ART. 52 R.D.M.

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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alfaomega033
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ART. 52 R.D.M.

Messaggio da alfaomega033 »

Gentilissimi Avvocato ed Amministratori tutti, sulla scorta della sentenza del T.A.R. Calabria qui integralmente riportata, è FATTO OBBLIGO ad un Militare coinvolto in un incidente stradale in servizio e quindi con veicolo militare, regolarmente rilevato da un Organo di Polizia e regolarmente conosciuto dall'Amministrazione di appartenenza del Militare medesimo, comunicare a norma dell'art. 52 RDM una formale denuncia-querela sporta entro i tre mesi previsti contro "ignoti" per il reato di lesioni, omissione di soccorso e danneggiamento?
Inoltre, se il Militare ancor prima di presentare denuncia querela, nella relazione di servizio inerente al sinistro presentata pochi giorni dopo l'evento abbia scritto e fatto quindi presente che per tale sinistro stradale si faceva riserva di presentare formale denuncia-querela contro "ignoti"..., può essere passibile di contestazione del succitato art. 52 RDM se questi omette o ritarda di comunicare alla propria Aministrazione di appartenenza l'aver presentato in data "x" denuncia-querela contro "ignoti" ecc.....presso la procura della repubblica per il tramite dell'ufficio di polizia procedente?
Personalmente ritengo che in entrambi i casi (l'aver omesso o ritardato la comunicazione alla Amministrazione di appartenenza) non può costituire illecito disciplinare in relazione all'enunciato dell'art. 52 RDM, poichè, non ricorre la disposizione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del “Regolamento di Disciplina Militare”, che richiede la comunicazione di eventi in cui il militare “fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, trattandosi nel caso di specie di una denuncia-querela sporta contro "ignoti" e quindi che riflessi può avere sul servizio?.-
Infine, è possibile riportare una sentenza T.A.R. o un eventuale analogo episodio onde poter approfonditamente acquisire le informazioni giuridiche richieste?
Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire.-


alfaomega033
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Re: ART. 52 R.D.M.

Messaggio da alfaomega033 »

Questa la sentenza del T.A.R. Calabria riportata in altro post...

