Re: inidoneità permanente ed assoluta nella Polizia di Stato
Inviato: mar ott 20, 2015 4:12 pm
da angri62
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 120;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico, prot. n. 263238PW/11/32-4-2011 del 20.2.2012 ad oggetto: “Recupero somme stipendiali non dovute”;
- di ogni atto presupposto e/o connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto;
con condanna della Amministrazione alla restituzione in favore del ricorrente delle rate stipendiali, nei limiti del quinto del trattamento economico, trattenute a far data dal corrente mese di aprile, oltre interessi come per legge;
con condanna della Amministrazione al pagamento degli emolumenti retributivi e previdenziali non corrisposti al ricorrente dal 19.3.2006 sino alla data del trasferimento del ricorrente nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, oltre interessi come per legge e danno da svalutazione monetaria;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 luglio 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico - Ufficio Trattamento Economico di Attività, prot. n. 263238PW/11/32-7/2011 del 14.4.2014 ad oggetto: “Recupero somme stipendiali non dovute”, notificata il 28.4.2014;
- di ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 per le parti i difensori avv.ti Luigi Paccione e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente -OMISSIS-, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, fruiva di lunghi periodi di aspettativa per malattia regolarmente concessi dalla Commissione medica ospedaliera di Milano in quanto affetto da plurime patologie.
Tra i periodi di malattia - come evidenziato nella ricostruzione del fatto operata dalla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II n. 1951 dell’8 agosto 2008 - vi era anche quello di giorni 36 dal 25.10.2004 al 29.11.2004 conseguente a lesioni traumatiche riportate in attività di servizio.
In data 5.2.2007 il maresciallo capo-OMISSIS-veniva sottoposto a visita medica presso il dipartimento militare di medicina legale di Milano - Commissione medica ospedaliera di 1^ istanza al fine di verificare la permanente idoneità al servizio militare illimitato.
All’esito del controllo medico specialistico, la Commissione medica ospedaliera di 1^ istanza di Milano con verbale n. 75 del 6.2.2007, emetteva il seguente giudizio:
«è non idoneo permanentemente al servizio militare illimitato e al serv. d’ist. in modo assoluto. La permanente non idoneità è determinata in maniera preponderante dall’infermità 2) del giudizio. Diagnosi. Non idoneo nella riserva. E’ non idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree del Ministero Difesa, qualora l’interessato ne faccia richiesta art. 14 L. 266/1999» (cfr. pag. 3 della sentenza del T.A.R. Bari n. 1951/2008 prodotta da parte ricorrente; allegato sub 3) dell’atto introduttivo).
Avverso detto giudizio l’interessato proponeva ricorso avanti la Commissione medica ospedaliera di seconda istanza di Milano.
Con verbale n. 41 dell’8.3.2007 la Commissione medica di seconda istanza riformava in parte il primo giudizio, così statuendo:
«è non idoneo permanentemente al servizio militare in modo assoluto. Da collocare in congedo assoluto. Sì reimpiegabile a domanda nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa” (cfr. parte in fatto della citata sentenza n. 1951/2008).
Il ricorrente, quindi, con istanza sempre dell’8.3.2007 chiedeva al Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Civile di essere ammesso al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero ai sensi del menzionato art. 14, comma 5 legge n. 266/1999.
Con provvedimento prot. n. 0055805 del 21.8.2007 il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 1^ Reparto respingeva detta istanza sul presupposto dell’avvenuto collocamento in congedo assoluto del maresciallo capo-OMISSIS-per superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio.
Successivamente il Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale Militare adottava il decreto del 24.10.2007 recante: a) il collocamento in aspettativa del ricorrente per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 694 dal 19.3.2005 al 10.2.2007; b) il collocamento in congedo, categorie della riserva, del ricorrente a far data dall’11.2.2007 per non aver recuperato idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio; c) congedo assoluto del ricorrente a far data dall’8.3.2007.
