Domanda a prenotazione

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gr84

Domanda a prenotazione

Messaggio da gr84 »

Buongiorno a tutti i colleghi . Passo subito al quesito sperando che qualcuno possa aiutarmi: da qualche giorno ho effettuato tramite portale la richiesta di prenotazione per i reparti speciali. la domanda va a buon fine, deve essere solo "convalidata" con la carta Multiservizi e proprio lì sta il mio problema , io non ne sono in possesso , quindi per convalidarla e mandarla avanti teoricamente potrebbe bastare quella del maresciallo che lavora presso l'ufficio comando del mio reparto , cosa già accaduta con il mio collega qualche settimana fa , mentre nel mio caso chiede in continuazione il pin della carta .Quale potrebbe essere il problema ? Soluzioni in merito? Grazie a chiunque possa darmi una mano


panorama
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Re: Domanda a prenotazione

Messaggio da panorama »

Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa.

In pratica il ricorso riguarda un nostro collega CC.

- diniego accesso documenti amministrativi ( istanze di prenotazione ).
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Il CdS precisa (qui sotto alcuni brani):

1) - Considerato che l’appello proposto è infondato, il che esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del medesimo, articolate dall’appellato con la memoria del 28 marzo 2018;

2) - Considerato che la partecipazione dell’attuale appellato alla “espressione di gradimento” con prenotazione per eventuale trasferimento
- legittima il medesimo, ove il trasferimento non intervenga,
- ad effettuare l’accesso alle corrispondenti “prenotazioni” effettuate da altri colleghi ed ai nominativi dei colleghi effettivamente trasferiti;

3) - Ritenuto che l’esercizio del diritto di accesso nel caso di specie,
- volto a tutelare la posizione di interesse legittimo della quale il militare è titolare,
- non si caratterizza come una attività di controllo generalizzato dell’attività amministrativa,
- ma solo quale verifica ex post di quanto effettuato dall’amministrazione con finalità di tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive;

4) - Ritenuto, infine, che l’amministrazione, una volta che
- anche in considerazione delle prenotazioni effettuate dai militari -
- procede ad assegnare loro nuove sedi per trasferimento,
- pone chiaramente in essere un procedimento amministrativo (in relazione agli atti del quale il diritto di accesso, per le ragioni già esposte, è esercitabile e consentibile);

N.B.: Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201802209
- Public 2018-04-12 -


Pubblicato il 12/04/2018

N. 02209/2018 REG. PROV. COLL
N. 01750/2018 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2018, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Fabio Alt.., rappresentato e difeso dall'avvocato Filomena Pellicano', con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Falcone in Reggio Calabria, via Arghillà, 62 - Villa San Giuseppe;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZ. I BIS n. 12786/2017, resa tra le parti, concernente
diniego accesso documenti amministrativi;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fabio Alt..;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Fabio Borioni su delega di Filomena Pellicanò e l'Avvocato dello Stato Gaetana Natale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 Cpa;

Considerato che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso dell’appellato Fabio Alt.. e, per l’effetto, ha ordinato all’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti, e precisamente “alla lista nominativa di tutte le prenotazioni effettuate dai colleghi (con relativa data di presentazione della domanda) in relazione alla procedura alla quale l’esponente ha partecipato per la sede di Reggio Calabria”, nonché ai nominativi dei colleghi la cui domanda per la predetta sede è stata accolta;

Rilevato che il Ministero della difesa ha articolato, quali motivi di appello (come desumibili dalle pagg. 3-6 ricorso):

che, in ragione della particolarità di quanto effettuato dall’amministrazione – e cioè attività che non costituisce una procedura selettiva ma solo una “valutazione complessiva delle qualità dei militari prenotati” - ne consegue che “l’originaria istanza di accesso non può che essere considerata preordinata ad esercitare un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione”;

che l’istanza di accesso non poteva trovare accoglimento in quanto il caso in esame non è “riconducibile ad un procedimento amministrativo tipico”;

Considerato che l’appello proposto è infondato, il che esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del medesimo, articolate dall’appellato con la memoria del 28 marzo 2018;

Considerato che la partecipazione dell’attuale appellato alla “espressione di gradimento” con prenotazione per eventuale trasferimento legittima il medesimo, ove il trasferimento non intervenga, ad effettuare l’accesso alle corrispondenti “prenotazioni” effettuate da altri colleghi ed ai nominativi dei colleghi effettivamente trasferiti;

Ritenuto che l’esercizio del diritto di accesso nel caso di specie, volto a tutelare la posizione di interesse legittimo della quale il militare è titolare, non si caratterizza come una attività di controllo generalizzato dell’attività amministrativa, ma solo quale verifica ex post di quanto effettuato dall’amministrazione con finalità di tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive;

Rilevato che non sussistono, nel caso di specie, particolari ragioni di riservatezza eventualmente prevalenti sull’esercizio del diritto di accesso con finalità di tutela;

Ritenuto, infine, che l’amministrazione, una volta che - anche in considerazione delle prenotazioni effettuate dai militari - procede ad assegnare loro nuove sedi per trasferimento, pone chiaramente in essere un procedimento amministrativo (in relazione agli atti del quale il diritto di accesso, per le ragioni già esposte, è esercitabile e consentibile);

Ritenuto, peraltro, che la eventuale natura non procedimentale dell’attività non è comunque di ostacolo al diritto di accesso che, sussistendone i presupposti, può esser rivolto verso qualsiasi documento amministrativo (e tale natura hanno gli atti oggetto dell’istanza di accesso);

Ritenuto, pertanto, di dovere rigettare l’appello, stante la sua infondatezza, e, per l’effetto, di confermare la sentenza impugnata, con regolazione delle spese conseguente alla soccombenza nel presente grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa (n. 1750/2018 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Ministero della Difesa appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza Filippo Patroni Griffi





IL SEGRETARIO
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