N. 00321/2009 REG.SEN.
N. 01086/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2002, proposto da:
M… R…, rappresentato e difeso dagli avv. ….., con domicilio eletto presso …., in Catanzaro, via Crispi, n. ;
contro
-Comando Regionale Carabinieri Calabria, in persona del Comandante pro-tempore;
-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. …… del 31.1.2002, emesso dal Comandante del Reparto Regione Calabria, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione del rimprovero;
- del provvedimento prot. ….. del 27.5.2002 del Comando Regione Carabinieri Calabria di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento disciplinare prot. …. del 31.1.2002;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 30/01/2009, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con atto notificato in data 26.7.2002 e depositato in data 1.8.2002, il ricorrente, appuntato dei Carabinieri, assegnato al R…. C….. della Calabria, con la qualifica di autista in servizio presso ……, premetteva che, dopo aver regolarmente comunicato che, in data 19.10.2001, aveva sporto denunzia-querela nei confronti del proprio vicino per motivi inerenti rapporti condominiali, si vedeva recapitare la nota prot. n. ….. del 14.1.2002, con cui il Comandante del Reparto Regione Carabinieri Calabria gli muoveva contestazione di addebiti per violazione dell’art. 52 n. 5 , lett. b) del Regolamento di Disciplina Militare, “per non aver sollecitamente comunicato al Comando di appartenenza eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi nel servizio”.
Precisava che, alle suddette contestazioni, aveva compiutamente controdedotto, insistendo in particolare, nel rilievo secondo cui nessuna violazione dell’art. 5 RDM potesse essere ipotizzabile nel caso di specie, atteso che la vicenda occorsa con il vicino, da cui era scaturita la denuncia-querela , a suo avviso, non sarebbe stata suscettibile di avere “riflessi sul servizio”.
Lamentava che il procedimento disciplinare si concludeva con l’epigrafato provvedimento del 31.1.2002, con cui gli veniva irrogata la sanzione disciplinare del “rimprovero”, che veniva poi confermato con l’epigrafato provvedimento del 27.5.2002 del Comandante del Comando Regione Carabinieri di Calabria, di rigetto del ricorso gerarchico interposto dal ricorrente.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
-violazione e/o falsa applicazione art. 32, comma 5, lett. B) del Regolamento di disciplina militare- eccesso di potere per difetto e/o erroneità dei presupposti- travisamento dei fatti – difetto di motivazione e perciò violazione art. 3 l. 241/90- violazione dei principi in materia di procedimento disciplinare.
Ad avviso dell’esponente, la vicenda in questione (proposizione di una querela nei confronti di un vicino di casa per motivi condominali) non sarebbe dovuta essere comunicata al Comando di appar-tenenza, in quanto estranea all’ambito dei fatti “che possono avere riflessi sul servizio”, come previ-sto dalla norma applicata, trattandosi, all’evidenza, di un contrasto di natura privata.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 12.8.2002, si costituiva formalmente l’intimata amministrazione, che, con nota del 11/09/2002, depositava la documentazione del caso.
Con memoria depositata in data 20.1.2009, la difesa erariale insisteva per la legittimità dell’operato dell’amministrazione intimata.
Con memoria depositata in data 29.1.2009, il ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.
Alla pubblica udienza del giorno 30.1.2009, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. Viene impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico emesso dal Comandante del Comando Regione Calabria avverso l’atto con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione del “rimprovero”, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Disciplina Militare, per violazione dell’art. 52 n. 5 , lett. b) del medesimo Regolamento, per non aver tempestivamente comunicato al Comando di appartenenza, che, in data 19.10.2001, aveva sporto denunzia-querela nei confronti del proprio vicino per motivi afferenti a rapporti condominiali.
Ad avviso dell’esponente, la vicenda in questione (proposizione di una querela nei confronti di un vicino di casa per motivi condominali) non sarebbe dovuta essere comunicata al Comando di appartenenza, in quanto estranea all’ambito dei fatti “che possono avere riflessi sul servizio”, come previsto dalla norma applicata, trattandosi, all’evidenza, di un contrasto di natura privata.
2. Il D.P.R. 18 luglio 1986, n.545 costituisce il “Regolamento della Disciplina Militare”, emanato in esecuzione dell’articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante “Norme di principio sulla disciplina militare”, inerenti i fondamenti delle istituzioni militari, i doveri dei militari e l’esercizio dei loro diritti, le norme di comportamento e di servizio, le sanzioni disciplinari e le ricompense.
La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni di stato, codificate in legge, e sanzioni disciplinari di corpo, che sono invece regolate dal precitato “Regolamento di Disciplina Militare”, entro i limiti stabiliti dagli articoli 14 e 15 della suddetta legge n. 382 del 1978.
