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Consap - Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia

Inviato: lun ott 26, 2015 7:24 pm
da panorama
SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201504900
- Public 2015-10-26 -


N. 04900/2015REG.PROV.COLL.
N. 07580/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 7580 del 2015, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro
Consap - Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar, con domicilio eletto presso Michele Salazar in Roma, piazza Oreste Tommasini, 20;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00220/2015, resa tra le parti, concernente indisponibilità spazi da destinare allo svolgimento delle attività sindacale


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consap - Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Salazar e dello Stato Ferrante Wally;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


La pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo , proposta dall’amministrazione appellante è fondata

Al riguardo la circostanza evidenziata in memoria dalla Confederazione sindacale appellata, secondo cui l’ordinanza cautelare del Tar non sarebbe stata impugnata e avrebbe ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo appare del tutto irrilevante, atteso che la decisione in sede cautelare non ha valore di giudicato e il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Sul merito della questione deve rilevarsi che per costante giurisprudenza della Cassazione, SS.UU., (ved. da ultimo n. 2359 del 9.2.2015) sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e senza che su di esse possa interferire l’eventuale lesione di situazioni soggettive inerenti, come nel caso in esame, rapporti di impiego di personale in regime di diritto pubblico.

Nella specie la domanda della Consap - confederazione sindacale autonoma di polizia-, sia pure formalmente rivolta all’annullamento di un provvedimento della Questura di Reggio Calabria, è in realtà finalizzata ad ottenere una declaratoria di cessazione di una ritenuta condotta discriminatoria ed antisindacale dell’amministrazione.

Ciò stante deve essere accolto l’appello del Ministero dell’interno e per l’effetto in riforma della sentenza del Tar -sezione staccata di Reggio Calabria -, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo individuando quale giudice competente il giudice ordinario in veste di giudice del lavoro.

Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda alle condizioni e nei termini indicati nell’articolo 11/2° del c.p.a.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.,

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2015