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COMMENTO LEGALE A PARERE DEL C.D.S.VITTIME DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 8:27 pm
da avt8
Allego un commento di un principe del Foro specializzato in materia di risarciemento danni per vittime del dovere ed equiparati- che molti del forum conoscono già-
Buona lettura ed apprendimento-


Molti amici, venuti a sapere della espressione da parte del Consiglio di Stato, dell'atteso parere in relazione alla quantificazione della invalidità per le Vittime del dovere, pubblicato stamattina, mi chiedono cosa ne pensi. Ebbene, a mio parere si tratta di un esempio di come le considerazioni economiche possano portare talvolta ad ispirare scelte interpretative poco condivisibili facendo perdere il segno del buon senso (che è il primo criterio da usare nella interpretazione della legge). Il parere, infatti, appunto ben due volte ha citato problematiche di costi alla base delle proprie scelte interpretative, finendo dunque per recepire totalmente la posizione del Ministero della Difesa, da sempre portatore di criteri più restrittivi, e andando contro la impostazione proposta dal soggetto che si era rivolto al Consiglio di Stato per ottenere il parere, ossia il Ministero dell'Interno.
In tale posizione il parere è stato almeno (quasi) equanime nel "colpire" sia le vittime del dovere, che quelle del terrorismo, anche se (forse inconsapevolmente) esso, a ben vedere potrebbe portare a risultati diversi da quelli che, nell'immediato, parrebbero essere stati raggiunti.
Per cercare di spiegare cosa stia succedendo devo entrare un pochino nel tecnico, cercando di essere il più chiaro possibile.
Brevemente: fino ad oggi il Ministero della Difesa aveva indotto le commissioni mediche ospedaliere ad applicare alle vittime del dovere, per il calcolo della percentuale di invalidità, la vecchia disciplina del dr 243/06, che a sua volta prevedeva la valorizzazione di due punteggi, quello della invalidità permanente, da calcolarsi con le tabelle della invalidità civile, e quello del danno biologico, da calcolarsi con le tabelle Inail. Sempre in forza di di direttive del Ministero, le CMO non sommavano però i due valori di cui parla la legge, ma applicavano, dei due, il valore più elevato (cosa che la legge non prevede assolutamente). Il Ministero della Difesa ha inoltre indotto ad applicare i criteri del successivo dr 181/09 (emanato a seguito della formalizzazione del principio, da parte della legge 206/04, della valorizzazione anche di danno biologico e danno morale) solo alle valutazioni delle vittime del terrorismo valutate prima dell'entrata in vigore della legge 206.
Tale ultima prassi è stata recentemente sanzionata dalla Corte di Cassazione, che invece ha affermato che i criteri in questione debbano essere applicati anche in sede di prima valutazione.
Va detto che il dr 181/09 è nato sulla base di un errore di fondo: andando contro la norma che lo aveva previsto, esso non ha stabilito di sommare i tre punteggi di
- IP (invalidità permanente, miglior valore tra punteggio da tabelle di invalidità civile e tabelle "militari" tradotte in percentuale tramite apposita tabella, che stabilisce tabella a 8^ categoria da 21 a 30%, 7^ da 31 a 40%, ecc.)
- DB (Danno biologico, su tabelle Inail) e
- DM (Danno Morale, che a sua volta va valutato fino a 2/3 del danno biologico),
ma ha previsto una formula (IC= DB + DM + (IP - DB) che di fatto fa sì che la IC sia solo la somma tra IP e DM, entrando i gioco il DB solo nel punteggio che eventualmente superi quello della IP, di fatto mai.
Comunque, quanto alle vittime del dovere, la giurisprudenza fino ad ora ha generalmente stabilito che il dr 181/09 deve applicarsi anche a tale categoria, visto che esso nelle premesse richiama tutte le norme che hanno attribuito i benefici per la categoria medesima, cosa che induce a ritenere che tale decreto si riferisse anche a tale finalità.
In questo modo numerose sono state le sentenze che hanno ricalcolato l'invalidità a vittime del dovere con il sistema ex dr 181/09, superando le valutazioni delle cmo che applicavano invece (come da direttive del Ministero della Difesa) il sistema del dr 243/06,per di più dando solo uno dei due valori, e non la somma di tutti e due.
Ora, il parere del Consiglio di Stato uscito oggi ha finito per sostenere che in realtà avrebbe ragione il Ministero della Difesa a sostenere che il dr 181/09 varrebbe solo per le vittime del terrorismo, mentre per le vittime del dovere varrebbe solo il vecchio dpr 243/06.
In più, ha ritenuto che il dr 181/09 sia da disapplicare (ossia, da non applicare) alle vittime del dovere, valendo in più solo per le vittime del terrorismo valutate prima del 2004 (alla bella faccia della cassazione che ha invece affermato il contrario, totalmente ignorata).
Infine, ha aderito al suggerimento del Ministero della Difesa di usare la formula sopra citata senza inserire il DM, al fine di esprimere il punteggio unico tra IP e DB.
A riguardo il Consiglio di Stato non si è accorto che così facendo si finirebbe a dare solo la IP, visto che, mozza del valore DB, la formula diventa IC= DB + IP - DB, ossia mette e subito dopo detrae lo stesso valore, lasciano sola soletta la IC.
L'unica affermazione forse inconsapevolmente a favore delle vittime del dovere, che il punteggio debba essere unico, ossia veramente comprensivo dei due valori.
Le vittime della criminalità organizzata (che sono equiparate alle vittime del terrorismo fin da prima delle vittime del dovere) sono state poi completamente ignorate, tanto che ad oggi stando al parere non si saprebbe neppure come valutarle.
Questo parere sta per aprire una nuova fase di contenzioso, poiché il Ministero della Difesa (che, quando vuole, si discosta allegramente dai pareri del Consiglio di Stato, vedasi la nozione di "missioni di qualunque natura" e di "particolari condizioni ambientali e operative" e di cui al parere 1693/10 -2526/10, spesso ignorate) a questo punto si arroccherà sulle sue posizioni, forte del parere del Consiglio di Stato di oggi.
Tuttavia, da una lettura attenta del parere possono desumersi elementi atti a ribaltare il discorso contro chi lo ha ispirato .
Infatti, se è vero che il dpr 181/09 può essere disapplicato se contrastante con la legge, esso per prima cosa dovrebbe essere disapplicato perché la formula che esso riporta non conduce alla somma di IC, DB e DM come pretendeva la legge 206 da applicare.
Dunque, stando al ragionamento del Consiglio di Stato stesso, poiché la legge prevale sull'atto regolamentare (quale è un DPR) per le vittime del terrorismo la formula da applicare deve essere quella ella somma dei tre valori, e dunque la invalidità IC= DB+DM+IP.
Se, poi, fosse vero che il DPR 181/08 non valesse per le vittime del dovere, come afferma il Consiglio di Stato, comunque la espressione del punteggio unico tra IP e DB che lo stesso Consiglio di Stato auspica dovrebbe a quel punto essere ottenuta tenendo presente la sua conformazione conseguente alla applicazione del criterio di legge, e dunque, togliendo il valore DM, con la formula IC= DB+IP.
Di fatto, dunque, seguendo pedissequamente le argomentazioni del Ministero della Difesa in tutto e per tutto può giungersi a concludere che il punteggio per le vittime del dovere e del terrorismo applicato correttamente deve essere in realtà migliorativo di quello fino ad oggi utilizzato.
Due considerazioni finali: il parere che ci interessa non riguarda tutti coloro che hanno già avuto una valutazione, salvo che non aspirino a un ricalcolo; in tal caso, stando al parere, questo non potrebbe ottenersi (neppure se il portatore di tumore purtroppo deceda...). Dunque, chi ha già il suo punteggio può stare tranquillo (salvo che non peggiori...). Preciso peraltro che a mio parere la possibilità di rivalutazione (o di valutazione della invalidità sulla base del suo intero percorso) sia ben ottenibile.
Infine, il fatto che notoriamente il relatore del Parere, il Cons. Elio Toscano, prima di approdare al Consiglio di Stato come Giudice sia stato alle dipendenze del Ministero della Difesa per una lunga carriera, fino a giungere al grado di Vice Comandante dell'Arma dei Carabinieri (la sua designazione in Consiglio di Stato fu politica, nel 2009) sicuramente non avrà influito sulla capacità di valutazione tra le varie tesi in campo (la decisione, infatti, è comunque collegiale, e non può dipendere da uno solo dei giudici); certo, la scelta di una personalità meno legata, in passato, con lo stesso Ministero della Difesa, sarebbe stata più opportuna per la redazione del parere, onde evitare commenti malevoli, che invito comunque tutti ad evitare, poiché il mestiere di giudice è difficile e impone scelte che a volte devono andare anche contro l'emozione di chi le assume.
Ciò, anche perché le brevi note che ho riportato sopra non hanno la volontà di rappresentare verità assoluta, ma solo il parere di un avvocato "di strada" come me, che - contrariamente ai Giudici, che devono e sicuramente sono sempre imparziali - è parzialissimo, ossia volutamente sempre a combattere per tutte le vittime del dovere.