In particolare, le sanzioni disciplinari di corpo irrogabili agli appartenenti ai corpi militari, vengono graduate, dall’articolo 14 della legge n. 382 del 1978 in quattro misure di gravità crescente: richiamo verbale, rimprovero scritto, consegna, consegna di rigore, mentre l’art. 57 del Regolamento ne stabilisce i presupposti: “costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo ogni violazione dei doveri di servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all’emanazione di un ordine”.
Il successivo art. 60 del D.P.R. n.545 del 1986 detta i criteri per irrogare le sanzioni disciplinari di corpo, le quali “devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa … considerando i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età e l’anzianità di servizio”, punendo con maggior rigore “le infrazioni intenzionali”, mentre l’art.63 disciplina la fattispecie specifica del “rimprovero”, consistente in una “dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo”.
Nelle citate norme di servizio, contenute nel capo II del titolo V del suddetto regolamento approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, trova collocazione l’art. 52, comma 5°, il quale stabilisce :
“Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:
a ) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b ) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.
Invero, l’art. 52 del D.P.R. n. 545 del 1986, nel suo insieme, riguarda le ipotesi di assenza forzata dal servizio (o di impossibilità di rientrare in servizio) del militare, stabilendo che il militare medesimo è tenuto a dare tempestiva informazione dell’impossibilità di presentarsi in servizio, per malattia o altre cause impeditive e, in simile quadro, il quinto ed ultimo comma si pone alla stregua di una “norma di chiusura”, in ordine alle varie possibilità di assenza o impeditive del servizio.
Osserva altresì il Collegio che, in particolare, la lettera b) del comma 5° del precitato art. 52 del D.P.R. n. 545 del 1986 disciplina una condotta a fattispecie aperta, che, però, deve integrare una lesione dell’obbligo di comunicazione in misura pari a quella delle altre condotte a fattispecie tipica (cfr.: T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 5.7.2006, n. 2690).
Tale ricostruzione normativa trova avallo nella teoria che sostiene che, se nell’ordinamento di tutte le pubbliche amministrazioni, vige la regola della tipicità delle sanzioni amministrative e, in sostanza, il principio “nulla poena sine lege”, non altrettanto vale per la determinazione delle infrazioni, le quali possono essere anche individuate sulla base di norme non scritte e soggette ad un perenne divenire.
Nel giudizio disciplinare, in definitiva, l’Amministrazione ha una riconosciuta ed ampia potestà cognitiva tanto da potersi affermare che la regola della vicenda all’esame è individuata nel momento in cui la si applica.
Ciò, fermo restando che il potere discrezionale di cui è titolare l’Amministrazione militare “per non tradursi in arbitrio, deve essere sindacabile dal Giudice amministrativo sotto i profili della completezza e della logicità della motivazione e dell’eventuale travisamento dei presupposti” (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, 13.12.2005, n. 1296).
Quanto al criterio di proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta, giova precisare – in conformità, peraltro, al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto - che il giudizio dell'Amministrazione nel procedimento disciplinare si svolge con una larga discrezionalità in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, sicchè, in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il Giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell'amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all'inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente (sent. 15 maggio 1998 n. 1026; Cons. Stato, sez. VI, 10-05-1996, n. 670; Cons. Stato, sez. V, 1-12-1993, n. 122; Cons. Stato, sez. IV, 16-01-1990, n. 21; Cons. Stato, sez. I, par. 10-06-1992, n. 506).
3. Orbene, secondo i precitati principi, la sanzione del “rimprovero” va irrogata in base all’asserita violazione di un dovere di informazione affidato al convincimento dell’interprete, chiamato a fare applicazione di norme deontologiche, morali o di costume sociale.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, nel caso in questione, appare errata la riconduzione dell’episodio censurato alla fattispecie - sia pure aperta - di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del “Regolamento di Disciplina Militare”.
Invero, dalla motivazione addotta a sostegno del rimprovero inflitto al ricorrente non è dato comprendere, ben al di là del contestato difetto di motivazione, per quali ragioni l’omessa tempestiva comunicazione in ordine alla querela sporta nei confronti di un vicino di casa per ragioni condominiali, possa avere effetti diretti “riflessi sul servizio”, integrando così l’ipotesi normativa in discorso.
