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Rinuncia al transito
Inviato: lun mar 30, 2015 10:05 pm
da laurentino
Buonasera a tutti voi sono un'Assistente capo della P.S. riformato nell'aprile 2013 attualmente in aspettativa speciale, ad oggi ha maturato 32 anni di contributi reali piu i 5 di 1/5, non percepisco il secondo funzionale perchè ho 10 anni di lavoro esterno regolarmente ricongiunto. In questi giorni ho ricevuto la convocazione al ministero per sostenere l'esame relativo al transito. Ora la mia condizione di salute si è aggravata e non me la sento più di transitare chiedo a tutti o meglio se vi qualcuno che ci è gia passato, visto che all'ufficio amministrativo della questura di appartenenza mi hanno detto che non posso più rinunciare e che in ogni caso devo restituire tutte le somme percepite in aspettativa speciale. A tale rappresentazione io gli ho citato la sentenza del Consiglio di Stato 6825/2007 e, sempre i dotti della questura, mi dicevano che tale sentenza tratta di militari e non della polizia istituto civile. Ora chiedo a tutti voi se avete notizie più certe in merito e se ciò che dicono alla mia questura e vero. E soprattutto se non transito, cioè rinuncio prima della firma del contratto, cosa mi succede visto che ho complessivamente 32 anni di servizio effettivo e 50 anni di età. Grazie a chi vorrà darmi delucidazioni in merito.
Re: Rinuncia al transito
Inviato: mar mar 31, 2015 12:13 am
da STANCHISSIMO
Che io sappia se non firmi dovresti avere diritto a pensione.
Vivi e lascia Vivere
Re: Rinuncia al transito
Inviato: mar mar 31, 2015 9:36 am
da spartagus
Ciao Laurentino chi ti parla e un ex Brig. dei CC transitato con anni 26 nei ruoli civili della difesa non lo avessi mai fatto,io se fossi in te con 32 anni di servizio me andrei in pensione correndo fatti fare i conteggi da angri 62 o da gino 59 e poi decidi.
Re: Rinuncia al transito
Inviato: mar mar 31, 2015 9:38 am
da spartagus
se non sbaglio se non transiti devi restituire tutto quello che hai percepito vedi che in questo forum ci sono alcune discusioni che parlano della restituzione .
Re: Rinuncia al transito
Inviato: mar mar 31, 2015 12:39 pm
da claudio68
Ciao per quello che so dovresti poter rinunciare fino alla firma del nuovo contratto, per quanto riguarda la resituzione dei soldi dovresti restituire soltanto la somma eccedente se andando in pensione, percepisci una somma inferiore a quella che percepisci in servizio
Re: Rinuncia al transito
Inviato: mar mar 31, 2015 2:45 pm
da elbriga
x SPARTAGUS,
Dai calcoli che ti avevano fatto quanto avresti percepito di pensione se riformato?
Re: Rinuncia al transito
Inviato: mar mar 31, 2015 8:03 pm
da Carminiello
Allora, facciamo un pò di chiarezza: puoi rinunciare al transito ai civili fino alla firma del contratto (in pratica, il giorno in cui ti convocheranno alla sede di servizio). Nel tuo caso, se non vuoi andare a sostenere l'esamino (che poi è una buffonata, giusto un pro-forma, non possono "bocciarti"), manda una pec o raccomandata e avvisa che rinunci al transito. Oppure vai e continua ad allungare il brodo. Dal momento della rinuncia, avrai 2 decorrenze per la pensione:una giuridica (la data della riforma della CMO) ed una amministrativa (la data della rinuncia).
Discorso restituzione soldi: la normativa prevede che in aspettativa speciale si continui a percepire quello che si prendeva al momento della riforma. In pratica (se NON causa di servizio), il 100%, la metà o nulla se ti hanno riformato entro i 12 mesi, dal 13 al 18 o dopo il 18 mese di aspettativa. La procedura si deve concludere entro 150 giorni, nel caso l'amministrazione tardi, dal 151 giorno alla definizione della pratica prenderai lo stipendio intero senza dover restituire nulla. Attenzione:specifico che si considera lo stipendio "effettivo dovuto" al momento della riforma. Ti faccio un esempio: riformato dopo 20 mesi di aspettativa percependo ancora lo stipendio intero perchè presentato domanda di causa di servizio. Fatto domanda per transito ai civili, poi ritirata. Dopo anni arriva il diniego della causa di servizio e la richiesta di restituzione della metà degli stipendi in aspettativa dal 13 al 18 mese, del 100% degli stipendi dal 19 mese al 20 (riforma) e del 100% dei primi 5 mesi di aspettativa speciale di transito.
