lamentata - come stabilito dalla C.M.O. -.
L’indicata relazione, con i relativi allegati veniva trasmessa anche all’interessato, con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ne aveva fatto espressa richiesta, con la contestuale assegnazione del termine di giorni 30 (trenta) per l’esercizio del diritto di replica.
DIRITTO
Riferisce - e documenta - il Ministero della Difesa che alla luce dell’interposto ricorso straordinario, sottoposti a nuovo esame gli atti del fascicolo medico - legale alla stregua delle censure introdotte dal ricorrente, ha ritenuto opportuno adottare il decreto N. -OMISSIS- in data -OMISSIS- - allegato alla relazione istruttoria inviata anche al ricorrente con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- -, con la quale ha annullato in via di autotutela il D.M. N. -OMISSIS- del -OMISSIS-, oggetto del gravame in esame, contestualmente riconoscendo come SI dipendente da causa di servizio l’infermità sofferta dall’interessato e respingendo la relativa richiesta di equo indennizzo attesa la non iscrizione a categoria della tabella “A” e “B” di cui al d.p.r. N. 834/1-OMISSIS-81, della medesima infermità.
Il provvedimento teste citato, assunto in pendenza del gravame e che ha modificato - annullando in via di autotutela il provvedimento oggetto di gravame straordinario e sostituendolo con un “nuovo provvedimento, suscettibile di autonoma impugnativa giurisdizionale o straordinaria, ove ritenuto non satisfattivo dall’interessato della propria sfera giuridica - la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della presentazione del ricorso straordinario ha comportato, secondo pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, l’improcedibilità del ricorso in esame (cfr. “ex plurimis”: Sezione Quarta, 26 febbraio 2013 N. 1184 e 4 marzo 2011 N. 1413; pareri sezione seconda N. 2-OMISSIS-54/2014 in data 1-OMISSIS- settembre 2014; 1507/2013 in data 21 marzo 2013) per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 1-OMISSIS-6/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Numero 03680/2015 e data 29/12/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 11 novembre 2015
NUMERO AFFARE 07301/2012
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale della previdenza militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- E.I. per l’annullamento del decreto N. -OMISSIS- (pos. N. -OMISSIS-) in data -OMISSIS-, comunicato all’interessato il -OMISSIS-, nella parte in cui respinge l’istanza di equo indennizzo per l’infermità “Pregressa febbre Deugne”.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. (pos. -OMISSIS-) in data -OMISSIS-, trasmessa con nota prot. MDGPREV-OMISSIS- del -OMISSIS-, pervenuta il giorno 1° agosto successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale della Previdenza Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicata in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO
FATTO:
Con domanda presentata il -OMISSIS- il -OMISSIS- E.I. -OMISSIS- chiedeva, contestualmente, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, per l’infermità “PREGRESSA FEBBRE DENGUE” da cui era stato riscontrato affetto con verbale della C.M.O. Sezione di -OMISSIS- del C.M. Medicina Legale di -OMISSIS- mod. ML/AB N. -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
Con decreto N. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Direttore della competente Divisione (-OMISSIS-^) del Ministero della Difesa, riconosceva - in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio N. -OMISSIS- reso nell’adunanza del -OMISSIS-- l’infermità sofferta dal militare come SI dipendente da causa di servizio, respingendo la richiesta di concessione dell’equo indennizzo per tardività della relativa domanda.
Avverso tale decreto, comunicatagli il -OMISSIS- insorgeva il -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento “in parte qua”, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato -OMISSIS- e proposto il giorno successivo, a sostegno del quale deduceva:
Violazione ed omessa applicazione degli artt. 11 R.D. 15 aprile 1-OMISSIS-28 N. 1024 e d.p.r. 51 N. 686/1-OMISSIS-57; eccesso di potere per carenza istruttorio, erronea preso posizione dei fatti ed ingiustizia manifesta.
Contrariamente all’assunto dell’Amministrazione, la domanda di equo indennizzo sarebbe stata presentata nel previsto termine semestrale decorrente dalla data di effettiva conoscenza del giudizio formulato dalla C.M.O. in ordine alla dipendenza dell’infermità.
Con relazione in data -OMISSIS-, trasmessa con nota del -OMISSIS- - pervenuta il 1° agosto successivo -, il Ministero della Difesa rappresentava di aver ritenuto opportuno adottare, a seguito di un riesame del fascicolo medico - legale alla luce dell’interposto ricorso straordinario, un atto di ritiro e di aver conseguentemente annullato, con decreto N. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, il provvedimento impugnato senza tuttavia poter procedere alla liquidazione dell’invocato equo indennizzo, attesa la non ascrivibilità dell’infermità lamentata - come stabilito dalla C.M.O. -.
L’indicata relazione, con i relativi allegati veniva trasmessa anche all’interessato, con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ne aveva fatto espressa richiesta, con la contestuale assegnazione del termine di giorni 30 (trenta) per l’esercizio del diritto di replica.
DIRITTO
Riferisce - e documenta - il Ministero della Difesa che alla luce dell’interposto ricorso straordinario, sottoposti a nuovo esame gli atti del fascicolo medico - legale alla stregua delle censure introdotte dal ricorrente, ha ritenuto opportuno adottare il decreto N. -OMISSIS- in data -OMISSIS- - allegato alla relazione istruttoria inviata anche al ricorrente con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- -, con la quale ha annullato in via di autotutela il D.M. N. -OMISSIS- del -OMISSIS-, oggetto del gravame in esame, contestualmente riconoscendo come SI dipendente da causa di servizio l’infermità sofferta dall’interessato e respingendo la relativa richiesta di equo indennizzo attesa la non iscrizione a categoria della tabella “A” e “B” di cui al d.p.r. N. 834/1-OMISSIS-81, della medesima infermità.
Il provvedimento teste citato, assunto in pendenza del gravame e che ha modificato - annullando in via di autotutela il provvedimento oggetto di gravame straordinario e sostituendolo con un “nuovo provvedimento, suscettibile di autonoma impugnativa giurisdizionale o straordinaria, ove ritenuto non satisfattivo dall’interessato della propria sfera giuridica - la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della presentazione del ricorso straordinario ha comportato, secondo pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, l’improcedibilità del ricorso in esame (cfr. “ex plurimis”: Sezione Quarta, 26 febbraio 2013 N. 1184 e 4 marzo 2011 N. 1413; pareri sezione seconda N. 2-OMISSIS-54/2014 in data 1-OMISSIS- settembre 2014; 1507/2013 in data 21 marzo 2013) per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 1-OMISSIS-6/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Sergio Santoro
IL SEGRETARIO