In altri termini, sembra al Collegio che il provvedimento impugnato abbia attribuito al militare ricorrente un comportamento omissivo, obiettivamente configuratosi, senza spiegare peraltro perché l’episodio in questione dovesse essere soggetto a comunicazione obbligatoria.
Ed invero, la disposizione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del “Regolamento di Disciplina Militare”, che richiede la comunicazione di eventi in cui il militare “fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, sembra, nella prima ipotesi, considerare il militare nella condizione di colui che abbia subito l’evento, mentre, nella seconda ipotesi, sembra attribuire all’apprezzamento dell’interessato la prima valutazione circa la possibilità che l’evento possa avere riflessi sul servizio, e lo stesso debba essere conseguentemente comunicato.
La proposta lettura della norma di servizio si rivela così compatibile con il principio di legalità, che, da una parte, deve sempre governare il potere disciplinare -a maggior ragione quando ricorra la già evidenziata atipicità delle infrazioni disciplinari- e che, dall’altra parte, consente che la legge possa imporre limitazioni all’esercizio dei diritti, ma con le garanzie riconosciute a tutti i cittadini dalla Costituzione (cfr., in tal senso, l’articolo 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382 sulla disciplina militare) nella loro massima potenziale ampiezza, salvi i limiti posti dalla stessa norma costituzionale o da altre norme dell’ordinamento giuridico dello Stato.
In un siffatto quadro interpretativo, la querela sporta dal ricorrente avverso il vicino di casa per ragioni condominiali non può che integrare una vicenda obiettivamente compatibile con la prestazione del servizio in un corpo armato: il che la sottrae “a priori” a qualsiasi procedimento autorizzatorio.
Giova, inoltre, ricordare, in proposito, che la circolare prot. nr. 25000 del 20.7.95, nel disciplinare le ipotesi di “segnalazioni al comando generale di fatti”, indica quelli “di notevole importanza”, perché, ad es., “rivestono carattere di particolare gravità o sono lesivi del prestigio del corpo” (pag. 3), oppure indica fattispecie ben diverse da quella qui in discussione, quali rivestire la qualità di indagato, etc. (cfr. a pag. 5 e 6 della stessa circolare).
Anche la successiva circolare prot. n. 229000/P/3 del 20.6.96, nell’intento di “scremare” le troppe segnalazioni, a pag. 2, precisa che le circostanze da segnalare sono soltanto quelle che, “fin dalla fase delle indagini preliminari, appaiano idonee a produrre notevole risonanza nell’opinione pubblica per l’obiettiva gravità delle ipotesi di reato in corso di accertamento”: e non sembra proprio corrispondere a tanto il caso sub esame.
Ne consegue la fondatezza delle doglianze svolte dal ricorrente, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato di reiezione del ricorso gerarchico avverso l’atto di irrogazione della sanzione disciplinare del “rimprovero”.
4. Per ragioni di completezza espositiva, va, comunque, precisato che l’ art. 52 del D.P.R. 18.7.86 n. 545 impone che “il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente…b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, privilegiando così, da un lato, un rigido criterio di gerarchia e, dall’altro, un principio di “sollecita” tempestività.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta aver presentato la propria segnalazione al Comandante dell’A……, cioè all’Autorità in linea gerarchica direttamente legittimata alla ricezione, ma non certo in modo “sollecito”, come correttamente ritenuto dalla P.A., che ha, infatti, evidenziato che, benché la querela nei confronti del vicino risulta essere stata sporta in data 19.10.2001, la relativa comunicazione risulta essere stata resa dal ricorrente in data 9.1.2002, cioè dopo quasi tre mesi, non assumendo alcun rilievo, al riguardo, eventuali informazioni rese verbalmente dal ricorrente in conversazioni per le vie brevi, cui accenna negli atti difensivi.
Conseguentemente, l’Amministrazione, ricevuta la segnalazione circa la querela proposta dal ricorrente, ha, presumibilmente, provveduto a verificare se effettivamente un procedimento penale era stato attivato e a quale punto di definizione si trovasse, e, una volta espletata tale necessaria fase di accertamento preliminare sulle circostanze di fatto, in tempi assolutamente fisiologici e, anzi, anche piuttosto celeri - compatibilmente con la struttura fortemente gerarchizzata che caratterizza il Comando dei Carabinieri- ha attivato il procedimento disciplinare inviando contestazione di addebiti del 14.1.2002, nel complesso in coerenza con i termini previsti dalla circolare I/1/2000 del 12.5.2000.
In conclusione, il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento e per l’effetto vanno annullati il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico congiuntamente a tutti gli altri atti del procedimento disciplinare.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico congiuntamente a tutti gli altri atti del procedimento disciplinare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2009
alfaomega033
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Re: ART. 52 R.D.M.

