Naufragio della nave da crociera.
Inviato: mer mag 06, 2015 10:52 am
SENTENZA ,sede di FIRENZE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500663 - Public 2015-04-23 -
N. 00663/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati F. G. e I. U., con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di concessione di encomio datati 8.5.2012, notificati con verbale del …...12 a OMISSIS, del …….12 a OMISSIS e del ……..12 a OMISSIS , nonché del parere negativo prot. 611/12, espresso dalla Commissione Centrale per le Ricompense nella seduta del 30.4.12 e notificato ai ricorrenti contestualmente alla notifica degli attestati di concessione degli encomi, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti prestano servizio quali assistenti OMISSIS presso la Polizia di Stato e il 13 gennaio 2012, in occasione del naufragio della nave da crociera Costa Concordia, sono stati protagonisti delle prime operazioni di soccorso. In ragione di ciò, il Questore di OMISSIS ha formulato proposta per la loro promozione per merito straordinario ai sensi dell’art. 72 del d.p.r. 28 ottobre 1985, n. 782. La proposta è stata rifiutata, concedendo ai ricorrenti il solo encomio, a seguito del parere espresso dalla Commissione centrale per le ricompense (in seguito: “Commissione”) nella seduta del 30 aprile 2012, la quale ha rilevato che le operazioni di soccorso ed i singoli interventi di salvataggio, pur svolti in un contesto delicato e rischioso, non avrebbero evidenziato situazioni di concreto pericolo di vita per i ricorrenti, mentre i positivi risultati ottenuti in termini di salvataggio delle persone sarebbero frutto dell’attività espletata anche da altri enti impegnati nelle primissime fasi del naufragio. E’ stata quindi ritenuta maggiormente adeguata la concessione dell’encomio.
I decreti del Capo della Polizia che concedono l’encomio in luogo della promozione, unitamente al parere negativo della Commissione, sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 14 agosto 2012 e depositato il18 settembre 2012, lamentando che il decreto di diniego sarebbe sprovvisto di motivazione, e ove si ritenesse che le ragioni del rifiuto possano dedursi dal parere negativo della Commissione, ebbene quest’ultimo sarebbe viziato a sua volta per difetto di motivazione, nonché per travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta insussistenza del pericolo di vita per i ricorrenti. Questi infatti sarebbero stati gli unici ad operare nella zona “a dritta” della nave che avrebbe potuto rovesciarsi proprio su quel lato, e sarebbe quindi illogico porre sullo stesso piano il loro intervento e quello degli altri soccorritori. La Commissione non avrebbe tenuto nel debito conto tale circostanza e pertanto i ricorrenti chiedono l’annullamento dei provvedimenti impugnati e che venga ordinato all’Amministrazione di compiere una nuova valutazione che ne tenga conto.
Si è costituita l’Avvocatura dello stato per l’Amministrazione intimata negando che gli atti siano viziati poiché i ricorrenti, nell’opera di soccorso, sarebbero stati aiutati anche da Vigili del Fuoco e militari della Guardia di Finanza, e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
All’udienza del 25 marzo 2015 la causa stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
Il Collegio ribadisce l’orientamento costante della giurisprudenza secondo cui la promozione per merito straordinario ha carattere eccezionale in quanto costituisce una deroga all’ordinario principio di concorsualità per l’accesso ai pubblici impieghi (T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 23 novembre 2006, n. 1575; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 17 luglio 2008 , n. 1768); principio valido – secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale – anche per le progressioni verticali di carriera. L’attività amministrativa in materia, peraltro, non è espressione di discrezionalità tecnica in senso proprio in quanto nella fattispecie non è richiesta l’applicazione di scienze tecniche al fine di esaminare e valutare i fatti; essa costituisce piuttosto manifestazione di ampia discrezionalità amministrativa sfociante nel merito, tendente a raffrontare l’operato del personale con i presupposti stabiliti dalla vigente normativa, ed è censurabile per vizi di arbitrarietà, manifesta illogicità o di travisamento dei fatti (T .A.R. Puglia Bari II, 14 gennaio 2009 n. 21).
