Indennità di prima sistemazione o indennità missione
Inviato: ven dic 04, 2015 7:35 pm
indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.
Parere temporaneamente sospeso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE SOSPENSIVO ,sede di CONSIGLIO DI STATO , sezione SEZIONE 2 , numero provv.: 201503272
- Public 2015-12-03 -
Numero 03272/2015 e data 03/12/2015 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2015 e del 11 novembre 2015
NUMERO AFFARE 07545/2012
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo di 1° classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS avverso il mancato riconoscimento del trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, dell’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.
LA SEZIONE
Vista la nota del 20 agosto 2012, prot. n. M_DGMIL1IV10SC0327396, di trasmissione della relazione del 16 maggio 2012, pervenuta alla segreteria della Sezione il 24 agosto 2012, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell’Adunanza del 19 novembre 2014;
Vista l’ulteriore nota del 12 giugno 2015, prot. n. 343453, di trasmissione della relazione istruttoria integrativa dell’11 marzo 2015;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1. Come già esposto nel parere interlocutorio in epigrafe il Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica Militare, OMISSIS, in data 16 settembre 1996, veniva trasferito d’autorità al 51° Stormo presso l’aeroporto di Istrana e dal 1° ottobre 2005, come dal medesimo riferito, veniva “incardinato” presso l’aeroporto di OMISSIS.
In data 24 settembre 2010 il Maresciallo OMISSIS presentava al servizio amministrativo del 51° Stormo un’istanza volta alla corresponsione del trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, dell’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.
Con la nota del 19 ottobre 2010, prot. n. RS51-SA.2/3737, il servizio amministrativo de quo comunicava al Maresciallo OMISSIS di non poter accogliere la sua istanza.
Avverso detto provvedimento il Maresciallo OMISSIS presentava, in data 23 novembre 2010, ricorso gerarchico al Ministero della difesa.
2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il Maresciallo OMISSIS ha chiesto l’annullamento del provvedimento del servizio amministrativo n. RS51-SA.2/3737 del 51° Stormo e del silenzio formatosi a seguito del ricorso gerarchico precedentemente citato.
Il medesimo ricorrente ha, inoltre, chiesto l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto a percepire il trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, l’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, l’indennità di missione, con conseguenziale riconoscimento degli interessi legali su tutte le somme dovute.
Con le memorie del 28 dicembre 2012 e del 9 maggio 2015 il ricorrente ha ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso in esame ed ha, altresì, controdedotto a quanto rilevato dal Ministero riferente tramite la relazione istruttoria in epigrafe e la successiva relazione istruttoria integrativa.
3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.
4. Con il parere interlocutorio del 19 novembre 2014 in questa Sezione ha invitato il Ministero riferente a fornire alla Sezione stessa “documentati chiarimenti in merito alla data in cui il ricorso in epigrafe le è stato notificato” e ad integrare la relazione istruttoria fornendo “maggiori e documentati chiarimenti in merito alla «riorganizzazione ordinativa» e funzionale delle strutture coinvolte nella controversia de qua nonché precisando le modalità con cui il ricorrente ha svolto in tali sedi le mansioni e i compiti assegnatigli”.
Con la nota del 12 giugno 2015, prot. n. 343453, il Ministero riferente ha adempiuto a quanto richiesto dalla Sezione, trasmettendo la documentazione richiesta e la relazione istruttoria integrativa dell’11 marzo 2015, con la quale ha confermato le proprie deduzioni in merito all’infondatezza del ricorso in esame.
5. Tanto premesso, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la Sezione IV di questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015, ha disposto il deferimento all’Adunanza Plenaria di una questione di diritto relativa al trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, concernente profili che - sebbene non siano del tutto sovrapponibili con la questione sottoposta all’esame di questa Sezione - riguardano in ogni caso l’istituto dell’indennità di trasferimento, oggetto anche della presente controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione ritiene opportuno sospendere l'emissione del richiesto parere in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sulla questione di diritto deferita dalla Sezione IV con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015.
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l'espressione del parere in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sulla questione di diritto deferita dalla Sezione IV con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015.
