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Deficit da G6PDH (c.d. favismo)

Inviato: lun set 21, 2015 11:06 pm
da panorama
Per chi si trova nelle medesime situazioni.

CC. in servizio.
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1) - mancata idoneità a svolgere le mansioni di operatore subacqueo.

2) - Il deficit G6PDH è una mutazione genetica, che, secondo la scienza medica, può produrre nei soggetti che ne sono portatori delle reazioni incidenti significativamente sulla salute della persona.

3) - Trattasi di un’affezione di tipo sintomatico che, in ragione della carenza enzimatica in cui la predetta patologia si sostanzia, può provocare crisi emolitiche, gravi conseguenze sullo stato di salute.

Il CdS precisa:

4) - L’Amministrazione, quindi, dopo gli accertamenti di laboratorio, ha applicato con “rigore” la normativa di tipo regolamentare che vede inclusa tra i casi di inidoneità l’affezione costituita dalla carenza enzimatica sopra descritta (deficit G6PDH), nell’ambito di un “apprezzamento” che in definitiva si atteggia come atto dovuto.

5) - la normativa qui applicata, costituita da dal D.M. 4/4/2000 n. 114 e dalla Direttiva Tecnica 19 aprile 2000 prevede tra le imperfezioni i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi e risulta specificatamente dettata per l’accesso alla carriera militare, ma è indubbio che trattasi requisito di salute fisica che non può non valere anche per coloro che hanno già lo status di militare, dovendo esistere e persistere per tutto il sevizio.

6) - In ogni caso, nella specie, l’Amministrazione ha ritenuto giustamente che tale affezione non impedisce di assolvere al servizio militare, limitando la “ interdizione” alle funzioni, molto delicate, connesse alla specializzazione di operatore subacqueo, sì da rendere plausibile l’utilizzo di una categoria di non idoneità richiesta più propriamente per l’accesso allo status di militare (cfr, ex multis, Cons. Stato Sez. IV 14/12/2009 n. 7647).

7) - sussiste relazione causale tra detta patologia e le categorie di imperfezioni che sono causa di non idoneità di cui al D.M. citato e alla direttiva Tecnica dell’aprile del 2000 nonché l’incidenza della accertata “morbilità”.

Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201504073
- Public 2015-09-01 -


N. 04073/2015REG.PROV.COLL.
N. 03710/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3710 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Picciano, Renato Lioi, con domicilio eletto presso Renato Lioi in Roma, Via Merulana N. 139;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Comando Regione Carabinieri OMISSIS, Nucleo Subacquei Carabinieri di OMISSIS; Commissione Medica di II Istanza Presso L'Ispettorato di Sanità della Marina Militare; Commissione Medica di I Istanza (Marispedal) di Taranto;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 08794/2013, resa tra le parti, concernente mancata idoneità a svolgere le mansioni di operatore subacqueo - ris. danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Renato Lioi e l'avv. dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. OMISSIS, vice Brigadiere dell’Arma dei carabinieri, titolare dell’abilitazione a sommozzatore e demolitore ostacoli antisbarco svolge il servizio d’istituto presso il Nucleo Subacquei Carabinieri di OMISSIS quale operatore subacqueo.

Nell’agosto 2002 al predetto veniva riscontrato in seguito ad accertamenti svolti presso l’Ospedale Militare di Taranto un “deficit moderato di G6PDH” e con provvedimento n. 8537 del 26/8/2002 il suindicato O.M. riteneva il OMISSIS “ non idoneo quale sommozzatore”, giudizio poi confermato dalla Commissione Medica di II istanza presso l’Ispettorato della Sanità della Marina Militare con atto n. 92 del 19/9/2002.

Il succitato militare impugnava innanzi al TAR del Lazio con ricorso introduttivo i suindicati provvedimenti; quindi con i primi motivi aggiunti si opponeva alla relazione medico- legale adottata dall’Ispettorato di sanità M.M. e con secondi motivi aggiunti impugnava la pubblicazione SMM/IS150/UEU in parte qua nonché la direttiva del Ministero della Difesa n. 495/00/ML-13/68 del 19 aprile 2000 sempre per la parte ritenuta lesiva.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 8794/2013 ha respinto il gravame, ritenendolo infondato.

Avverso tale decisum è insorto il suindicato sottufficiale, deducendo a sostegno del proposto appello i seguenti motivi:

sul deficit da G6PDH.

Violazione e falsa applicazione della Direttiva Tecnica n. 468/000/13/68 del 19 aprile 2000 e sss.mm.;

violazione e falsa applicazione della legge 20/10/1999 n. 380; violazione del D.M. 4/4/2000 n.114; eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di motivazione, sviamento;

b) difetto di motivazione degli atti impugnati, posto che la CMO presso l’Ospedale militare si è limitata ad esprimere un giudizio diagnostico e la commissione Medica di II istanza si è limitata a ribadire tale valutazione;

c) ulteriori motivi non esaminati dal primo giudice:
1 eccesso di potere per erroneità falsità dei presupposti, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, sviamento;

d) riproposizione motivi aggiunti:
1) violazione e falsa applicazione della pubblicazione SMM/IS/150/UEU, inapplicabilità al ricorrente di tale normativa tecnica;

