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PER I PENSIONATI CHE HANNO FATTO MISSIONI ESTERE

Inviato: sab ott 31, 2015 12:35 pm
da avt8
Per il personale della difesa che ha fatto missioni estere ed attualmente si trova in quiescenza, posto questa ciliegina per gli interessati che secondo questa sentenza hanno diritto ad avere i benefici stabiliti.



I motivi della decisione: "i ricorrenti, già sottufficiali dell'Esercito Italiano, cessati dal servizio tra il 2010 ed il 2014 lamentano la mancata considerazione della domanda amministrativa tesa alla maggior valutazione a fini pensionistici, ai sensi della legge 1745/1962, di alcuni periodi in cui hanno partecipato a missioni ONU in zona di intervento militare. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. L'articolo unico della predetta legge dispone: "Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa". Lo Stato Maggiore della Difesa, da ultimo, con determinazione del 10.5.2013 ha stabilito, ai sensi e per gli effetti della legge 1746/1962, le "zone d'intervento" con i periodi di riferimento nei vari territori di svolgimento delle operazioni per conto dell'ONU. Con la circolare del 31.7.2013, cui è allegata la determinazione di cui sopra e l'elenco delle zone di intervento, il Ministero della Difesa raccomanda agli Enti di competenza di verificare che le variazioni matricolari competano solo al personale che abbia prestato servizio in zona d'intervento inquadrato nella "forza multinazionale" e non anche a quello inviato in quelle aree per l'espletamento di compiti istituzionalmente devoluti all'Ente/Reparto di appartenenza evidenziando le responsabilità di natura amministrativo-contabile conseguenti in caso di errata attestazione del diritto. Orbene, nella specie, da quanto è desumibile dai documenti matricolari dei ricorrenti e riassunto dallo Stato Maggiore dell'Esercito a seguito dell'approfondimento istruttorio disposto in corso di causa, per i ricorrenti i periodi in cui gli stessi hanno preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell'ONU sono i seguenti … omissis … Ciò posto e impregiudicata l'eventuale responsabilità amministrativa laddove fosse accertata una non veritiera annotazione delle relative variazioni matricolari, la questione giuridica da affrontare concerne la persistente vigenza della disposizione di cui alla legge 1746/1962 e la portata della stessa. La tesi negativa dell'INPS, fatta proprio dalla pronuncia della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 05172/2014, muove dalla considerazione che i benefici combattentistici a cui si riferisce la disposizione di che trattasi non possono identificarsi con la supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in "campagne di guerra" in quanto l'ambito di operatività di tale legge era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945; i benefici andavano invece individuati con gli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. 27 ottobre 1922, 1427 che però, legati alla struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione anche al personale militare non dirigenziale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478. Tale argomentazione non appare, però, convincente perché fondata sul presupposto che i benefici combattentistici a cui fa riferimento la legge 46/1962 si sostanziano soltanto con gli incrementi stipendiali e riguardino quelli già previsti da leggi all'epoca già vigenti. Invero, sia la formulazione letterale dell'articolo unico della predetta legge, che parla del militare che abbia prestato o presti - quindi evidentemente arche in futuro - servizio in zone di intervento per conto dell'ONU, sia la considerazione delle molteplici missioni militari che all'attualità vengono svolte sotto l'egida dell'ONU porta ad escludere che la norma abbia già esaurito il suo periodo temporale di cogenza o che debba riguardare soltanto incrementi di stipendio. Peraltro, se l'esclusione della persistenza della vigenza della norma si giustifica con la considerazione che la legge 390/1950 si riferisce ad un arco temporale limitato al periodo bellico della seconda guerra mondiale a maggior ragione sarebbe improprio il riferimento al r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 ed al modo di computo dei benefici ivi previsto (progressione stipendiale per classi e scatti) atteso che tale normativa riguardava pur sempre la supervalutazione di un periodo temporale circoscritto a quello della guerra 1915-1918. Appare, quindi, evidente, come ritenuto dalla sentenza n. 845/2013 della l^ Sezione di Appello di questa Corte, richiamata dalla difesa dei ricorrenti, che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte proprio nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d'intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009). I benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti non possono, quindi, che essere individuati con riferimento a quelli previsti dalla normativa vigente: benefici, dunque, da individuare, nella specie, ai fini pensionistici, nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e dall'art. 18 del t.u. 1092 del 1973. Indiretta conferma della generale portata della legge 1746/1962, invero si ricava a contrario proprio dalla circostanza che il legislatore, con la legge 824/1971, nell'estendere ai militari l'applicazione degli ulteriori benefici stipendiali e pensionistici previsti dalla legge 336/1970 per gli ex combattenti, ha escluso, con espressa statuizione, l'applicazione della legge di che trattasi (art. 5, comma 2). In definitiva ai ricorrenti va riconosciuto il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l'aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da valutarsi secondo il disposto di cui all'art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi sopra indicati durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d'intervento per conto dell'O.N.U.. A seguito della predetta rideterminazione pensionistica le somme maggiori dovute per arretrati dovranno essere aumentate, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT".

Per i suddetti motivi, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ha accolto dunque il ricorso riconoscendo per l'effetto ai ricorrenti: "il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l'aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da riconoscersi secondo il disposto di cui all'art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi indicati in motivazione dorante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d'intervento per conto dell'ONU", oltre al diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria.










Fonte: Benefici combattentistici: sentenza Corte dei Conti n. 456/2015
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