saluto ha scritto:Salve a tutti, qualcuno sa indicarmi i tempi di attesa per ricevere l'accredito della Cassa Sottufficiali?
Sono in pensione dal 01/01/2015 (riserva), ultimo giorno di servizio il 31/12/2014 con il Grado di Luogotenente. Sono in spe dal 10/07/1983, a quanto ammonta l'importo della Cassa? Qualcuno sa dirmi la formula per il calcolo? Grazie per l'attenzione
==========================================================================================
FAQ
Frequently Asked Questions
Assetto organizzativo dell'Ente
Quali sono le novità introdotte dall’istituzione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate rispetto alla precedente organizzazione?
La Cassa di Previdenza delle F.A. è stata istituita dal 1° luglio 2010 per accorpamento delle preesistenti Casse Ufficiali e Sottufficiali delle singole F.A. che contestualmente sono state soppresse.
La nuova Cassa è costituita dai sottoelencati Fondi che rilevano l’eredità delle Casse soppresse:
- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Ufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Aeronautica Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali Esercito e Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Appuntati e Carabinieri;
- Fondo di previdenza Sottufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell’Aeronautica Militare.
La novità sostanziale consiste nella razionalizzazione degli organi collegiali e gestionali giacché con la nuova Cassa vi è un unico Consiglio di Amministrazione (CdA), un solo Collegio dei Revisori e dal 1° gennaio 2011 un unico Ufficio di gestione costituito nell’ambito del I Reparto-Personale dello SMD.
È vero che i patrimoni sono stati fusi?
È errato parlare di fusione, atteso che la nuova normativa relativa alla Cassa di Previdenza delle F.A. prevede "…...la separazione e l’autonomia patrimoniale e contabile di ciascun Fondo……..…" (art. 74/2° c. del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 90). La separazione patrimoniale e contabile citata permette, ancorché la gestione faccia riferimento ad organi unificati, di mantenere distinte e separate le gestioni dei singoli Fondi, ciascuno dei quali opera nell’ambito e nei limiti delle proprie disponibilità.
Come sono investite le risorse di ciascun Fondo previdenziale?
Tutte le somme eccedenti le quote necessarie al pagamento dell’Indennità supplementare e dell’Assegno speciale, quest’ultimo per i soli Ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri, sono impiegate in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della Difesa su proposta del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, altra forma d'investimento alternativa, in corso di valutazione da parte dell’Ente, sono i prestiti al personale iscritto ai Fondi a similitudine di quelli concessi dall’INPDAP.
Sussiste un rischio di accorpamento della Cassa di Previdenza delle F.A. agli Enti Previdenziali con la Riforma Monti?
Allo stato attuale, le recenti norme in materia di risanamento finanziario, pur prevedendo un progressivo accorpamento degli Enti Previdenziali pubblici, non prevedono dirette ripercussioni sulla Cassa di Previdenza delle F.A.
Indennità supplementare
Dopo quanto tempo dalla data del congedo è liquidata l’Indennità Supplementare?
Agli Ufficiali delle F.A. l’indennità é erogata allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo (D. Lgs. 66/2010, art. 1914 comma 4), con le relative deroghe previste dal D.M. 24 settembre 2012, art.1 comma 1, come di seguito riportato:
- Ufficiali Esercito e Carabinieri, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo;
- Ufficiali Marina Militare, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo il 50% dell’ammontare previsto e il restante 50% allo scadere del 3° anno.
- ai Sottufficiali delle F.A. e agli Appuntati e Carabinieri dell’Arma l’indennità è erogata in unica soluzione entro 120 giorni dal collocamento in congedo.
Nel caso di collocamento in congedo senza diritto a pensione, è prevista la liquidazione dell’Indennità supplementare o la restituzione dei contributi versati alla Cassa?
In assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa (iscrizione ai Fondi per almeno 6 anni e collocamento in congedo con contestuale diritto a pensione) non è prevista la liquidazione dell’Indennità supplementare, né la restituzione dei contributi versati. Tuttavia, sono in corso di valutazione proposte per modificare l’attuale assetto normativo finalizzate a riconoscere il diritto alla restituzione dei contributi, qualora non sia corrisposto il beneficio dell’Indennità supplementare.
Sono stato collocato in ARQ (Aspettativa per Riduzione di Quadri). Ho diritto alla liquidazione dell’Indennità Supplementare?