2) violazione e falsa applicazione della pubblicazione SMM/IS/150/UEU Difetto di competenza;

3) violazione e falsa applicazione della pubblicazione SMM/IS/150/UEU. eccesso di potere per radicale difetto di presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta, sviamento;

4) violazione e falsa applicazione del dlgs n. 165/2001; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta, sviamento;

e) riproposizione secondi motivi aggiunti:
1) inammissibilità delle argomentazioni dedotte nella relazione medica depositata dall’Amministrazione militare;

2) infondatezza ed erroneità delle valutazioni espresse nella relazione medica. eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti; difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta; difetto di motivazione; sviamento;

f) illegittimità derivata, quale vizio che inficia gli ulteriori provvedimenti adottati in conseguenza delle suindicate determinazioni dell’amministrazione sanitaria militare.

Parte appellante ha altresì formulato una istanza istruttoria, in via subordinata, per un eventuale esame medico legale.

Si è costituita in giudizio per resistere l‘Amministrazione militare intimata.

All’udienza pubblica del 9 giugno 2015 la causa è stata introitata per la decisione

DIRITTO

La Sezione in relazione alla controversia qui devoluta è chiamata a verificare la legittimità o meno del giudizio di non idoneità alle mansioni di operatore subacqueo assunto nei confronti del sottufficiale dei Carabinieri OMISSIS a causa di un riscontrato deficit da G6PDH (c.d. favismo). Parte ricorrente contesta la fondatezza della determinazione sfavorevolmente adotta nei suoi confronti, ma le tesi difensive svolte col proposto appello non appaiono convincenti.

Con i numerosi motivi posti a sostegno del gravame all’esame vengono denunciati a carico degli atti impugnati svariati profili di illegittimità che per ragioni di logica trattazione appaiono riassumibili nei tre seguenti gruppi di vizi:

a) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento;

b) violazione e falsa applicazione della normativa vigente;

c) eccesso di potere per difetto di motivazione sia in senso generale sia con riferimento al caso specifico in quanto l’Amministrazione non spiega la relazione tra la riscontrata affezione e le funzioni proprie della specializzazione di subacqueo in possesso dell’appellante.

Più specificatamente, con riferimento alle doglianze di cui al punto a) il OMISSIS afferma di essere perfettamente sano, come peraltro attestato da varie certificazioni mediche al medesimo rilasciate, di aver svolto per tanti anni il servizio di operatore subacqueo senza che abbia avuto crisi emolitiche o altro problema e senza che l’Amministrazione abbia assunto in precedenza provvedimenti restrittivi e/ afflittivi pur essendo alla medesima nota l’esistenza di tale deficit enzimatico.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il deficit G6PDH è una mutazione genetica, che, secondo la scienza medica, può produrre nei soggetti che ne sono portatori delle reazioni incidenti significativamente sulla salute della persona. Trattasi di un’affezione di tipo sintomatico che, in ragione della carenza enzimatica in cui la predetta patologia si sostanzia, può provocare crisi emolitiche, gravi conseguenze sullo stato di salute.

Nella specie, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti sanitari svolti e precisamente delle analisi ematologiche effettuate, l’Autorità sanitaria militare ha riscontrato nel OMISSIS tale deficienza enzimatica e da ciò ha tratto le relative conseguenze, nel senso di determinarsi a dichiarare la inidoneità alle funzioni di operatore subacqueo del sottufficiale OMISSIS.

Ebbene, appare del tutto ragionevole se non doverosa la valutazione di carattere negativo, anche se parziale, fatta dall’amministrazione, resa plausibile sul piano valutativo dai principi di precauzione e prevenzione da assicurarsi in via prioritaria in presenza di delicati compiti connessi allo status qui in rilievo (operatore subacqueo) e ai pericoli e pregiudizi che potrebbero derivare al militare in ragione della patologia riscontrata e tenuto altresì conto dell’interesse pubblico sotteso ai compiti istituzionali dei militari

Avuto riguardo quindi alla natura della patologia qui in discussione, agli effetti dalla stessa potenzialmente derivabili, nonché alla peculiarità delle funzioni svolte dall’appellante, nei provvedimenti assunti dall’Amministrazione non sono da ravvisare minimamente profili di illogicità dell’azione amministrativa e neppure di contraddittorietà: nessuna rilevanza può avere il fatto che in precedenza non vi siano stati sia pure per lunghi anni alcun episodio “pernicioso” legato alla patologia, non potendosi escludere per il futuro una negativa evenienza, a livello di rischio, e questo tenuto conto anche dell’avanzare dell’età.

L’Amministrazione, quindi, dopo gli accertamenti di laboratorio, ha applicato con “rigore” la normativa di tipo regolamentare che vede inclusa tra i casi di inidoneità l’affezione costituita dalla carenza enzimatica sopra descritta (deficit G6PDH), nell’ambito di un “apprezzamento” che in definitiva si atteggia come atto dovuto.