Messaggio da alfaomega033 »

...alla data odierna nonostante non vi sia alcuna risposta al quesito dovuto sicuramente alla meritata pausa estiva, non riesco ancora a giustificarmi quali possano essere i riflessi sul servizio, che la vicenda e quindi l'aver sporto formale denuncia-querela contro "ignoti" e nel termine previsto dei 90 gg dalla data dell'evento rovinoso incidentistico, in relazione all'art. 52 comma 5 paragrafo b) R.D.M...
alfaomega033
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Re: ART. 52 R.D.M.

Messaggio da alfaomega033 »

...mi rivolgo ancora una volta al gentilissimo Avv. Giorgio CARTA affinchè possa entrare nel merito del quesito qui sopra posto al fine di sciogliere questo increscioso dubbio o errore interpretativo dell'art. 52 comma 5 lettera b) del R.D.M....
geco04

Re: ART. 52 R.D.M.

Messaggio da geco04 »

alfaomega033 ha scritto:...alla data odierna nonostante non vi sia alcuna risposta al quesito dovuto sicuramente alla meritata pausa estiva, non riesco ancora a giustificarmi quali possano essere i riflessi sul servizio, che la vicenda e quindi l'aver sporto formale denuncia-querela contro "ignoti" e nel termine previsto dei 90 gg dalla data dell'evento rovinoso incidentistico, in relazione all'art. 52 comma 5 paragrafo b) R.D.M...
Ciao alfaomega33
Sono un maresciallo dell'Arma CC ed ho letto sul forum la tua vicenda in merito al sinistro stradale militare. Ti scrivo perché anche io in qualità di capo equipaggio di automezzo militare coinvolto in sinistro stradale sono attualmente sottoposto a procedimento disciplinare (unitamente all'App.Sc. conducente del predetto veicolo militare) per violazione dell'art.748 comma 5 lett.b) T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (ex art.52 co.5 lett.b) RDM), poiché non ho comunicato di aver proposto denuncia-querela nei confronti della controparte.
Poiché devo produrre le controdeduzioni, ti sarei grato se mi indicassi eventuali ulteriori giustificazioni da addurre in quanto sul forum risulta presente la sola sentenza del TAR di Calabria. A tal riguardo vorrei sapere se ci sono stati eventuali pronunciamenti in merito al nostro comune caso di specie.
Ti ringrazio anticipatamente per la tua collaborazione.
alfaomega033
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Re: ART. 52 R.D.M.

Messaggio da alfaomega033 »

geco04 ha scritto:
alfaomega033 ha scritto:...alla data odierna nonostante non vi sia alcuna risposta al quesito dovuto sicuramente alla meritata pausa estiva, non riesco ancora a giustificarmi quali possano essere i riflessi sul servizio, che la vicenda e quindi l'aver sporto formale denuncia-querela contro "ignoti" e nel termine previsto dei 90 gg dalla data dell'evento rovinoso incidentistico, in relazione all'art. 52 comma 5 paragrafo b) R.D.M...
Ciao alfaomega33
Sono un maresciallo dell'Arma CC ed ho letto sul forum la tua vicenda in merito al sinistro stradale militare. Ti scrivo perché anche io in qualità di capo equipaggio di automezzo militare coinvolto in sinistro stradale sono attualmente sottoposto a procedimento disciplinare (unitamente all'App.Sc. conducente del predetto veicolo militare) per violazione dell'art.748 comma 5 lett.b) T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (ex art.52 co.5 lett.b) RDM), poiché non ho comunicato di aver proposto denuncia-querela nei confronti della controparte.
Poiché devo produrre le controdeduzioni, ti sarei grato se mi indicassi eventuali ulteriori giustificazioni da addurre in quanto sul forum risulta presente la sola sentenza del TAR di Calabria. A tal riguardo vorrei sapere se ci sono stati eventuali pronunciamenti in merito al nostro comune caso di specie.
Ti ringrazio anticipatamente per la tua collaborazione.
Siamo alle solite, mi mandi in MP il suo numero di telefono e le darò tutte le indicazioni che le servono, tuttavia le anticipo già che, se con la denuncia-querela NON ha denunciato l'Arma od un militare (quindi autodenunzia) non era tenuto a dare alcuna comunicazione al proprio Comando di appartenenza poichè trattasi di tutela dei propri diritti e dunque a carattere pressochè civilistico-infortunistico.
La vicenda comunque non riguardava me...
Alfaomega033.-
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