No, in quanto il diritto all’Indennità supplementare si matura (oltre che con un’anzianità d’iscrizione al Fondo non inferiore a 6 anni) con l’effettiva e definitiva cessazione dal servizio permanente con diritto a pensione. La liquidazione ed il pagamento, pertanto, avviene nel rispetto dei termini previsti dal Decreto del Ministro della Difesa del 24 settembre 2012 (pubblicato nel sito).
La posizione di richiamato in servizio comporta la contribuzione alla Cassa? Tale periodo è utile ai fini della riliquidazione dell’Indennità supplementare?
No. L’art. 1913 – 3° comma del Codice dell’Ordinamento Militare prevede che L’iscrizione del personale militare ai Fondi previdenziali viene meno all’atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio. Per tale periodo non è dovuta la contribuzione alla Cassa ed eventuali trattenute erroneamente operate dall’Ente amministrativo vanno restituite all’interessato.
Esiste una tempistica entro cui impugnare il provvedimento di liquidazione dell’Indennità Supplementare (e dell’Assegno Speciale)?
Avverso il provvedimento di liquidazione è ammesso ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell’art. 29 e seguenti del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data della comunicazione. Con riferimento al Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, si precisa che il D.P.R. del 30.05.2002 n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), all’art. 13 comma 6bis lettera (e.), prevede un contributo unificato pari a € 600,00. Tale importo è aumentato del 50%, con un conseguente aggravio di spesa, qualora la parte ometta di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio.
Perché sussistono delle differenziazioni nella tempistica di concessione del beneficio dell’Indennità supplementare in favore degli Ufficiali delle varie F.A.?
L’Indennità supplementare, ai sensi dell’art. 1914 del D. Lgs 66/2010, è corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio con diritto a pensione. In relazione alle disponibilità finanziarie e alle cessazioni dal servizio tale termine può essere ridotto con D.M. su proposta del CdA della Cassa di previdenza. Attualmente tali differenziazioni derivano dall’autonomia gestionale che le preesistenti casse militari avevano prima dell’accorpamento nell’attuale Cassa di Previdenza, poiché ciascun organismo aveva una legge istitutiva propria e decreti ministeriali “ad hoc” per la disciplina della materia in esame. Tale situazione è stata al momento confermata con l’approvazione del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2012, nell’attesa di procedere nel prossimo futuro ad un riallineamento ed armonizzazione dei vari Fondi previdenziali di categoria alla luce dei risultati delle verifiche attuariali in corso.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa in quali casi può disporre il pagamento anticipato dell’Indennità supplementare in favore dell’Ufficiale collocato in congedo con diritto a pensione, rispetto agli attuali tempi previsti per l’erogazione del beneficio?
Il CDA della Cassa, per comprovati motivi di gravità e bisogno (debitamente documentati e giustificati) dell’Ufficiale collocato in congedo con diritto a pensione, meritevoli di tutela e solidarietà sociale, può disporre l’anticipazione del pagamento, in tutto o in parte, dell’indennità supplementare.
Assegno Speciale
Quali sono le misure dell’Assegno Speciale?
Le misure annue lorde sono stabilite con Decreto del Ministro della Difesa ai sensi dell’art. 1915, comma 3, del Codice dell’Ordinamento Militare. Attualmente le misure annue lorde in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, per effetto del Decreto Ministeriale in data 27 settembre 2010, sono le seguenti:
Gen. Corpo d’Armata/Tenente Generale € 843,30;
Gen. Divisione/Maggior Generale € 731,52;
Gen. Brigata/Brigadier Gen./Col./Ten. Col. € 670,56;
Maggiore € 467,40;
Capitano € 386,16;
Subalterni € 304,80.
A chi spetta l’Assegno Speciale?
Tale beneficio spetta agli Ufficiali dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri ed è erogato dal Fondo di Previdenza degli Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri.
L’Assegno speciale è reversibile in favore dei superstiti?
L’Assegno Speciale non è reversibile in favore dei superstiti in quanto trattasi di "assegno ad personam".
Quali sono i requisiti per percepire l’Assegno speciale?
L’assegno speciale è vitalizio ed è concesso agli Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri in possesso dei seguenti requisiti:
- collocamento nella riserva o in congedo assoluto;
- compimento del 65° anno di età;
- non percepire più l’indennità di ausiliaria, per il personale collocato in ausiliaria, o l’indennità speciale, per il personale collocato direttamente nella riserva o congedo assoluto.