In relazione alle doglianze di cui al punto b) esse sono infondate: la normativa qui applicata, costituita da dal D.M. 4/4/2000 n. 114 e dalla Direttiva Tecnica 19 aprile 2000 prevede tra le imperfezioni i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi e risulta specificatamente dettata per l’accesso alla carriera militare, ma è indubbio che trattasi requisito di salute fisica che non può non valere anche per coloro che hanno già lo status di militare, dovendo esistere e persistere per tutto il sevizio.

In ogni caso, nella specie, l’Amministrazione ha ritenuto giustamente che tale affezione non impedisce di assolvere al servizio militare, limitando la “ interdizione” alle funzioni, molto delicate, connesse alla specializzazione di operatore subacqueo, sì da rendere plausibile l’utilizzo di una categoria di non idoneità richiesta più propriamente per l’accesso allo status di militare (cfr, ex multis, Cons. Stato Sez. IV 14/12/2009 n. 7647).

Non vi sono margini di configurabilità del vizio di disparità di trattamento dedotto in relazione ai parametri utilizzati dall’amministrazione militare con quelli propri di altri soggetti pubblici e privati in subiecta materia: la comparazione invocata dall’appellante non ha alcun fondamento ove si consideri la “specialità” della normativa dettata per il servizio militare rispetto alla disciplina recata in materia “civile” dal dlgs n. 163/2001.

Passando poi ai profili sub punto c) appare doveroso qui richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale l’accertamento dei requisiti psico- fisici costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento dei fatti o da evidente illogicità dei fatti assunti, vizi, questi ultimi nella specie non rilevabili (cfr, ex multis, Cons. Stato se: IV 22/2/2004 n. 719).

D’altra parte in presenza di atti per così dire vincolati, è necessario che i destinatari siano messi in grado di comprendere gli elementi in base ai quali sono state operate le valutazioni e le relative determinazioni e nel caso di specie si evince agevolmente che.

l’Autorità sanitaria militare ha accertato la patologia in questione sulla scorta di esami ematologici;

è stata chiaramente indicata l’affezione clinica riscontrata all’appellante;

sussiste relazione causale tra detta patologia e le categorie di imperfezioni che sono causa di non idoneità di cui al D.M. citato e alla direttiva Tecnica dell’aprile del 2000 nonché l’incidenza della accertata “morbilità”.

L’appellante inoltre rileva una sorta di incompetenza a carico degli atti impugnati, atteso che altro soggetto (Marispedal La spezia) avrebbe dovuto assumere il giudizio sanitario in contestazione. ma il vizio non sussiste.

Invero, la disciplina invocata attiene al personale della Marina Militare e nella specie il OMISSIS è un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri; inoltre quello di Marispedal La Spezia è un giudizio medico legale sempre a valenza endoprocedimentale qui la non idoneità è stata assunta in via definitiva dalla commissione medica di seconda istanza che è organo di vertice in materia di giudizio attinenti l’accertamento della idoneità fisica dei militari.

Ritiene il Collegio di dover disattendere la richiesta avanzata in via subordinata dall’appellante di disporre eventuale altro esame medico- legale, ostando al riguardo il carattere irripetibile dell’accertamento sanitario svolto.

Invero, i requisiti psico - fisici devono essere posseduti unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica, giacchè la legittimità dei provvedimenti amministrativi devono essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento stesso (Cons. Stato Sez. IV 26/3/2012 n. 1767; idem 22/9/2007 n. 6603).

Inconfigurabile, infine si appalesa la pretesa risarcitoria pure fatta valere: l’assenza per le considerazioni sopra svolte, di una condotta contra legem a carico dell’Amministrazione procedente suscettibile di causare danno ingiusto preclude quale che sia richiesta di ristoro patrimoniale e non, mancando nella specie del tutto i requisiti richiesti dalla responsabilità aquiliana per colpa della P.A.

Conclusivamente l’appello, in quanto infondato, va respinto, con la precisazione che ogni altro profilo di doglianza qui non affrontato deve ritenersi non rilevante e comunque non idoneo a far mutare le prese conclusioni.

Sussistono, peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2015

Re: Deficit da G6PDH (c.d. favismo)

Inviato: lun set 21, 2015 11:20 pm
da panorama
STATO MAGGIORE DIFESA - Ispettorato Generale della Sanità Militare - (IGESAN/PS-15/X (28)

Direttiva applicativa per i soggetti con "deficit di G6PDH" ovvero c.d. soggetti "fabici".

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.

Re: Deficit da G6PDH (c.d. favismo)

Inviato: dom nov 15, 2020 8:39 pm
da panorama
Contatti IGESAN (Ispettorato Generale della Sanità Militare)
Via Santo Stefano Rotondo, 4
00184 - ROMA

PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it

Tel. 06/4691. 1

Re: Deficit da G6PDH (c.d. favismo)

Inviato: dom apr 10, 2022 5:28 pm
da panorama
La posto per notizia,

Il CdS accoglie la tesi.

risarcimento del danno conseguente ad illegittimità provvedimentale (proscioglimento dalla ferma ed il collocamento in congedo illimitato se la licenza straordinaria per convalescenza supera il periodo massimo previsto di 120 giorni)

N.B.: Cmq. consiglio di dare un’occhiata all’allegato