Pagina 1 di 1

VAMPIRI = messaggio n. 2535 del 13 aprile 2015

Inviato: mer apr 29, 2015 11:33 am
da kATANGA
Tanto per "" divertirci""
Le caratteristiche principali dei "veri" Vampiri sono sia fisiche che psicologiche.
Quelle fisiche presentano pallore, in quanto il sangue è contenuto in una speciale sacca posta (secondo il mito fantasy) nel basso addome), canini allungati, aspetto affascinante ma scarno. I Vampiri sono abili combattenti, più agili degli umani e decisamente più forzuti. Hanno capacità rigenerative contenute, soprattutto, nella saliva: durante il Bacio Vampirico (trasformazione), infatti, è essanziale che la vittima non muoia dissanguata: per chiudere i forti dei canini essi si limitano a leccare la ferita, cosicché essa guarisca. Inoltre, come accennato prima, hanno il "potere" di far affluire il sangue dalla sacca interna in tutto il corpo: principalmente, condensano l'afflusso sanguigno al volto, cosicché la potenziale preda non noti il pallore cadaverico caratteristico.

Psicologicamente, invece, sono dei veri maestri dell'inganno, dell'arte, della scienza e della guerra. Grazie ai secoli - se non addirittura ai millenni - vissuti, hanno sviluppato una conoscienza teorica e pratica ammirevole. Difficilmente un Vampiro risulterà sciocco, impreparato o culturalmente arretrato. Inoltre, sono molto scaltri: non provano sentimenti e vampirizzano solamente esseri che possano sviluppare le capacità già in atto della loro specie. Scelgono, quindi, esseri predisposti per la truffa, per l'inganno o per la lotta. Chiunque divenga Vampiro, dimenticherà l'affetto provato per i cari della precedente vita: questo spiega per quale motivo i Vampiri sarebbero pochi ed eletti; non possono permettersi di avere tra loro soggetti deboli od incapaci.

I Vampiri, sempre nella leggenda, temono la Croce poiché è il simbolo cristiano per eccellenza: è simbolo della sofferenza di Cristo, che altro non era che Figlio di Dio e, nell'ottica religiosa, egli è Amore, Luce, Bontà e Giustizia, attributi positivi in netto contrasto con gli ideali ed i comportamenti vampirici che sono, per eccellenza, culto della Tenebra.


MA, ragazzi io ci trovo delle analogie, a meno che la senilità non mi stia annebbiando la ragione......