In base all’art. 72 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), le ricompense al personale della Polizia di Stato “sono conferite in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta”. Per quanto riguarda in particolare gli assistenti di P.S., l’art. 70 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) individua quali presupposti della promozione per merito straordinario l’avere compiuto “operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore” ovvero, alternativamente, il fatto di avere corso “grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica” o, ancora, l’avere “conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza”.
La proposta di promozione dei ricorrenti formulata dal Questore di OMISSIS è motivata in base alla circostanza che essi hanno operato su una motovedetta nel tratto di mare al lato di dritta della nave mentre questa, con una serie continua di movimenti a scatto, raggiungeva angoli sempre più elevati di inclinazione e poteva infine ribaltarsi a causa della flusso di acqua al suo interno, coinvolgendo così i ricorrenti medesimi.
Sotto tale profilo il parere della Commissione risulta scarsamente motivato e non aderente ai fatti. La Commissione afferma infatti che le operazioni svolte dai ricorrenti non avrebbero evidenziato situazioni di concreto pericolo di vita ma senza nulla specificare in ordine alla circostanza, non smentita, che gli stessi hanno operato sul lato della nave più esposto al rischio di rovesciamento. Tale circostanza non è smentita in punto di fatto e tuttavia non è stata presa in esame nella formulazione del parere, che sotto questo profilo risulta viziato per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, come correttamente pretendono i ricorrenti.
Il ricorso deve quindi essere accolto per queste motivazioni e devono essere annullati i provvedimenti impugnati; a fini conformativi la Commissione, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza dovrà riesaminare la proposta formulata dal Questore di OMISSIS valutando, con particolare attenzione e completezza istruttoria e fornendone adeguata motivazione, la circostanza obliterata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto il Ministero dell’Interno è condannato al loro pagamento a favore dei ricorrenti, in solido tra loro, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, con i conseguenti puntuali obblighi conformativi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, in solido tra loro, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
N. 00663/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati F. G. e I. U., con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di concessione di encomio datati 8.5.2012, notificati con verbale del …...12 a OMISSIS, del …….12 a OMISSIS e del ……..12 a OMISSIS , nonché del parere negativo prot. 611/12, espresso dalla Commissione Centrale per le Ricompense nella seduta del 30.4.12 e notificato ai ricorrenti contestualmente alla notifica degli attestati di concessione degli encomi, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti prestano servizio quali assistenti OMISSIS presso la Polizia di Stato e il 13 gennaio 2012, in occasione del naufragio della nave da crociera Costa Concordia, sono stati protagonisti delle prime operazioni di soccorso. In ragione di ciò, il Questore di OMISSIS ha formulato proposta per la loro promozione per merito straordinario ai sensi dell’art. 72 del d.p.r. 28 ottobre 1985, n. 782. La proposta è stata rifiutata, concedendo ai ricorrenti il solo encomio, a seguito del parere espresso dalla Commissione centrale per le ricompense (in seguito: “Commissione”) nella seduta del 30 aprile 2012, la quale ha rilevato che le operazioni di soccorso ed i singoli interventi di salvataggio, pur svolti in un contesto delicato e rischioso, non avrebbero evidenziato situazioni di concreto pericolo di vita per i ricorrenti, mentre i positivi risultati ottenuti in termini di salvataggio delle persone sarebbero frutto dell’attività espletata anche da altri enti impegnati nelle primissime fasi del naufragio. E’ stata quindi ritenuta maggiormente adeguata la concessione dell’encomio.
I decreti del Capo della Polizia che concedono l’encomio in luogo della promozione, unitamente al parere negativo della Commissione, sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 14 agosto 2012 e depositato il18 settembre 2012, lamentando che il decreto di diniego sarebbe sprovvisto di motivazione, e ove si ritenesse che le ragioni del rifiuto possano dedursi dal parere negativo della Commissione, ebbene quest’ultimo sarebbe viziato a sua volta per difetto di motivazione, nonché per travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta insussistenza del pericolo di vita per i ricorrenti. Questi infatti sarebbero stati gli unici ad operare nella zona “a dritta” della nave che avrebbe potuto rovesciarsi proprio su quel lato, e sarebbe quindi illogico porre sullo stesso piano il loro intervento e quello degli altri soccorritori. La Commissione non avrebbe tenuto nel debito conto tale circostanza e pertanto i ricorrenti chiedono l’annullamento dei provvedimenti impugnati e che venga ordinato all’Amministrazione di compiere una nuova valutazione che ne tenga conto.
Si è costituita l’Avvocatura dello stato per l’Amministrazione intimata negando che gli atti siano viziati poiché i ricorrenti, nell’opera di soccorso, sarebbero stati aiutati anche da Vigili del Fuoco e militari della Guardia di Finanza, e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
All’udienza del 25 marzo 2015 la causa stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
Il Collegio ribadisce l’orientamento costante della giurisprudenza secondo cui la promozione per merito straordinario ha carattere eccezionale in quanto costituisce una deroga all’ordinario principio di concorsualità per l’accesso ai pubblici impieghi (T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 23 novembre 2006, n. 1575; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 17 luglio 2008 , n. 1768); principio valido – secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale – anche per le progressioni verticali di carriera. L’attività amministrativa in materia, peraltro, non è espressione di discrezionalità tecnica in senso proprio in quanto nella fattispecie non è richiesta l’applicazione di scienze tecniche al fine di esaminare e valutare i fatti; essa costituisce piuttosto manifestazione di ampia discrezionalità amministrativa sfociante nel merito, tendente a raffrontare l’operato del personale con i presupposti stabiliti dalla vigente normativa, ed è censurabile per vizi di arbitrarietà, manifesta illogicità o di travisamento dei fatti (T .A.R. Puglia Bari II, 14 gennaio 2009 n. 21).
In base all’art. 72 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), le ricompense al personale della Polizia di Stato “sono conferite in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta”. Per quanto riguarda in particolare gli assistenti di P.S., l’art. 70 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) individua quali presupposti della promozione per merito straordinario l’avere compiuto “operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore” ovvero, alternativamente, il fatto di avere corso “grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica” o, ancora, l’avere “conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza”.
La proposta di promozione dei ricorrenti formulata dal Questore di OMISSIS è motivata in base alla circostanza che essi hanno operato su una motovedetta nel tratto di mare al lato di dritta della nave mentre questa, con una serie continua di movimenti a scatto, raggiungeva angoli sempre più elevati di inclinazione e poteva infine ribaltarsi a causa della flusso di acqua al suo interno, coinvolgendo così i ricorrenti medesimi.
Sotto tale profilo il parere della Commissione risulta scarsamente motivato e non aderente ai fatti. La Commissione afferma infatti che le operazioni svolte dai ricorrenti non avrebbero evidenziato situazioni di concreto pericolo di vita ma senza nulla specificare in ordine alla circostanza, non smentita, che gli stessi hanno operato sul lato della nave più esposto al rischio di rovesciamento. Tale circostanza non è smentita in punto di fatto e tuttavia non è stata presa in esame nella formulazione del parere, che sotto questo profilo risulta viziato per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, come correttamente pretendono i ricorrenti.
Il ricorso deve quindi essere accolto per queste motivazioni e devono essere annullati i provvedimenti impugnati; a fini conformativi la Commissione, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza dovrà riesaminare la proposta formulata dal Questore di OMISSIS valutando, con particolare attenzione e completezza istruttoria e fornendone adeguata motivazione, la circostanza obliterata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto il Ministero dell’Interno è condannato al loro pagamento a favore dei ricorrenti, in solido tra loro, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, con i conseguenti puntuali obblighi conformativi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, in solido tra loro, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015