Re: COMMENTO LEGALE A PARERE DEL C.D.S.VITTIME DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 10:00 pm
da christian71
Buonasera e grazie avt8… ma si tratta del noto avvocato di Genova????…

Inviato dal mio SM-N910F

Re: COMMENTO LEGALE A PARERE DEL C.D.S.VITTIME DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 10:44 pm
da avt8
christian71 ha scritto:Buonasera e grazie avt8… ma si tratta del noto avvocato di Genova????…

Inviato dal mio SM-N910F
Si ed ho parlato con lui poco fa e mi ha detto, : " il MINISTERO DELLA DIFESA STA CERCANDO DI FREGARVI "

Iò resto non posso scrivervelo

Re: R: COMMENTO LEGALE A PARERE DEL C.D.S.VITTIME DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 11:24 pm
da christian71
avt8 ha scritto:
christian71 ha scritto:Buonasera e grazie avt8… ma si tratta del noto avvocato di Genova????…

Inviato dal mio SM-N910F
Si ed ho parlato con lui poco fa e mi ha detto, : " il MINISTERO DELLA DIFESA STA CERCANDO DI FREGARVI "

Iò resto non posso scrivervelo
Lo immaginavo… infatti sapevo già che lui sostiene che ai sensi del DPR 243/06 le % relative al DB e all'IP dovrebbero essere sommati e non scegliere il valore più favorevole tra i due… certo che se riuscisse a far applicare questo criterio sarebbe veramente molto meglio del DPR 181/09 è!!!…

Grazie e buona serata
Christian

Inviato dal mio SM-N910F