Il Sole 24ore del 29/04/2015.
Inps, pensione più lontana di 5 mesi dal 2019
La prima legge che assicurava ai lavoratori dipendenti un diritto a pensione fu promulgata dal cancelliere Bismarck nel 1889. A quel tempo l’aspettativa di vita (circa 48 anni) era notevolmente inferiore rispetto al requisito anagrafico richiesto per percepire la pensione (70 anni) e, quindi, i lavoratori passavano, nella maggioranza dei casi, a miglior vita senza ricevere nulla di quanto versato. Il dubbio che sia forse questo l’infausto disegno sotteso alla riforma Fornero, con l’obiettivo di azzerare la spesa pensionistica e portare in avanzo il bilancio dell’Inps, appare sempre più fondato. E, quasi a confermare questo inquietante sospetto, l’Istituto, con messaggio n. 2535 del 13 aprile 2015, nell’ambito delle istruzioni riguardanti i requisiti per l’assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà di settore e per la prestazione di esodo per i lavoratori prossimi a pensione (articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012), con oltre due anni di anticipo rispetto ai tempi delle procedure previste dalla legge, si è affrettato a precisare che anche l’incremento dell’anzianità contributiva per la pensione anticipata, nel biennio 2019-2020, non sarà “solo” di 4 mesi, come previsto al momento di approvazione della riforma Fornero, ma di 5. Un mese in più, dunque, che ci faranno, ovviamente, passare al lavoro.
La speranza di vita
Vale la pena ricordare come funziona il meccanismo di agganciamento dei requisiti di pensione all’aspettativa di vita. Tutti i requisiti anagrafici previsti dal Dl n. 201/2011 per l’accesso al pensionamento attraverso le varie modalità stabilite, compreso il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata (dal comma 10), sono oggetto di adeguamento alla speranza di vita, secondo la disciplina introdotta dall’articolo 12 del Dl n. 78/2010. Si ricorda che il Dl 6 luglio 2011, n. 98, articolo 18, comma 4, intervenendo tecnicamente sull’articolo 12, commi 12-bis e 12-ter, aveva anticipato dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2013 l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita individuata dall’Istat, che rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente ai 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. Pertanto, per effetto di tali disposizioni: - il primo aggiornamento è contenuto nel Dm 6 dicembre 2011 emanato dal ministero dell’Economia e delle finanze, con il quale si era preso atto che la variazione della speranza di vita tra il 2007 e il 2010 era stata pari a 0,4 anni, dato che, trasformato in dodicesimi, corrispondeva a 5 mesi. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 12, comma 12-ter, del Dl n. 78/2010 per la prima applicazione, l’adeguamento a decorrere dal 1° gennaio 2013 era stato limitato a 3 mesi; - il secondo aggiornamento è stato fissato in ulteriori 4 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal Dm 16 dicembre 2014 (circolare Inps n. 63/2015); - il terzo aggiornamento scatterà dal 1° gennaio 2019 e, successivamente, per effetto della correzione prevista dall’articolo 24, comma 13, del Dl n. 201/2011, ogni 2 anni, anziché ogni 3, come originariamente previsto. Non va, infine, dimenticato che l’aumento dei requisiti è irreversibile; qualora, infatti, la speranza di vita dovesse invertire il trend, i medesimi non torneranno comunque indietro. È come attraversare il deserto a piedi: il miraggio dell’acqua scompare quando ci si avvicina e così si finisce per morire disidratati.

Il messaggio n. 2535/2015
Nella relazione tecnica al Dl n. 201/2011 (riforma Fornero), con riferimento all’aggiornamento per il biennio 2019-2020, era stato previsto un aumento dei requisiti di 4 mesi. Ora, guardando i documenti previsionali più attuali a disposizione, vale a dire lo scenario demografico Istat - base 2011, ripreso nel rapporto n. 15 della Ragioneria generale dello Stato, sembra che dal 2019 vivremo 5 mesi in più, invece di 4. Conseguentemente, tutti i requisiti anagrafici e contributivi, secondo l’illustrata disciplina, dal 2019 dovrebbero aumentare di 5 mesi. Di ciò, dice l’Inps, bisogna tener conto nell’effettuare le certificazioni preventive necessarie per stabilire il momento in cui i lavoratori potranno accedere alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà, ovvero della prestazione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012 (esodo nel settore privato), per quanto riguarda la data finale che, in relazione alla durata massima prevista per le varie prestazioni, può collocarsi anche nel biennio 2019. Ma, evidentemente, il nuovo dato, pur richiedendo il passaggio formale del decreto direttoriale per diventare definitivo, riguarda tutti i requisiti anagrafici e contributivi previsti per le varie tipologie di pensione (vecchiaia e anticipata). Dunque, nell’effettuare qualunque attività di certificazione del diritto preventiva, l’Istituto fa presente che i dati da utilizzare diventano:
- 67 anni per l’età pensionabile (rispetto ai 66 anni e 11 mesi previsti nella relazione tecnica alla legge Fornero);
- 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 e 3 mesi per le donne, l’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione “anticipata”;
- 64 anni l’età pensionabile per la pensione anticipata dei lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996.
E, a proposito dei lavoratori con primo accredito successivo al 1996 e con solo 5 anni di contribuzione effettiva, bisogna aggiungere, anche se nel messaggio non se ne fa menzione, che l’attuale requisito dei 70 anni e 3 mesi, che diverranno 70 anni e 7 mesi dal 2016, nel 2019 schizzerà a ben 71 anni.
Dunque, previdenza “double face”: politici con vitalizi stellari e blindati maturati in pochi anni da una parte, lavoratori sempre più vecchi e più poveri dall’altra.