Re: Rinuncia al transito
Inviato: mar mar 31, 2015 9:39 pm
da laurentino
Grazie Carminiello, dunque, se ho capito bene, nel mio caso che sono stato riformanto a 11 mesi di aspettativa, in caso di rinuncia dovrò restituire i primi 5 mesi di aspettativa speciale?... giuto? ma si hanno notizie di qualche colleca che è stato "colpito da restituzione".... Grazie della tua precisa risposta
Re: Rinuncia al transito
Inviato: mar mar 31, 2015 10:08 pm
da Carminiello
Ciao, se sei stato riformato con 11 mesi di aspettativa, NON dovrai restituire nulla, in quanto sei sotto i 12 mesi.
Re: Rinuncia al transito
Inviato: mar mar 31, 2015 10:22 pm
da laurentino
Grazie Carminiello, io lavoro dal gennaio 1983 tutto regolato e riscattato, sono stato assunto in polizia nel gennaio '92 e ad oggi ho 32 anni pieni di lavoro regolare più 5 di 1/5, ho 52 anni e voglio tagliare la corda non ho nessuna intenzione di andare a fare fotocopie da nessuna parte, la mia malattia si e aggravata ed alzarmi per fare 80 km al giorno non mi sembra il caso, ma nella mia amministrazione (e faccio riferimento agli uffici amministrativi) vi e una incallita ignoranza nessuno sa nulla su ciò che tratta, nessuno sa nulla o sa dirti nulla.... questa pure e l'Italia. Grazie per il tuo intervento
Re: Rinuncia al transito
Inviato: mar mar 31, 2015 10:26 pm
da Carminiello
Laurentino......fuggi e goditi la meritata pensione :-)
Re: Rinuncia al transito
Inviato: mer apr 01, 2015 9:00 pm
da laurentino
Carminiello, volevo chiederti se sai invece come funziona la richiesta di pagamento di ferie non godute, nel mio caso prima di entrare in aspettativa speciale ne avevo maturete 62 giorni tolti quelli relativi alle festivita soppresse. sai quali sono i tempi per la domanda? Grazie
Re: Rinuncia al transito
Inviato: gio apr 02, 2015 10:56 am
da Carminiello
laurentino ha scritto:Carminiello, volevo chiederti se sai invece come funziona la richiesta di pagamento di ferie non godute, nel mio caso prima di entrare in aspettativa speciale ne avevo maturete 62 giorni tolti quelli relativi alle festivita soppresse. sai quali sono i tempi per la domanda? Grazie
Alcune amministrazioni procedono d'ufficio, x altre (tipo i CC) c'è un apposito prestampato, x altre ancora basta che fai 2 righe di richiesta al tuo servizio amministrativo. Io ho presentato 2 differenti richieste (una per l'ordinaria e una per la 937, benchè dicano che nn spetti, vi sono sentenze favorevoli) ed ho chiesto che vengano detassate. Non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Se vuoi prendere spunto dalle mie richieste, le trovi in un altro post in cui le avevo allegate, ora nn l'ho sottomano..cerca un pò. Ciao
Re: Rinuncia al transito
Inviato: gio apr 02, 2015 11:02 am
da spartagus
elbriga ha scritto:x SPARTAGUS,
Dai calcoli che ti avevano fatto quanto avresti percepito di pensione se riformato?
se non transitava nei ruoli civili mi avevano detto che avrei preso lo stessa pensione che percepisco adesso su 1400 euro netti, mi davano la PPo e sei scatti e invece di fare 30 anni ne facevo 26 mi risparmiavo quattro anni di lavoro inutile perche scaldavo solo la sedia.
Re: Rinuncia al transito
Inviato: dom lug 16, 2017 8:14 pm
da panorama
Il Ministero Difesa perde l'appello al CdS.
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1) - L’odierno appellato, già colonnello medico militare a Savona, in data 16.6.2003 fu giudicato inidoneo al servizio militare dalla competente C.M.O., la quale lo giudicò invece idoneo al transito nell’impiego civile.
2) - L’interessato ha quindi formulato richiesta di transito nei ruoli civili, indicando le sedi di preferenza.
3) - In data 27.1.2005 il Ministero – vista l’indisponibilità di posti vacanti nelle sedi richieste – ha assegnato al dr. B.. un posto presso un Ospedale di Milano.
4) - In data 9.3.2005 il predetto ha rinunciato al transito all’impiego civile, di talchè l’Amministrazione lo ha dichiarato cessato dal servizio militare con decorrenza retroattiva al 16.6.2003 ( data dell’accertamento dell’inabilità ).
5) - L’ Ufficiale ha allora proposto un ricorso avanti al TAR Liguria, contestando appunto tale decorrenza retroattiva.
il CdS scrive:
6) - Ne consegue che il predetto, come disposto dal provvedimento impugnato, deve considerarsi cessato dal servizio ( militare ) al momento della dichiarazione di inidoneità. La tesi dell’appellante non può essere condivisa
7) - Nelle more ( art. 2 ) il personale è considerato in aspettativa.
8) - Ciò premesso, la giurisprudenza della Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare.
9) - Ciò comporta che la rinuncia effettuata dall’interessato, quando tra l’altro sulla stessa istanza si era formato il silenzio assenso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc. ( cfr. IV Sez. n. 6825 del 2007 ).
leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201703471
- Public 2017-07-14 -
Pubblicato il 14/07/2017
N. 03471/2017REG.PROV.COLL.
N. 06101/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6101 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa -Dir. Gen. Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
B.. Giuseppe, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio eletto presso lo studio G. Pasquale Mosca in Roma, corso D'Italia N. 102;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01392/2007, resa tra le parti, concernente cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avv.to dello Stato De Felice, R. Misasi su delega di Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellato, già colonnello medico militare a Savona, in data 16.6.2003 fu giudicato inidoneo al servizio militare dalla competente C.M.O., la quale lo giudicò invece idoneo al transito nell’impiego civile.
L’interessato ha quindi formulato richiesta di transito nei ruoli civili, indicando le sedi di preferenza.
In data 27.1.2005 il Ministero – vista l’indisponibilità di posti vacanti nelle sedi richieste – ha assegnato al dr. B.. un posto presso un Ospedale di Milano.
In data 9.3.2005 il predetto ha rinunciato al transito all’impiego civile, di talchè l’Amministrazione lo ha dichiarato cessato dal servizio militare con decorrenza retroattiva al 16.6.2003 ( data dell’accertamento dell’inabilità ).
L’ Ufficiale ha allora proposto un ricorso avanti al TAR Liguria, contestando appunto tale decorrenza retroattiva.
La sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’adito Tribunale ha accolto il ricorso, è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal Ministero della Difesa il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo un unico e articolato motivo di appello.
Si è costituito in resistenza l’originario ricorrente.
All’Udienza del 13 luglio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello non è fondato.
Sostiene il Ministero che il dr. B.. - allorchè non ha accettato il posto sanitario assegnatogli a Milano - ha, implicitamente, rinunciato alla sua precedente richiesta di transito ai ruoli civili.
Ne consegue che il predetto, come disposto dal provvedimento impugnato, deve considerarsi cessato dal servizio ( militare ) al momento della dichiarazione di inidoneità. La tesi dell’appellante non può essere condivisa
L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ( da considerarsi applicabile alla vicenda controversa ) ha stabilito che il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa.
Il procedimento di transito è stato individuato dal d.m. 18 aprile 2002 il quale da un lato demanda ( art. 1 ) alla CMO il giudizio sull’utilizzazione degli inidonei nel servizio civile; dall’altro prevede ( art. 2 ) che in caso di presentazione entro il termine di trenta giorni della domanda di transito, la stessa si intende accettata ove l’Amministrazione non si pronunci nel termine di centocinquanta giorni.
Nelle more ( art. 2 ) il personale è considerato in aspettativa.
Ciò premesso, la giurisprudenza della Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare.
Ciò comporta che la rinuncia effettuata dall’interessato, quando tra l’altro sulla stessa istanza si era formato il silenzio assenso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc. ( cfr. IV Sez. n. 6825 del 2007 ).
Sulla scorta di quanto considerato l’appello va pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento in favore del dr. B.. di euro 2.000 ( duemila ) oltre spese generali IVA e CAP se dovute, per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO