montalbano1966 ha scritto:Salve a tutti, sono un brig. arruolato giugno 1984 in avanzamento a capo. nell'ottobre 2012 ho avuto un incidente in moto, in itinere, con una brutta frattura piatto tibiale, sono stato operato e ho fatto 13 mesi di convalescenza, sono rientrato in servizio perchè giudicato idoneo da cmo, devo dire dopo mia insistenza loro non volevano farmi rientrare. a febbraio 2015 sono stato rioperato per la rimozione dei ferri e viti che mi avevano messo e tuttora sono in convalescenza, preciso che l'infermita' è stata gia riconosciuta causa di servizio .ora sono preoccupato perchè continuo ad avere problemi al ginocchio e quindi vorrei sapere come comportarmi; se supero i 2 anni di conv. mi possono riformare???? e se succede cosa rischio? Ringrazio quanti potranno chiarirmi le idee-
=== RICOVERO IN LUOGO DI CURA
I periodi di ricovero in luogo di cura devono essere computati sia per il
raggiungimento del limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria sia ai
fini del collocamento in aspettativa.
Tanto premesso, i commi 2 e 3 degli artt. 14 e 16 dei DD.PP.RR. nn. 394/95
e 395/95 dispongono, rispettivamente, che il periodo di ricovero in luogo di
cura dovuto a ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato
ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa e che, fino a
completa guarigione clinica, i periodi di assenza del militare dovuti a ferite o
lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità
assoluta, non vanno considerati ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa.
Si richiama l’attenzione sul fatto che tali assenze rientrano comunque nel
conteggio dei 45 giorni di licenza straordinaria. Pertanto, soltanto i giorni che
superano il tetto massimo dei 45 giorni non dovranno essere computati nel
periodo massimo di aspettativa.
Al riguardo, si precisa che la posizione di stato del personale militare interessato
deve essere definita collocando il medesimo in aspettativa d’ufficio per il periodo
eccedente il richiamato tetto massimo di 45 giorni. Cio’ a prescindere dalla
circostanza che tale periodo di assenza dal servizio, per la natura della patologia cui
si riferisce, non sia computabile ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa fruibile in un quinquennio.