Manda alla segreteria di trasmettere il presente parere alla parte ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega
Parere temporaneamente sospeso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE SOSPENSIVO ,sede di CONSIGLIO DI STATO , sezione SEZIONE 2 , numero provv.: 201503272
- Public 2015-12-03 -
Numero 03272/2015 e data 03/12/2015 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2015 e del 11 novembre 2015
NUMERO AFFARE 07545/2012
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo di 1° classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS avverso il mancato riconoscimento del trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, dell’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.
LA SEZIONE
Vista la nota del 20 agosto 2012, prot. n. M_DGMIL1IV10SC0327396, di trasmissione della relazione del 16 maggio 2012, pervenuta alla segreteria della Sezione il 24 agosto 2012, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell’Adunanza del 19 novembre 2014;
Vista l’ulteriore nota del 12 giugno 2015, prot. n. 343453, di trasmissione della relazione istruttoria integrativa dell’11 marzo 2015;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1. Come già esposto nel parere interlocutorio in epigrafe il Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica Militare, OMISSIS, in data 16 settembre 1996, veniva trasferito d’autorità al 51° Stormo presso l’aeroporto di Istrana e dal 1° ottobre 2005, come dal medesimo riferito, veniva “incardinato” presso l’aeroporto di OMISSIS.
In data 24 settembre 2010 il Maresciallo OMISSIS presentava al servizio amministrativo del 51° Stormo un’istanza volta alla corresponsione del trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, dell’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.
Con la nota del 19 ottobre 2010, prot. n. RS51-SA.2/3737, il servizio amministrativo de quo comunicava al Maresciallo OMISSIS di non poter accogliere la sua istanza.
Avverso detto provvedimento il Maresciallo OMISSIS presentava, in data 23 novembre 2010, ricorso gerarchico al Ministero della difesa.
2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il Maresciallo OMISSIS ha chiesto l’annullamento del provvedimento del servizio amministrativo n. RS51-SA.2/3737 del 51° Stormo e del silenzio formatosi a seguito del ricorso gerarchico precedentemente citato.
Il medesimo ricorrente ha, inoltre, chiesto l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto a percepire il trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, l’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, l’indennità di missione, con conseguenziale riconoscimento degli interessi legali su tutte le somme dovute.
Con le memorie del 28 dicembre 2012 e del 9 maggio 2015 il ricorrente ha ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso in esame ed ha, altresì, controdedotto a quanto rilevato dal Ministero riferente tramite la relazione istruttoria in epigrafe e la successiva relazione istruttoria integrativa.
3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.
4. Con il parere interlocutorio del 19 novembre 2014 in questa Sezione ha invitato il Ministero riferente a fornire alla Sezione stessa “documentati chiarimenti in merito alla data in cui il ricorso in epigrafe le è stato notificato” e ad integrare la relazione istruttoria fornendo “maggiori e documentati chiarimenti in merito alla «riorganizzazione ordinativa» e funzionale delle strutture coinvolte nella controversia de qua nonché precisando le modalità con cui il ricorrente ha svolto in tali sedi le mansioni e i compiti assegnatigli”.
Con la nota del 12 giugno 2015, prot. n. 343453, il Ministero riferente ha adempiuto a quanto richiesto dalla Sezione, trasmettendo la documentazione richiesta e la relazione istruttoria integrativa dell’11 marzo 2015, con la quale ha confermato le proprie deduzioni in merito all’infondatezza del ricorso in esame.
5. Tanto premesso, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la Sezione IV di questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015, ha disposto il deferimento all’Adunanza Plenaria di una questione di diritto relativa al trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, concernente profili che - sebbene non siano del tutto sovrapponibili con la questione sottoposta all’esame di questa Sezione - riguardano in ogni caso l’istituto dell’indennità di trasferimento, oggetto anche della presente controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione ritiene opportuno sospendere l'emissione del richiesto parere in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sulla questione di diritto deferita dalla Sezione IV con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015.
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l'espressione del parere in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sulla questione di diritto deferita dalla Sezione IV con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015.
Manda alla segreteria di trasmettere il presente parere alla parte ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega