Pagina 1 di 1

Riammissione. Art. 132 DPR n. 3/1957

Inviato: mer mag 06, 2015 10:13 am
da panorama
riammissione in servizio nell'esercito italiano.
--------------------------------------------------------------
1) - il caporale maggiore dell’Esercito veniva collocato in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile in un quinquennio.

Il CdS precisa:

2) - E’ evidente che trattasi di casi che non sono per nulla assimilabili a quello in cui versa il caporale maggiore OMISSIS, dovendosi concludere per la non trasposizione nel settore dell’impiego militare della norma di favore di cui all’art. 132 citato, applicabile unicamente al rapporto d’impiego civile.

Ricorso in appello respinto.
-------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502225
- Public 2015-05-04 -


N. 02225/2015REG.PROV.COLL.
N. 01621/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Roma, OMISSIS;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 06787/2013, resa tra le parti, concernente riammissione in servizio nell'esercito italiano

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per la parte appellata l’Avvocato dello Stato Federico Di Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto n. 357 del 1 aprile 2003 assunto dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa il caporale maggiore dell’Esercito OMISSIS veniva collocato in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile in un quinquennio .

Il predetto con istanza- diffida del 4 novembre 2006 chiedeva di essere riammesso in servizio nell’Esercito ai sensi dell’art.132 del DPR n.n.1957 e tale richiesta veniva respinta con provvedimento della DIRPERMIL dell’8/9/2008 che riteneva non applicabile la norma invocata al personale militare .

Avverso tale diniego e per l’accertamento del diritto alla riammissione in servizio insorgeva l’interessato a mezzo di apposito ricorso giurisdizionale innanzi al Tar del Lazio che con sentenza n. 6787/2013 rigettava il proposto gravame ritenendolo infondato.

Il sig. OMISSIS ha impugnato la predetta sentenza, denunciando la erroneità della stessa.

Ad avviso di parte appellante l’istituto della riammissione in servizio è applicabile anche al personale militare e alle forze di polizia e non comporterebbe alcun pregiudizio in relazione alle esigenza delle Forze Armate.

D’altra parte, sostiene ancora la difesa dell’appellante, sotteso alla riammissione è il potere discrezionale dell’Amministrazione di vagliare la richiesta dell’interessato, ma nella specie la P.A. procedente non ha fatto uso di tale potere limitandosi a negare l’applicabilità dell’art.132 al personale militare.

Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Difesa che contestato la fondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.

Tanto premesso, l’appello è infondato e va, perciò respinto, meritando le statuizioni rese con l’impugnata sentenza integrale conferma.

L’unico articolato motivo di doglianza costituito dalla ritenuta applicabilità alla richiesta di riammissione in servizio del caporale maggiore dell’Esercito OMISSIS della disposizione legislativa di cui al citato art.132 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato deve ritenersi privo di giuridico fondamento atteso che il principio di carattere generale della riammissione in servizio a domanda affermato per il rapporto di pubblico impiego civile di cui all’art.132 del DPR 10 gennaio 1957 n.3 non è applicabile al rapporto d’impiego dei sottufficiali delle Forze Armate.

Il giudice amministrativo ha avuto già modo di affermare la non applicabilità dell’istituto de quo al personale militare ( cfr Cons. Giust. Regione Siciliana 16 febbraio 2011 n.135 ) e il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, ribadendosi qui di seguito le ragioni giuridiche che giustificano il diniego opposto dall’Amministrazione militare alla istanza di che trattasi.

Invero, lo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze Armate ( Esercito, Marina ed Aeronautica ) è regolato dalla normativa recata dalla legge n. 599 del 31 luglio 1954 e che costituisce una disciplina speciale in ragione della indubbia peculiarità del rapporto d’impiego dei militari.

Più specificatamente detta legge prevede due ipotesi di riammissione del tutto particolari, quelle recate dall’art. 31 comma 3 e quella di cui all’art. 47 : a) la prima attiene alla riacquistata idoneità fisica a seguito di lesioni riportate per causa di servizio, di guerra o attinenti alla guerra ( e peraltro nel caso de quo le infermità riscontrate a carico dell’appellante sono ascrivibili, come ammesso nello stesso gravame ad un incidente stradale ) ; b) la seconda riguarda il richiamo in servizio con il consenso dell’interessato, avente carattere temporaneo.

E’ evidente che trattasi di casi che non sono per nulla assimilabili a quello in cui versa il caporale maggiore OMISSIS, dovendosi concludere per la non trasposizione nel settore dell’impiego militare della norma di favore di cui all’art. 132 citato, applicabile unicamente al rapporto d’impiego civile.

L’appellante poi sia pure in sede di memoria difensiva ( non notificata) invoca la disposizione di cui all’art. 1939 del dlgs n.66/2010 sull’ordinamento militare che prevede la possibilità che i provvedimenti di riforma siano revocati, ove vengano a cessare le cause che hanno giustificato la riforma

Ma quella citata dalla difesa dell’appellante è norma che disciplina tutt’altra fattispecie, che si inquadra peraltro nell’ambito dell’autotutela amministrativa e che nulla a che fare, per la diversità del rapporto ivi contemplato, con una richiesta di riammissione in servizio formulata tout court dal OMISSIS.

In forza delle suestese considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2015
------------------------------------------------------------------------

volevo precisare che:

- ) - La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 26 gennaio 1994, n. 3 (in G.U. 02/02/1994, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute".

Questa sentenza si trova in rete.