Con ricorso, integrato da motivi aggiunti, r.g. n. 1754/2007 il-OMISSIS-impugnava il provvedimento del 21.8.2007 di rigetto della istanza volta al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministro della Difesa ai sensi dell’art. 14, comma 5 legge n. 266/1999 ed il citato provvedimento del 24.10.2007.
Con sentenza n. 1951 dell’8 agosto 2008 questo T.A.R. accoglieva il suddetto ricorso, integrato da motivi aggiunti, e, per l’effetto, annullava gli atti impugnati.
Il Tribunale evidenziava come l’art. 14, comma 5 legge n. 266/1999 configuri un vero e proprio diritto soggettivo al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa in capo al personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio e che tale istituto è finalizzato alla conservazione del posto di lavoro.
Lo strumento in esame presuppone che non sia cessato il rapporto di servizio con l’amministrazione militare di appartenenza (cfr. pag. 8 della sentenza).
In particolare, il T.A.R. Bari rimarcava come il Ministero della Difesa avesse rigettato la richiesta di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa sulla base della considerazione che il-OMISSIS-non potesse essere destinatario della normativa in oggetto in quanto al momento della presentazione della domanda di transito (8.3.2007) non era più vincolato da un rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione e dunque non inserito nei ruoli della forza armata.
Proseguiva la sentenza:
«… il giudizio favorevole al transito del ricorrente nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa retroagisce alla data della prima convocazione del militare avanti la commissione di prima istanza.
E non potrebbe essere altrimenti poiché l’atto della commissione di seconda istanza modifica quello espresso dalla commissione medica ospedaliera ed il giudizio favorevole al reimpiego non può che avere efficacia ex tunc.
Diversamente opinando si giunge alla errata conclusione cui è giunta l’amministrazione, per cui nel periodo che va dal 6.2.2007 al 8.3.2007, il soggetto non è idoneo all’impiego nei ruoli del personale militare (e quindi è impossibilitato a fare rientro per prestare servizio, ciò che impedirebbe il decorso del termine biennale) e, pur risultando idoneo all’impiego nei ruoli del personale civile, il transito non può essere effettuato poiché nel frattempo si è compiuto il periodo di aspettativa massima nel quinquennio, ciò che vanifica il giudizio della Commissione di seconda istanza …».
In definitiva, la sentenza del T.A.R. Bari n. 1951/2008 riconosce il diritto soggettivo ex art. 14, comma 5 legge n. 266/1999 del ricorrente al transito nelle aree del personale civile del Ministero della Difesa in quanto idoneo (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza).
Detta sentenza passava in giudicato per omessa impugnazione a far data dal 15.11.2008.
Con nota del 12.11.2008 il Ministro della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6^ Divisione Stato e Avanzamento Sottoufficiali in s.p. comunicava all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento di modifica del decreto del 24.10.2007 di collocamento in congedo per infermità per il superamento del limite massimo di aspettativa in conseguenza della sentenza del T.A.R. Bari n. 1951/2008.
Tuttavia, a distanza di circa un anno e mezzo dall’avvio del procedimento di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1951/2008, il ricorrente, stante la perdurante inerzia dell’Amministrazione, notificava in data 23.2.2010 atto di diffida e messa in mora.
In considerazione della permanente inerzia della P.A., il-OMISSIS-iscriveva a ruolo dinanzi al T.A.R. Bari il giudizio r.g. n. 1360/2010 di ottemperanza della sentenza n. 1951/2008.
Con sentenza n. 4352 del 30.12.2010 il T.A.R. Puglia, sede di Bari, in accoglimento del ricorso per ottemperanza, ordinava al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile di predisporre i necessari provvedimenti amministrativi affinché il maresciallo capo -OMISSIS- abbia a transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
Solo a seguito di tale ultima sentenza di ottemperanza il Ministero della Difesa provvedeva a dare esecuzione al giudicato, reintegrando il-OMISSIS-nell’organico del personale civile dell’Amministrazione militare.