Inoltre, ha le seguenti altre caratteristiche:
- è corrisposto per anno solare in unica soluzione nel mese di dicembre;
- non è corrisposto nei casi che comportino la perdita del grado o della pensione;
- non è soggetto a reversibilità;
- è soggetto a ritenuta fiscale per la quale è rilasciato annualmente apposito CUD da inserire nella dichiarazione dei redditi individuale.
Per la concessione dell’Assegno Speciale in favore degli Ufficiali dell’E.I. e dell’Arma dei Carabinieri è necessaria la maturazione di entrambi (compimento del 65° anno di età e otto anni dalla data del collocamento in congedo) i requisiti previsti?
Sì. Gli otto anni decorrono dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo, che si verifica già con il collocamento in ausiliaria e successivo transito nella riserva, periodo in cui il personale usufruisce dell’Indennità di ausiliaria/Indennità speciale.
Per il transito da Sottufficiale ad Ufficiale, si ha diritto alla liquidazione dell’Indennità supplementare maturata durante la permanenza nei gradi di Sottufficiale?
In merito a tale tematica, la vigente disciplina è ancora disomogenea, provenendo da una distinta ed autonoma regolamentazione per F.A. Di conseguenza, ad oggi, il solo personale Sottufficiale della M.M. e dell’A.M. ha diritto alla liquidazione dell’Indennità supplementare, in funzione del numero di anni di servizio, se questi ha maturato 6 anni d’iscrizione al Fondo previdenziale ovvero, laddove non fossero maturati i 6 anni d’iscrizione al relativo Fondo, il medesimo personale ha diritto alla restituzione dei contributi versati. In aggiunta, e solo per il personale Sottufficiale della M.M. esiste una ulteriore terza opzione consistente nel diritto alla ricongiunzione dei contributi versati al Fondo di provenienza sul nuovo Fondo, mantenendo quindi quella anzianità di servizio maturata nella categoria di Sottufficiali da sommarsi alla futura anzianità di servizio che è maturata nella condizione di Ufficiale e liquidabile alla data del congedo. Tale vigente normativa è attualmente in corso di rivisitazione con lo scopo di armonizzare la disciplina per tutte le F.A. e categorie.
Perché l’art. 1916 (comma 2) del D. Lgs 66/2010, che approva il “Codice dell’Ordinamento Militare”, prevede per gli Ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri il contributo obbligatorio in favore del proprio Fondo nella misura del 4%, anziché del 2% come per tutte le altre iscritte?
Perché la contribuzione complessiva del 4%, prevista esclusivamente a carico degli Ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri, è destinata indistintamente per la concessione agli iscritti, alla maturazione dei rispettivi diritti, dei benefici dell’Indennità supplementare e dell’Assegno speciale.
All’atto della cessazione dalla posizione di “ausiliaria” si acquisisce il diritto alla corresponsione del beneficio dell’Assegno Speciale?
No. Ai fini del percepimento dell’Assegno Speciale è necessario aver compiuto 65 anni di età e che siano decorsi 8 anni dal collocamento in congedo, cioè dalla cessazione del servizio permanente. Pertanto la maturazione del diritto al beneficio è svincolata dalla posizione di ausiliaria.
Prestiti e sussidi
In quali situazioni si possono richiedere sussidi alla Cassa?
Le quote eccedenti il pagamento dei benefici dell’Indennità supplementare e dell’Assegno Speciale, possono altresì essere impiegate, nell’ambito della somma globale annua fissata ad inizio di ogni esercizio finanziario dal Ministro della Difesa in ragione della disponibilità di bilancio, al verificarsi di gravi e documentate esigenze.
La Cassa di previdenza eroga prestiti ai propri iscritti?
Le somme eccedenti potranno anche essere impiegate secondo le disposizioni approvate dal Ministro della Difesa su proposta del Consiglio di Amministrazione, anche per la concessione di prestiti agli iscritti ai Fondi previdenziali. Attualmente, considerata la modifica del quadro normativo di riferimento, nell’attesa delle doverose valutazioni del Consiglio di Amministrazione e degli adempimenti tecnico-amministrativi, la concessione dei prestiti è temporaneamente sospesa.
====================================================
Prospetto: ( Cassa di Previdenza:-
Data inizio:-............... data congedo...............= Anni Utili ....;
Stipendio annuo lordo €....... + 13^ + Art.117/120 ....... + .......... .- Esempio. per il calcolo:- il 2 % dell' 80% x del tot. stipendio annuo lordo + 13^ x nr.anni utili = Il totale è la somma spettante.-