Citazione come testi da parte di Avvocati
Inviato: dom lug 26, 2015 8:59 am
Spero di fare cosa gradita a molti colleghi.
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Domanda:
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Si verifica da diverso tempo che gli Avvocati previa autorizzazione della Procura / Tribunale citano direttamente il personale dell'Arma CC. come teste per fatti penali o per incidenti stradali, oltre che nella propria Regione anche fuori Regione distante molti Km di distanza dalla sede ordinaria di servizio.
A tal riguardo gradirei avere notizie e riferimenti normative se ciò è possibile oppure no, poiché alcuni colleghi dicono che la citazione ricevuta dall'avvocato non è valida poiché deve essere la Procura o Tribunale a dover citare il militare.
Ciò perché: se la citazione viene da parte dell'Avvocato sarà lo stesso a dover eventualmente provvedere al pagamento di tutte le spese di viaggio, vitto ed eventualmente alloggio cosa che poi si farà rimborsare dall'assistito, mentre, se la citazione avviene da parte dell'A.G. si ha diritto al foglio di viaggio, anticipi e relative spese collegate, oltre naturalmente al compenso per il lavoro di straordinario in considerazione che sono fatti attinenti al servizio.
Altra domanda che pongo è: nel caso la citazione diretta ricevuta da parte dell'Avvocato previa autorizzazione dall'A.G., spettano ugualmente il certificato di viaggio, lo straordinario, il forfettario, gli anticipi e quant'altro da parte del Nucleo Comando o da parte della Sezione Amministrativa Provinciale?
Inoltre, per essere valida la citazione dell'Avvocato deve contenere espressamente nell'atto ricevuto il decreto autorizzativo del Giudice?
Inoltre, sempre alla citazione diretta dall'Avvocato sia essa autorizzata dall'A.G. sia che non sia stata richiesta l'autorizzazione, il giorno (ambito locale) o i giorni (per coloro che si recano fuori regione) sono considerati ugualmente come servizio?
Resto in attesa di una gentile risposta.
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Risposta:
Gentile App. Sc. ......,
le rappresentiamo che, se è chiamato a testimoniare per FATTI NON INERENTI AL SERVIZIO dovrà fare riferimento alla Pubblicazione del Comando Generale n. C-14 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi" che, trattando la licenza per gravi motivi, prevede che:
• tra i motivi che potrebbero dare titolo al beneficio, è espressamente prevista anche la “comparizione dinanzi all’Autorità giudiziaria in procedimenti civili e penali per fatti non connessi al servizio, in qualità di testimone, indagato, imputato, persona offesa dal reato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, attore o convenuto”.
Per FATTI INERENTI AL SERVIZIO al militare é rilasciato il foglio di viaggio, con riferimento a località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.
Infatti, la Direzione di Amministrazione del Comando Generale ha diramato ai Comandi di Corpo la circolare n. 6/2/89-6 datata 15 marzo 2007 (non disponibile sul portale Leonardo) con allegata la nota del Ministero della Giustizia dove, tra l’altro, si precisa che “ ai dipendenti pubblici che si spostano per rendere testimonianza innanzi ad un giudice per fatti inerenti al servizio, spetta il rimborso delle spese e le indennità previste dagli articoli 45-46 del d.p.r. 115/02, che sono da ritenersi a carico della parte pubblica (pubblico ministero) o privata (imputato/difesa o parte civile), fatta salva, poi, l’integrazione – art. 48 – sino al completamento dell’ordinario trattamento di trasferta da ritenersi a carico dell’amministrazione di appartenenza a prescindere dalla parte che abbia provocato la convocazione”.
Pertanto, in questi casi, al militare é rilasciato il certificato di viaggio (cosiddetto foglio di viaggio) con riferimento a località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.
La Pubblicazione C-14 è consultabile sul portale Leonardo
Per ciò che concerne la citazione di testimoni, occorre far riferimento all’art. 468 c.p.p. dove viene chiarito che le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni devono, pena l’inammissibilità, depositare in cancelleria la lista testi con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.
Soggiungiamo inoltre che, ogni citazione deve essere autorizzata con Decreto, da parte del Presidente del Tribunale o della Corte di Assise.
Le modalità con le quali vengono effettuate le notifiche sono disciplinate, invece, dall’art. 250 c.p.c. che, con particolare riferimento ai difensori, stabilisce che “L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.”
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Domanda:
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Si verifica da diverso tempo che gli Avvocati previa autorizzazione della Procura / Tribunale citano direttamente il personale dell'Arma CC. come teste per fatti penali o per incidenti stradali, oltre che nella propria Regione anche fuori Regione distante molti Km di distanza dalla sede ordinaria di servizio.
A tal riguardo gradirei avere notizie e riferimenti normative se ciò è possibile oppure no, poiché alcuni colleghi dicono che la citazione ricevuta dall'avvocato non è valida poiché deve essere la Procura o Tribunale a dover citare il militare.
Ciò perché: se la citazione viene da parte dell'Avvocato sarà lo stesso a dover eventualmente provvedere al pagamento di tutte le spese di viaggio, vitto ed eventualmente alloggio cosa che poi si farà rimborsare dall'assistito, mentre, se la citazione avviene da parte dell'A.G. si ha diritto al foglio di viaggio, anticipi e relative spese collegate, oltre naturalmente al compenso per il lavoro di straordinario in considerazione che sono fatti attinenti al servizio.
Altra domanda che pongo è: nel caso la citazione diretta ricevuta da parte dell'Avvocato previa autorizzazione dall'A.G., spettano ugualmente il certificato di viaggio, lo straordinario, il forfettario, gli anticipi e quant'altro da parte del Nucleo Comando o da parte della Sezione Amministrativa Provinciale?
Inoltre, per essere valida la citazione dell'Avvocato deve contenere espressamente nell'atto ricevuto il decreto autorizzativo del Giudice?
Inoltre, sempre alla citazione diretta dall'Avvocato sia essa autorizzata dall'A.G. sia che non sia stata richiesta l'autorizzazione, il giorno (ambito locale) o i giorni (per coloro che si recano fuori regione) sono considerati ugualmente come servizio?
Resto in attesa di una gentile risposta.
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Risposta:
Gentile App. Sc. ......,
le rappresentiamo che, se è chiamato a testimoniare per FATTI NON INERENTI AL SERVIZIO dovrà fare riferimento alla Pubblicazione del Comando Generale n. C-14 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi" che, trattando la licenza per gravi motivi, prevede che:
• tra i motivi che potrebbero dare titolo al beneficio, è espressamente prevista anche la “comparizione dinanzi all’Autorità giudiziaria in procedimenti civili e penali per fatti non connessi al servizio, in qualità di testimone, indagato, imputato, persona offesa dal reato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, attore o convenuto”.
Per FATTI INERENTI AL SERVIZIO al militare é rilasciato il foglio di viaggio, con riferimento a località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.
Infatti, la Direzione di Amministrazione del Comando Generale ha diramato ai Comandi di Corpo la circolare n. 6/2/89-6 datata 15 marzo 2007 (non disponibile sul portale Leonardo) con allegata la nota del Ministero della Giustizia dove, tra l’altro, si precisa che “ ai dipendenti pubblici che si spostano per rendere testimonianza innanzi ad un giudice per fatti inerenti al servizio, spetta il rimborso delle spese e le indennità previste dagli articoli 45-46 del d.p.r. 115/02, che sono da ritenersi a carico della parte pubblica (pubblico ministero) o privata (imputato/difesa o parte civile), fatta salva, poi, l’integrazione – art. 48 – sino al completamento dell’ordinario trattamento di trasferta da ritenersi a carico dell’amministrazione di appartenenza a prescindere dalla parte che abbia provocato la convocazione”.
Pertanto, in questi casi, al militare é rilasciato il certificato di viaggio (cosiddetto foglio di viaggio) con riferimento a località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.
La Pubblicazione C-14 è consultabile sul portale Leonardo
Per ciò che concerne la citazione di testimoni, occorre far riferimento all’art. 468 c.p.p. dove viene chiarito che le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni devono, pena l’inammissibilità, depositare in cancelleria la lista testi con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.
Soggiungiamo inoltre che, ogni citazione deve essere autorizzata con Decreto, da parte del Presidente del Tribunale o della Corte di Assise.
Le modalità con le quali vengono effettuate le notifiche sono disciplinate, invece, dall’art. 250 c.p.c. che, con particolare riferimento ai difensori, stabilisce che “L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.”