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1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: gio mar 19, 2015 6:11 pm
da cox67
Buon pomeriggio,
se può essere utile a qualcuno posto i dati del trattamento pensionistico, del TFS e altre indennità.
Prospetto analitico del trattamento pensionistico
PENSIONE ANNUALE LORDA 22.007,4
PENSIONE MENSILE LORDA 1.833,95
IRPEF LORDA 447,17
DETRAZIONI PER REDDITO 81,47
PENSIONE NETTA 1.470,25 (1388,78 + 81,47)
TREDICESIMA NETTA 1.338,78
Data arruolamento: 13/02/1985
data riforma: 17/10/2014
Grado Appuntato scelto - Sempre prestato servizio in zona confine
CASSA SOTTUFFICIALI 9.476,19 (accredito 29/12/2014)
TFS - 1^ rata 42.853,55 (accredito 13/02/2015)
TFS - 2 ^ rata 6.000 circa da accreditare entro fine anno (cosi hanno detto);
LICENZA NON FRUITA: ANCORA NIENTE
Tanti saluti a tutti
Re: 1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: ven mar 20, 2015 11:34 am
da Ferrara Angelo
Ciao Cox. Io riformato il 15.10.2014
Ultimo statino dalla nostra amministrazione: 16.01.2015, dopodichè il nulla....
Pensione INPS: forse il 16 aprile
TFS: Nonostante solleciti e minaccia di denuncia, ancora niente.
Non so se sei tu fortunato o io jellato. Però ho incrociato un gatto nero e appena mi ha visto è stato lui a grattarsi :-) Boh
Re: 1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: ven mar 20, 2015 4:08 pm
da mauri67
scusa angelo ma ti sei informato tramite il CNA o Inps il perchè di questo ritardo sia per la pensione che per il tfs?
1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: ven mar 20, 2015 4:59 pm
da cox67
Io 2 gg dopo la riforma ho inoltrato la domanda di pensione. Ho fatto tutto online!
Prendi un appuntamento con la sede INPS ( io lo preso a meta' febbraio) e in quella occasione mi hanno mostrato tutti i dati, sia la cifra netta pensione che TFS!
Trovo strano che non ti hanno liquidato ancora la Cassa Sottufficiali!
In tutti i casi sia x pensione che x TFS (devono pagarlo entro 105 gg) prenderai arretrati e interessi. A me il TFS lo hanno liwuidato con un ritardo di 15 gg e sul riepilogo vi erano gli interessi!
Informati xche' trovo strano sto ritardo.
In bocca al lupo
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Re: 1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: ven mar 20, 2015 6:18 pm
da roby2201
Ciao,
per cox67:
potresti riferire a quanto ammonta il tuo montante contributivo ?
E' rilevabile dal mod. pao4 - quota c -.
Ti ringrazio e buona pensione.
Roberto Venezia.
Re: 1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: sab mar 21, 2015 8:08 am
da cox67
Il mod pao4 non mi e' ancora stato inviato. Mi e' arrivato solo il cedolino pensione riferito al mese in corso. Appena mi arriva postero' i dati.
Ciao
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Re: 1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: sab mar 21, 2015 5:00 pm
da roby2201
Ciao cox67,
prendo atto della tua risposta.
tuttavia:
riformato 17/10/2014,
alla data odierna cedolino visibile e agganciato al mese corrente.
mi sembra alquanto strano.
il modelllo pao4 viene prodotto dall'amministrazione di appartenenza e successivamente inviato all'inps ex inpdap per la gestione e l'erogazione di quanto dovuto.
troppi mesi trascorsi dall'uscita.
secondo mio modesto parere dovresti fare delle verifiche.
già in passato mi è successo di assistere a qualcosa del genere, in pratica alcuni colleghi riferivano che non gli era arrivato il mod. pao4 ( trasmesso solo via email ) ma lo stesso poi è risultato inviato regolarmente dall'amministrazione.
magari chiedi in segreteria del tuo comando.
ciao
Roberto Venezia.
Re: 1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: dom mar 22, 2015 7:07 pm
da Ferrara Angelo
Mi sono informato. La documentazione doveva essere inviata dal CNA entro 15 giorni, invece è giunta all'Inps il 12 dicembre. Di conseguenza l'Inps mi ha risposto che stanno sforando "solo" di qualche giorno. Quindi presumo che chi ha toppato è stato il CNA. Ho chiesto anche per quanto riguarda la pensione e .... mi viene da ridere per non piangere....... mi hanno risposto che purtroppo cè un impiegato nuovo e poco pratico, quindi hanno perso tempo nell'istruirlo. Questa è la burocrazia.
Ciliegina sulla torta....mi sono accorto che avrei dovuto fare domanda per i 6 scatti. Naturalmente non sapevo nemmeno di averne diritto e che l'ho saputo solo grazie a questo forum.
Adesso ho dato tutto in mano all'avvocato per valutare la richiesta di eventuali danni subiti. (mancato pagamento rata mutuo ecc..). Vedremo un po
Re: 1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: dom mar 22, 2015 8:09 pm
da roby2201
ciao a tutti,
per ferrara,
scusa ma tu come sei uscito ?
a domanda o riforma.?
ciao.
Roberto Venezia
Re: 1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: gio mar 26, 2015 7:15 pm
da Ferrara Angelo
Buona sera. Scusate il ritardo nel rispondere ma sono stato fuori. Per Roby.... l'ho scritto all'inizio che sono stato riformato il 15 ottobre. Comunque finalmente è arrivato il tfs: euro 43.244,31 ( i 31 centesimi saranno gli interessi al netto) :-). Adesso stò attendendo il foglio con le specifiche controllando anche le comunicazioni sul sito dell'Inps. Non so quanto mi daranno con la seconda tranche.
Roby.... mi è balenata l'idea di regalare alla consorte un bel viaggio a venezia. Ciao a tutti
Re: 1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: gio mar 26, 2015 8:19 pm
da loris64
Auguri Auguri x un futuro sempre piu' Bello!!
E Viva l'Arma dei Carabinieri
SEMPRE!!
Saluti
Re: 1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: lun mar 30, 2015 6:51 pm
da panorama
Visto che qui è stato nominato il gatto, posto questa interessante notizia
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Diritti animali, Giudice annulla multa: giustificata corsa in auto per salvare il gatto
Era stato multato per eccesso di velocità perché stava correndo dal veterinario per cercare di salvare la vita al proprio gatto. Il giudice di Pace ha deciso di accogliere il suo ricorso, e di annullare il verbale, perché se è vero che lo stato di necessità ad oggi riguarda solo le persone, è anche vero che la legislazione ormai considera gli animali domestici qualcosa di più di una “mera res”. Il gatto non è una cosa o un mero bene di possesso e l’errore del proprietario, che ha superato i limiti di velocità, risulta “scusabile”. La sentenza è stata resa nota da Confconsumatori Toscana.
animali domestici Spiega l’associazione: “Con sentenza 249/15, il Giudice di Pace di Pisa ha accolto il ricorso avanzato dal proprietario di un gatto in grave pericolo di vita – e poi deceduto -, multato per eccesso di velocità durante il trasporto dell’animale presso un veterinario, nel tentativo estremo di salvargli la vita. L’uomo, nell’impugnare la sanzione, aveva invocato lo stato di necessità, rappresentando come sul territorio non esistessero mezzi di soccorso da poter eventualmente chiamare per il trasporto d’urgenza del felino”.
Il Giudice di Pace di Pisa gli ha dato ragione e nell’annullare il verbale ha ammesso che “è vero che lo stato di necessità così come ritenuto dalla legge e dalle correnti giurisprudenziali richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale”, ma anche, spingendosi oltre, che “la stessa legislazione penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando quindi un’attenzione a considerare l’animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera res, anche se certamente non può parlarsi dell’animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell’essere umano”. Per il giudice dunque, sul piano psicologico, il cittadino poteva ritenersi legittimato a raggiungere l’ambulatorio del veterinario nel minor tempo possibile per salvare il proprio gatto e, si legge nella sentenza, “risulta pertanto scusabile l’errore da lui commesso nell’avere superato, peraltro in misura contenuta, i limiti di velocità” – il cittadino infatti andava a 64 km/h in un tratto stradale in cui il limite è di 50 km/h.
“Se pertanto poteva essere legittimo il comportamento dell’agente accertatore che, in mancanza di elementi immediati di verifica della situazione concreta, ha elevato il verbale di contestazione, tale provvedimento – prosegue la sentenza – deve essere oggi annullato, stante la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito, risultando sussistente uno stato di necessità quantomeno putativo, e comunque scusabile l’errore commesso dall’odierno ricorrente”.
In relazione alla multa, il Giudice ha inoltre rilevato che nel caso di specie debba applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l’affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 3 L. 689/81, la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente” (Cass. sez. III, 12.5.2000, n. 6111).
Il ricorrente aveva invocato diversi precedenti a sostegno delle propria richiesta, fra cui la sentenza del Giudice di Pace di Chieti (26 maggio 2011, n. 369) che ravvisava lo stato di necessità per il trasporto di un animale in imminente pericolo di vita, e la sentenza (n. 1/2012) con cui il Giudice di Pace di Offida aveva accolto il ricorso promosso da un medico veterinario, multato per eccesso di velocità mentre, contattato da una cliente, si recava tempestivamente da lei per prestare soccorso al suo cane in imminente pericolo di vita, e in condizioni così gravi da non poter essere in alcun modo trasportato.
Secondo Confconsumatori si sta profilando un chiare mutamento di sensibilità anche da parte del legislatore sulle questiono che riguardano i diritti degli animali. L’associazione sottolinea che la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), all’art. 1 (Principi generali) afferma: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra l’uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. E argomenta: “E allora, se la tutela degli animali di affezione è un principio affermato dallo Stato, può essere considerata una facoltà legittima quella esercitata da chi, per salvare il proprio animale da una situazione di pericolo imminente di vita, superi il limite di velocità per trasportare il predetto animale presso una clinica veterinaria. Anche la tutela della vita dell’animale, dunque, dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco”.
Una legge del 2010 (L. 29 luglio 2010, n. 120, all’art. 31, rubricato “Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali”) ha inoltre affermato che il trasporto di un animale “in gravi condizioni di salute” può essere considerato effettuato “in stato di necessità” sussistendo le condizioni individuate da un emanando decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (a tutt’oggi però non ancora emanato). Per Confconsumatori si tratta con tutta evidenza di “notevoli passi in avanti verso una legislazione diretta a tutelare gli animali quali esseri “senzienti”, cioè capaci di provare gioia e dolore, in linea con i principi stabiliti nel Trattato dell’Unione Europea”.
Re: 1° CEDOLINO PENSIONE
Inviato: lun mar 30, 2015 6:56 pm
da panorama
Ecco, questa è completa.
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Era stato multato per eccesso di velocità perché stava correndo dal veterinario per cercare di salvare la vita al proprio gatto. Il giudice di Pace ha deciso di accogliere il suo ricorso, e di annullare il verbale, perché se è vero che lo stato di necessità ad oggi riguarda solo le persone, è anche vero che la legislazione ormai considera gli animali domestici qualcosa di più di una “mera res”. Il gatto non è una cosa o un mero bene di possesso e l’errore del proprietario, che ha superato i limiti di velocità, risulta “scusabile”. La sentenza è stata resa nota da Confconsumatori Toscana.
Spiega l’associazione: “Con sentenza 249/15, il Giudice di Pace di Pisa ha accolto il ricorso avanzato dal proprietario di un gatto in grave pericolo di vita – e poi deceduto -, multato per eccesso di velocità durante il trasporto dell’animale presso un veterinario, nel tentativo estremo di salvargli la vita. L’uomo, nell’impugnare la sanzione, aveva invocato lo stato di necessità, rappresentando come sul territorio non esistessero mezzi di soccorso da poter eventualmente chiamare per il trasporto d’urgenza del felino”.
Il Giudice di Pace di Pisa gli ha dato ragione e nell’annullare il verbale ha ammesso che “è vero che lo stato di necessità così come ritenuto dalla legge e dalle correnti giurisprudenziali richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale”, ma anche, spingendosi oltre, che “la stessa legislazione penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando quindi un’attenzione a considerare l’animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera res, anche se certamente non può parlarsi dell’animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell’essere umano”. Per il giudice dunque, sul piano psicologico, il cittadino poteva ritenersi legittimato a raggiungere l’ambulatorio del veterinario nel minor tempo possibile per salvare il proprio gatto e, si legge nella sentenza, “risulta pertanto scusabile l’errore da lui commesso nell’avere superato, peraltro in misura contenuta, i limiti di velocità” – il cittadino infatti andava a 64 km/h in un tratto stradale in cui il limite è di 50 km/h.
“Se pertanto poteva essere legittimo il comportamento dell’agente accertatore che, in mancanza di elementi immediati di verifica della situazione concreta, ha elevato il verbale di contestazione, tale provvedimento – prosegue la sentenza – deve essere oggi annullato, stante la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito, risultando sussistente uno stato di necessità quantomeno putativo, e comunque scusabile l’errore commesso dall’odierno ricorrente”.
In relazione alla multa, il Giudice ha inoltre rilevato che nel caso di specie debba applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l’affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 3 L. 689/81, la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente” (Cass. sez. III, 12.5.2000, n. 6111).
Il ricorrente aveva invocato diversi precedenti a sostegno delle propria richiesta, fra cui la sentenza del Giudice di Pace di Chieti (26 maggio 2011, n. 369) che ravvisava lo stato di necessità per il trasporto di un animale in imminente pericolo di vita, e la sentenza (n. 1/2012) con cui il Giudice di Pace di Offida aveva accolto il ricorso promosso da un medico veterinario, multato per eccesso di velocità mentre, contattato da una cliente, si recava tempestivamente da lei per prestare soccorso al suo cane in imminente pericolo di vita, e in condizioni così gravi da non poter essere in alcun modo trasportato.
Secondo Confconsumatori si sta profilando un chiare mutamento di sensibilità anche da parte del legislatore sulle questiono che riguardano i diritti degli animali. L’associazione sottolinea che la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), all’art. 1 (Principi generali) afferma: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra l’uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.E argomenta: “E allora, se la tutela degli animali di affezione è un principio affermato dallo Stato, può essere considerata una facoltà legittima quella esercitata da chi, per salvare il proprio animale da una situazione di pericolo imminente di vita, superi il limite di velocità per trasportare il predetto animale presso una clinica veterinaria. Anche la tutela della vita dell’animale, dunque, dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco”.
Una legge del 2010 (L. 29 luglio 2010, n. 120, all’art. 31, rubricato “Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali”) ha inoltre affermato che il trasporto di un animale “in gravi condizioni di salute” può essere considerato effettuato “in stato di necessità” sussistendo le condizioni individuate da un emanando decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (a tutt’oggi però non ancora emanato). Per Confconsumatori si tratta con tutta evidenza di “notevoli passi in avanti verso una legislazione diretta a tutelare gli animali quali esseri “senzienti”, cioè capaci di provare gioia e dolore, in linea con i principi stabiliti nel Trattato dell’Unione Europea”.