Con il provvedimento del 20.2.2012 (impugnato con il ricorso introduttivo) l’Ufficio Trattamento Economico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ingiungeva all’interessato di restituire la somma totale di €. 80.706,92 sulla base della seguente motivazione:
«A seguito di quanto comunicato dal Comando Legione CC. Lombardia - SM - Ufficio Personale, con lettera n. 3177/18-4-99 del 20.4.2007, la S.V. risulta aver percepito somme superiori al dovuto per un ammontare di €. 17.275,52 (netto R.A.P.) per competenze stipendiali erroneamente corrisposte dal 19/03/2006 al 05/02/2007 (L. 187/76 art. 26 comma 1) e di €. 63.431,40 (netto R.A.P.) per competenze stipendiali erroneamente corrisposte dal 06/02/2007 al 28/02/2010 (L. 266/99), come da prospetti di conguaglio allegati, per un totale di €. 80.706,92; pertanto questo Centro avvierà nei suoi confronti un procedimento di recupero. …».
Peraltro, detto provvedimento specificava che il recupero sarebbe avvenuto attraverso il pagamento di 269 rate da € 298,92 ed una da €. 297,44.
Avverso detto provvedimento il-OMISSIS-proponeva il presente ricorso dinanzi a questo T.A.R., deducendo un’unica censura così sinteticamente riassumibile:
- violazione del diritto soggettivo perfetto del ricorrente alla percezione del trattamento retributivo spettantegli in quanto dipendente di ruolo dell’Amministrazione militare; violazione delle sentenze del T.A.R. Bari n. 1951/2008 e n. 4352/2010: il contestato provvedimento di recupero di trattamento stipendiale sarebbe illegittimo in quanto supporrebbe erroneamente l’efficacia giuridica dei provvedimenti amministrativi annullati dal T.A.R. con la menzionata sentenza n. 1951/2008; inoltre, il ricorrente non avrebbe mai cessato di essere sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri e per tale ragione avrebbe diritto alla percezione del trattamento retributivo nella misura prevista dalla disciplina di settore; gli ingiustificabili ritardi dell’Amministrazione militare nel dare esecuzione alle sentenze del T.A.R. n. 1951/2008 e n. 4352/2010 non possono tradursi in un antigiuridico ulteriore meccanismo afflittivo in suo danno, questa volta attestato sull’illecita negazione del dovuto trattamento retributivo.
Concludeva parte ricorrente invocando altresì l’accertamento del proprio diritto al trattamento retributivo e previdenziale pieno, come da legge e da contratto a far data dal 19.3.2006 sino al reintegro mediante trasferimento nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, la consequenziale condanna del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e/o del Ministro della Difesa, anche in solido tra loro, alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti sui ratei stipendiali a far data dal mese di aprile 2012, oltre interessi come per legge dall’illegittima apprensione delle somme sino all’effettivo soddisfo, la condanna del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e/o del Ministro della Difesa, anche in solido tra loro, al pagamento degli emolumenti retributivi e previdenziali non corrisposti a far data dal 19.3.2006 sino alla data del trasferimento nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, oltre interessi come per legge e maggior danno da svalutazione monetaria con applicazione degli interessi sulle somme così rivalutate.
Con ordinanza istruttoria n. 1092 del 31.5.2012 questo Tribunale ordinava all’Amministrazione resistente di depositare la nota del 20.4.2007 richiamata nel gravato provvedimento del 20.2.2012.
Successivamente l’Amministrazione provvedeva al deposito della menzionata nota del 20.4.2007 così motivata:
«1. In data 8/3/2007 il nominato in oggetto, affetto da “pregressa distorsione 1* raggio mano dx. - disturbo d’ansia n.a.s. moderato, in soggetto con abuso etilico”, al termine di giorni 689 di aspettativa dal 19/3/2005 al 5/2/2007, ricorrendo alla C.M.O. di 2^ Istanza di Milano, esclusivamente contro il giudizio medico legale contrario all’eventuale transito nelle corrispondenti aree civili del Ministro della Difesa, con verbale n. 41/2007 veniva giudicato: “è non idoneo permanentemente al servizio militare in modo assoluto. Da collocare in congedo assoluto. Sì reimpiegabile a domanda nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Controindicati i servizi a contatto con il pubblico.
Il militare, lo stesso giorno, presentava la relativa domanda di transito nelle corrispondenti aree civili del Ministero della Difesa, allegando la relativa documentazione concernente le qualità personali.
2. Ai sensi della circolare ministeriale nr. DGPM/II/SEGR./806/CIRC del 26/10/2000, datata 26/10/2000, nei confronti del militare dovrà essere emesso un provvedimento di aspettativa di giorni 689 dal 19/3/2005 al 5/2/2007, giorno antecedente al giudizio medico legale di permanente inidoneità al servizio militare, precisando che il predetto, nel corso del quinquennio di riferimento, ha fruito di un ulteriore periodo di aspettativa per infermità allo stato degli atti, non dipendente da causa di servizio di giorni 36 dal 25/10/2004 al 29/11/2004.
3. Ai sensi del decreto ministeriale del 18/4/2002, in esecuzione a quanto previsto all’art. 14 della Legge 266/99, il militare:
- ha eletto domicilio nel Comune di Lucera (FG) in via Perugino, nr. 63;
- a decorrere dal 6/2/2007, permane in aspettativa sino alla data eventuale di riassunzione nelle aree civili del Ministero della Difesa;
- non conserva il diritto al trattamento economico, in quanto all’atto della riforma si trovava già in aspettativa non retribuita. …».
Con la nota del 14.4.2014 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri disponeva il recupero delle somme stipendiali percepite dal-OMISSIS-sulla base di un nuovo conteggio:
«1. A seguito di riesame della posizione amministrativa, la S.V. risulta:
- creditrice di €. 6.779,37 (netto R.A.P.) per pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita (vds. prospetto di conguaglio allegato),
- debitrice di €. 79.511,24 (netto R.A.P.) per il procedimento amministrativo di recupero avviato con il foglio a cui si fa seguito.
2. Pertanto, alla data odierna il debito residuo ammonta ad €. 72.731,87 (netto R.A.P.).
3. La presente vale come atto di costituzione in mora e di interruzione dei termini prescrizionali ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.».
Detta nota del 14.4.2014 veniva impugnata con motivi aggiunti, deducendo la stessa censura di cui al ricorso introduttivo.
Si costituivano il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.
Invero, la contestazione di parte ricorrente (cfr. pag. 7 dell’atto introduttivo) si fonda sul mancato adeguamento del censurato provvedimento del 20.2.2012 (e del successivo del 14.4.2014) alle conclusioni cui perviene il T.A.R. Bari con la sentenza favorevole n. 1951/2008.
Detta sentenza statuisce - come visto in precedenza - la retroattività, dal punto di vista del solo trattamento giuridico, delle valutazioni che l’Amministrazione deve operare ai fini del riconoscimento del diritto ex art. 14, comma 5 legge n. 266/1999 al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Di conseguenza, la valutazione de qua deve essere operata con riferimento alla data della prima convocazione del militare dinanzi alla Commissione di prima istanza.
Pertanto, la censura di parte ricorrente appare rivolta unicamente avverso quella parte del provvedimento del 20.2.2012 relativa all’importo di €. 63.431,40 (netto R.A.P.) di cui l’Amministrazione chiede la restituzione “per competenze stipendiali erroneamente corrisposte dal 6/2/2007 al 28/2/2010 (legge 266/99)” e con implicito riferimento alla disposizione di legge (i.e. art. 14, comma 5 legge n. 266/1999) che riconosce il diritto soggettivo al transito, su cui si fonda la sentenza n. 1951/2008.
Viceversa, si deve ritenere non contestata la parte del gravato provvedimento del 20.2.2012 relativa alla richiesta di restituzione di “… €. 17.275,52 (netto R.A.P.) per competenze stipendiali erroneamente corrisposte dal 19/03/2006 al 05/02/2007 (L. 187/76 art. 26 comma 1) …”.
In sostanza, il-OMISSIS-ha voluto censurare l’omessa percezione a seguito del provvedimento di recupero della somma di €. 63.431,40 nel periodo successivo al 6/2/2007 (cioè la data della prima convocazione della Commissione medica) del corrispondente trattamento retributivo.
Tuttavia, sul punto è condivisibile quanto evidenziato dall’Amministrazione militare nelle difese contenute nella relazione del 18 maggio 2012.
Infatti, secondo detta relazione (cfr. pag. 4) con riferimento al recupero delle competenze stipendiali a seguito di aspettativa speciale legge 266/99 (allegato 13) il conguaglio in questione, relativo al periodo 6.2.2007 - 28.2.2010, evidenzia che il trattamento economico dovuto era pari a zero in ottemperanza all’art. 2, comma 7 decreto 18 aprile 2002 del Ministero della Difesa, mentre quello effettivamente corrisposto è stato pari ad €. 63.481,40.
Ritiene questo Collegio che sia certamente pertinente il riferimento, operato dalla citata relazione del 18.5.2012, al D.M. 18 aprile 2002 (ed in particolare all’art. 2, comma 7).
A tal riguardo, va evidenziato che il diritto riconosciuto al ricorrente dalla sentenza n. 1951/2008 deriva dalla previsione di cui all’art. 14, comma 5 legge 266/1999:
«Il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1932, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.».
L’attuazione della predetta disposizione legislativa relativamente al personale dell’Arma dei Carabinieri è avvenuta con il citato D.M. Ministero della Difesa 18 aprile 2002 (in Gazz. Uff., 16 maggio 2002, n. 113) recante “Transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.”.
La disposizione di cui all’art. 2, comma 7 del D.M. 18.4.2002 invocata dall’Amministrazione militare a pag. 4 della relazione del 18 maggio 2012 così espressamente dispone:
«In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.».
E’ quindi evidente che nel caso di specie il-OMISSIS-al momento del primo giudizio di non idoneità (risalente, come detto, al 6.2.2007) risultava in stato di aspettativa non retribuita, con la conseguenza che, in corretta e doverosa applicazione del citato art. 2, comma 7 D.M. 18.4.2002, lo stesso per tutto l’arco di tempo che va da tale data (6.2.2007) sino al transito effettivo nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa aveva diritto alla conservazione di detto trattamento economico (nel caso di specie pari a zero, versando appunto il ricorrente in situazione di aspettativa non retribuita).
Pertanto, avendo l’Amministrazione erroneamente corrisposto allo stesso-OMISSIS-la retribuzione pari ad €. 63.481,40 corrispondente allo stipendio per un funzionario dell’area civile, bene ha fatto con il gravato provvedimento del 20.2.2012 ad imporre la restituzione della somma indebitamente versata.
In ogni caso, non è in alcun modo censurabile la ragionevolezza della previsione di cui all’art. 2, comma 7 D.M. 18.4.2002, poiché è evidente che nell’arco temporale necessario per la valutazione della domanda di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile il soggetto non può percepire il corrispondente trattamento del personale civile, non svolgendo in concreto le relative attività; ovviamente continuerà a godere in forza della citata disposizione del trattamento economico risultante all’atto del giudizio di non idoneità.
Ne deriva che, a fronte di una situazione di indebito, l’amministrazione era tenuta a recuperare le somme indebitamente versate al dipendente pubblico, a prescindere dalla buona fede dello stesso e trattandosi di un’attività vincolata per la stessa amministrazione, sia pur temperata dalla necessità di fissare tempi e modalità di restituzione dell’indebito con modalità non eccessivamente gravose (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2014, n. 5435).
Nella fattispecie in esame l’Amministrazione ha riconosciuto espressamente nel gravato provvedimento del 20.2.2012 una rateizzazione in 269 rate da €. 298,92 ed in una rata da €. 297,44, in tal modo rendendo la restituzione dell’indebito non eccessivamente gravosa per il dipendente interessato.
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo, sia del ricorso per motivi aggiunti (con cui viene reiterata la stessa doglianza di cui all’atto introduttivo).
In considerazione della natura, della peculiarità, complessità e novità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati: