Onorificenze cavalleresche, l. n. 178/1951
Inviato: sab mar 07, 2015 11:18 pm
diniego di autorizzazione all’uso nel territorio della Repubblica delle onorificenze cavalleresche conferite dall’ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia.
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1) - sentenza n. 1624/1959 della Corte di Cassazione che avrebbe riconosciuto all’Ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida carattere di ordine non nazionale
2) - Il suddetto diniego si fonda sulla insussistenza della qualificazione di “ordine non nazionale” dell’ordine in questione e della conseguente mancanza dei presupposti per l’autorizzazione all’uso delle onorificenze da questo conferite al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della legge 178/1951.
IL TAR Lazio scrive:
3) - A disegnare i contorni degli Ordini Cavallereschi non nazionali ha provveduto, anche sulla scorta delle argomentazioni di autorevole dottrina, il Consiglio di Stato, con numerosi pareri (v. n. 1869/1981, n. 813/2001, 367/2003, 243/2008) - che costituiscono diritto vivente, in considerazione della consolidata e diffusa accettazione dei principi ivi contenuti - nei quali i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che sono tali, quelli che possono vantare le seguenti caratteristiche:
Omissis (leggi direttamente in sentenza postata sotto)
4) - Il giudice amministrativo ha anche precisato la necessità che il predetto riconoscimento, da parte dell’ordinamento estero, sia effettivo ed attuale, dovendo rispecchiare “una inequivoca e generale accettazione (il riconoscimento dell’ordine) da parte di chi ne ha la sovranità”.
5) - Come ricorda la Corte di Cassazione in una non troppo risalente pronuncia, OMISSIS leggi in sentenza sotto (così Cass. Pen. n. 9737/99).
6) - Alla luce dei caratteri dell’ordine non nazionale, al quale può autorizzarsi il conferimento di onorificenze, individuati della ormai più che ventennale giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio, per quanto osservato, non trova ragioni per discostarsi, l’Ordine Militare di cui si discute non si configura come tale.
7) - Quanto alla sentenza del 1959 della Corte di Cassazione, invocata dal ricorrente, deve evidenziarsi che le statuizioni del giudice penale, lungi dal costituire decisiva analisi ex professo della problematica derivante dall’interpretazione dell’art. 7 della legge 178/1951, risultano, in ogni caso, superate dai pareri con i quali il Consiglio di Stato, anche in virtù di successive elaborazioni della dottrina, ha statuito, con valore di diritto vivente, sul tema.
Leggete il resto completamente qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 3T ,numero provv.: 201503824 - Public 2015-03-05 -
N. 03824/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03508/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3508 del 2013, proposto dal OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Preziuso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Dell'Erba in Roma, Via Belsiana, 71;
contro
Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Agnusdei e Carlo Sebastiano Foti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Sebastiano Foti in Roma, Via F. Grossi Gondi, 62;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. 47125 del 27/02/2013, emesso dal Ministero degli Affari Esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, con il quale è stata rigetta la richiesta di autorizzazione all’uso nel territorio della Repubblica delle onorificenze cavalleresche conferite dall’ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia del 16/5/2012 e dell’8/11/2012, ai sensi dell'art. 7 l. n. 178/1951;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 22 marzo 2013 e depositato il successivo 17 aprile, il OMISSIS, impugna il diniego di autorizzazione all’uso nel territorio della Repubblica delle onorificenze cavalleresche conferite dall’ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia.
Avverso il suddetto diniego articola i seguenti motivi di gravame:
1) eccesso di potere per violazione di legge e/o falsa interpretazione di norme a carattere generale, insufficiente motivazione e carenza di istruttoria, in quanto l’interpretazione data dal Ministero di “ordine non nazionale” si discosterebbe da quella accolta dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza n. 1624/1959 della Corte di Cassazione che avrebbe riconosciuto all’Ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida carattere di ordine non nazionale, e sarebbe stato emesso in carenza di istruttoria non avendo tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente;
2) eccesso di potere sotto il profilo dell’abuso d’ufficio e della violazione di legge, in quanto sussisterebbero, nel caso di specie, tutti i presupposti per la concessione dell’autorizzazione;
3) violazione delle disposizioni di cui alla legge 241/90 e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento per avere adottato un provvedimento senza consentire la partecipazione all’interessato ed omettendo la menzione del termine per l’impugnativa, nonché dell’autorità alla quale fare ricorso e del nominativo del Responsabile del procedimento.
Il Ministero si è costituito e, con memoria e documenti depositati il 30 aprile 2013, resiste nel merito.
Si è costituito anche l’Ordine Militare del SS. Salvatore e di Santa Brigida di Svezia per sostenere le ragioni di parte ricorrente.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti a sostegno delle rispettive argomentazioni.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2015, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Oggetto del gravame è il diniego dell’autorizzazione all’uso nel territorio della Repubblica delle onorificenze cavalleresche, conferite dall’ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia il 16/5/2012 e l’8/11/2012, richiesto dal ricorrente con istanza del 14 novembre 2012.
Il suddetto diniego si fonda sulla insussistenza della qualificazione di “ordine non nazionale” dell’ordine in questione e della conseguente mancanza dei presupposti per l’autorizzazione all’uso delle onorificenze da questo conferite al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della legge 178/1951.
Avverso la predetta motivazione parte ricorrente invoca la diversa interpretazione data dalla Cassazione con la sentenza n. 1624 del 1959.
La disamina delle questioni proposte richiede un breve richiamo al quadro
normativo di riferimento.
Con la legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», si è, altresì, disciplinato il conferimento e l'uso delle onorificenze da parte di Ordini non nazionali o da Stati esteri, stabilendo, all’art. 7, primo comma, che:
«I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri”.
Ai sensi dell’art. 2 l. 12 gennaio 1991, n. 13, l’autorizzazione è ora rilasciata con decreto del Ministero per gli affari esteri.
I successivi commi prevedono una sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 per i contravventori e stabiliscono, altresì, che per le onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, come anche per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Le disposizioni contenute nella legge del 1951 non precisano, però, quali siano i presupposti per ottenere la predetta autorizzazione, ovvero quali siano i caratteri di un ordine “non nazionale” ai quali l’ordinamento riconosce la facoltà di concedere onorificenze, previa autorizzazione, ora, del Ministro degli Esteri.
A disegnare i contorni degli Ordini Cavallereschi non nazionali ha provveduto, anche sulla scorta delle argomentazioni di autorevole dottrina, il Consiglio di Stato, con numerosi pareri (v. n. 1869/1981, n. 813/2001, 367/2003, 243/2008) - che costituiscono diritto vivente, in considerazione della consolidata e diffusa accettazione dei principi ivi contenuti - nei quali i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che sono tali, quelli che possono vantare le seguenti caratteristiche:
- totale estraneità all’ordinamento italiano;
- non promananti da un ordinamento statuale straniero, ovvero, costituiti ed operanti all’estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani;
- siano riconosciuti da un ordinamento statuale straniero o dall’ordinamento canonico, con un provvedimento formale che ne certifichi l’appartenenza al proprio patrimonio onorifico, pur se non promanante direttamente dallo Stato;
- il riconoscimento da parte dell’ordinamento straniero non deve limitarsi alla mera tolleranza di fatto, dovendo invece trattarsi dell’assegnazione di una dignità ufficiale, un valore diffuso e condiviso dall’intero ordinamento in cui è inserito.
Il giudice amministrativo ha anche precisato la necessità che il predetto riconoscimento, da parte dell’ordinamento estero, sia effettivo ed attuale, dovendo rispecchiare “una inequivoca e generale accettazione (il riconoscimento dell’ordine) da parte di chi ne ha la sovranità”.
Ciò in quanto la disciplina delle onorificenze postula una riserva da parte della Repubblica del conferimento, del riconoscimento e della legittimazione all’uso delle decorazioni e, per converso, il divieto di analoghe prerogative se non presunte di pari livello.
Il rigore con il quale si deve, poi, valutare l’istituzione che chiede l’autorizzazione al conferimento di onorificenze trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela del principio di pari dignità sociale, affermato dalla carta costituzionale, ed impone una seria verifica del riconoscimento, esistente nell’ordinamento nel quale si colloca l’ordine non nazionale, della dignità cavalleresca di quest’ultimo.
Come ricorda la Corte di Cassazione in una non troppo risalente pronuncia, “il mutato quadro istituzionale con la proclamazione della Repubblica e l'impostazione democratica ed egualitaria della nostra Costituzione fanno da sfondo alla legge del 1951, che attua un precetto costituzionale (art. 97 ultimo comma Cost.), derogatorio del principio di uguaglianza, sicché il legislatore, nel dettare le norme, ha voluto attribuire alle onorificenze conferite dalla Repubblica Italiana, fondata sul lavoro, un significato eminentemente morale, onde ha ridotto al massimo la possibilità di poter utilizzarne altre (art. 7 l. cit.) ed ha subordinato l'uso di quelle "non nazionali" ad un'autorizzazione anche al fine di evitare pericolose nostalgie di passati regimi.
Pertanto, (…) lo Stato italiano ha inteso riservare a se il potere di conferimento, vietandolo ad ogni ente, associazione o privato salvi gli ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione”
Tale "ratio" è evidenziata nella relazione ai lavori preparatori , in cui si sottolinea che "l'istituzione delle onorificenze della Repubblica comporta la necessità di un'adeguata protezione giuridica, a tutela del prestigio di tali distinzioni, non meno che della pubblica fede... l'abuso che attualmente vien fatto di queste pretese distinzioni onorifiche, per fini quasi sempre speculativi, non ha solo dannose ripercussioni di ordine interno, ma nuoce gravemente al prestigio dell'Italia, sminuendo la dignità ed il valore delle nostre onorificenze presso le altre nazioni” (così Cass. Pen. n. 9737/99).
L’esigenza di tutela giuridica dell’ordine al merito della Repubblica italiana e delle onorificenze, nelle intenzioni del legislatore, come emergono anche dai verbali dei lavori della prima commissione della Camera (v. seduta del 9 febbraio 1951) passa attraverso previsioni che vietano l’uso nel territorio della Repubblica di onorificenze e distinzioni conferite in Ordini non nazionali o da Stati Esteri se non autorizzati.
La riserva statale sul conferimento di onorificenze, la necessità di contemperare il contrapposto principio di eguaglianza e pari dignità degli individui e il giudizio di disapprovazione che si ricava dalla disciplina sanzionatoria, confermano, a tutt’oggi, la validità del principio che impone a chi domanda una prerogativa, che il nostro ordinamento riserva al Capo dello Stato, in rappresentanza della Nazione, pari dignità, dell’Ordine Cavalleresco richiedente, rispetto a quello di un potere sovrano, da dimostrare attraverso un atto di riconoscimento dell’ordinamento a cui appartiene, da parte di chi ne ha la rappresentanza, ovvero la legittimazione.
Alla luce dei caratteri dell’ordine non nazionale, al quale può autorizzarsi il conferimento di onorificenze, individuati della ormai più che ventennale giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio, per quanto osservato, non trova ragioni per discostarsi, l’Ordine Militare di cui si discute non si configura come tale.
In primo luogo gli elementi addotti dal ricorrente (essere stato posto sotto l’Alto Patronato di Capi di Stato delle Repubbliche dell’America Latina; la presenza di luogotenenze in varie parti del mondo; lo scopo di propagandare la fede cattolica nel mondo) sono indizi insufficienti ad attestare quel riconoscimento, da parte di un ordinamento straniero, che vada oltre la rilevanza individuale, privata, dell’attribuzione di fregi ed onorificenze per assurgere ad inequivoca e generale accettazione della dignità ufficiale della benemerenza conferita.
L’avere accettato nomine onorarie da parte dei Capi di Stato non integra il riconoscimento di cui si tratta, non rappresentando altro che una vicenda individuale, rientrante nella sfera privata della persona coinvolta.
Peraltro la documentazione prodotta agli atti del fascicolo da parte ricorrente proviene esclusivamente dai rappresentanti o dagli uffici dell’Ordine di Santa Brigida, mancando del tutto di documenti provenienti da ordinamenti sovrani.
Anche la Santa Sede, in varie occasioni, per tramite della Segreteria di Stato della Santa Sede ha puntualizzato di non riconoscere le onorificenze rilasciate dall’Ordine di S. Brigida di Svezia, come risulta anche dagli interventi pubblicati sull’Osservatore Romano.
Quanto alla sentenza del 1959 della Corte di Cassazione, invocata dal ricorrente, deve evidenziarsi che le statuizioni del giudice penale, lungi dal costituire decisiva analisi ex professo della problematica derivante dall’interpretazione dell’art. 7 della legge 178/1951, risultano, in ogni caso, superate dai pareri con i quali il Consiglio di Stato, anche in virtù di successive elaborazioni della dottrina, ha statuito, con valore di diritto vivente, sul tema.
Il diniego gravato si fonda, con tutta evidenza, sulle considerazioni svolte dalla più recente giurisprudenza e dai pareri prodotti dai Gruppi di Lavoro sulle onorificenze istituiti presso il Ministero degli esteri.
Per quanto osservato non si ravvisano neanche gli ulteriori vizi dedotti di carenza di istruttoria o di motivazione.
Il provvedimento del 27 febbraio 2013, con il quale è stata negata la richiesta autorizzazione, con motivazione scevra dalle dedotte censure, fonda la decisione sulla mancanza dei presupposti in capo al richiedente ordine, chiarendo espressamente che la qualificazione di “ordine non nazionale” ai fini dell’autorizzazione al fregio sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 7 della legge 178 del 1951, “è da intendersi per quei soli ordini riconosciuti da altri ordinamenti giuridici di pari livello ed effettività di quello della Repubblica italiana o da questa nominativamente abilitati” e, precisa, altresì, che “il riconoscimento da parte degli Stati esteri si intende avvenuto se fondato su un atto ufficiale, generale, diretto, espresso e promanante dalla locale ed attuale fons honorum mediante il quale si autorizza l’Ordine non nazionale a rilasciare onorificenze nei rispettivi ordinamenti esteri”.
Tali presupposti appaiono chiari, esaustivi e conformi ai principi sopra enucleati fissati dal diritto vivente.
L’isolata e risalente sentenza del giudice penale, vincolante solo nella parte in cui accerta la insussistenza del reato a suo tempo contestato all’allora Gran Maestro dell’Ordine, non può sostituire la totale carenza di atti di riconoscimento promananti da un ordinamento straniero.
Per quanto sopra argomentato entrambi i primi due motivi di ricorso vanno respinti, poiché infondati.
Infondato è, altresì, il terzo motivo di gravame con il quale viene dedotta la violazione delle norme di cui alla legge 241/90 sulle garanzie partecipative e le conseguenti formalità.
Alla luce di quanto osservato, in ordine ai presupposti per la concessione dell’autorizzazione e alla documentazione allegata dal ricorrente ad asserito sostegno del carattere “non nazionale” dell’ordine, appare accertato che il provvedimento impugnato non poteva avere contenuto diverso, con conseguente inidoneità delle omesse garanzie partecipative a viziare di illegittimità il provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/90.
Del pari irrilevante l’avere omesso il nominativo del Responsabile del procedimento ed il termine entro il quale ricorrere, atteso che tali omissioni non hanno impedito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difendersi impugnando il provvedimento sfavorevole, tempestivamente, davanti a questo Tribunale.
Tutto ciò premesso, il ricorso va respinto, poiché infondato.
Si ravvisano ragioni, in considerazione della peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2015
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1) - sentenza n. 1624/1959 della Corte di Cassazione che avrebbe riconosciuto all’Ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida carattere di ordine non nazionale
2) - Il suddetto diniego si fonda sulla insussistenza della qualificazione di “ordine non nazionale” dell’ordine in questione e della conseguente mancanza dei presupposti per l’autorizzazione all’uso delle onorificenze da questo conferite al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della legge 178/1951.
IL TAR Lazio scrive:
3) - A disegnare i contorni degli Ordini Cavallereschi non nazionali ha provveduto, anche sulla scorta delle argomentazioni di autorevole dottrina, il Consiglio di Stato, con numerosi pareri (v. n. 1869/1981, n. 813/2001, 367/2003, 243/2008) - che costituiscono diritto vivente, in considerazione della consolidata e diffusa accettazione dei principi ivi contenuti - nei quali i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che sono tali, quelli che possono vantare le seguenti caratteristiche:
Omissis (leggi direttamente in sentenza postata sotto)
4) - Il giudice amministrativo ha anche precisato la necessità che il predetto riconoscimento, da parte dell’ordinamento estero, sia effettivo ed attuale, dovendo rispecchiare “una inequivoca e generale accettazione (il riconoscimento dell’ordine) da parte di chi ne ha la sovranità”.
5) - Come ricorda la Corte di Cassazione in una non troppo risalente pronuncia, OMISSIS leggi in sentenza sotto (così Cass. Pen. n. 9737/99).
6) - Alla luce dei caratteri dell’ordine non nazionale, al quale può autorizzarsi il conferimento di onorificenze, individuati della ormai più che ventennale giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio, per quanto osservato, non trova ragioni per discostarsi, l’Ordine Militare di cui si discute non si configura come tale.
7) - Quanto alla sentenza del 1959 della Corte di Cassazione, invocata dal ricorrente, deve evidenziarsi che le statuizioni del giudice penale, lungi dal costituire decisiva analisi ex professo della problematica derivante dall’interpretazione dell’art. 7 della legge 178/1951, risultano, in ogni caso, superate dai pareri con i quali il Consiglio di Stato, anche in virtù di successive elaborazioni della dottrina, ha statuito, con valore di diritto vivente, sul tema.
Leggete il resto completamente qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 3T ,numero provv.: 201503824 - Public 2015-03-05 -
N. 03824/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03508/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3508 del 2013, proposto dal OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Preziuso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Dell'Erba in Roma, Via Belsiana, 71;
contro
Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Agnusdei e Carlo Sebastiano Foti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Sebastiano Foti in Roma, Via F. Grossi Gondi, 62;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. 47125 del 27/02/2013, emesso dal Ministero degli Affari Esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, con il quale è stata rigetta la richiesta di autorizzazione all’uso nel territorio della Repubblica delle onorificenze cavalleresche conferite dall’ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia del 16/5/2012 e dell’8/11/2012, ai sensi dell'art. 7 l. n. 178/1951;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 22 marzo 2013 e depositato il successivo 17 aprile, il OMISSIS, impugna il diniego di autorizzazione all’uso nel territorio della Repubblica delle onorificenze cavalleresche conferite dall’ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia.
Avverso il suddetto diniego articola i seguenti motivi di gravame:
1) eccesso di potere per violazione di legge e/o falsa interpretazione di norme a carattere generale, insufficiente motivazione e carenza di istruttoria, in quanto l’interpretazione data dal Ministero di “ordine non nazionale” si discosterebbe da quella accolta dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza n. 1624/1959 della Corte di Cassazione che avrebbe riconosciuto all’Ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida carattere di ordine non nazionale, e sarebbe stato emesso in carenza di istruttoria non avendo tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente;
2) eccesso di potere sotto il profilo dell’abuso d’ufficio e della violazione di legge, in quanto sussisterebbero, nel caso di specie, tutti i presupposti per la concessione dell’autorizzazione;
3) violazione delle disposizioni di cui alla legge 241/90 e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento per avere adottato un provvedimento senza consentire la partecipazione all’interessato ed omettendo la menzione del termine per l’impugnativa, nonché dell’autorità alla quale fare ricorso e del nominativo del Responsabile del procedimento.
Il Ministero si è costituito e, con memoria e documenti depositati il 30 aprile 2013, resiste nel merito.
Si è costituito anche l’Ordine Militare del SS. Salvatore e di Santa Brigida di Svezia per sostenere le ragioni di parte ricorrente.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti a sostegno delle rispettive argomentazioni.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2015, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Oggetto del gravame è il diniego dell’autorizzazione all’uso nel territorio della Repubblica delle onorificenze cavalleresche, conferite dall’ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia il 16/5/2012 e l’8/11/2012, richiesto dal ricorrente con istanza del 14 novembre 2012.
Il suddetto diniego si fonda sulla insussistenza della qualificazione di “ordine non nazionale” dell’ordine in questione e della conseguente mancanza dei presupposti per l’autorizzazione all’uso delle onorificenze da questo conferite al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della legge 178/1951.
Avverso la predetta motivazione parte ricorrente invoca la diversa interpretazione data dalla Cassazione con la sentenza n. 1624 del 1959.
La disamina delle questioni proposte richiede un breve richiamo al quadro
normativo di riferimento.
Con la legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», si è, altresì, disciplinato il conferimento e l'uso delle onorificenze da parte di Ordini non nazionali o da Stati esteri, stabilendo, all’art. 7, primo comma, che:
«I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri”.
Ai sensi dell’art. 2 l. 12 gennaio 1991, n. 13, l’autorizzazione è ora rilasciata con decreto del Ministero per gli affari esteri.
I successivi commi prevedono una sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 per i contravventori e stabiliscono, altresì, che per le onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, come anche per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Le disposizioni contenute nella legge del 1951 non precisano, però, quali siano i presupposti per ottenere la predetta autorizzazione, ovvero quali siano i caratteri di un ordine “non nazionale” ai quali l’ordinamento riconosce la facoltà di concedere onorificenze, previa autorizzazione, ora, del Ministro degli Esteri.
A disegnare i contorni degli Ordini Cavallereschi non nazionali ha provveduto, anche sulla scorta delle argomentazioni di autorevole dottrina, il Consiglio di Stato, con numerosi pareri (v. n. 1869/1981, n. 813/2001, 367/2003, 243/2008) - che costituiscono diritto vivente, in considerazione della consolidata e diffusa accettazione dei principi ivi contenuti - nei quali i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che sono tali, quelli che possono vantare le seguenti caratteristiche:
- totale estraneità all’ordinamento italiano;
- non promananti da un ordinamento statuale straniero, ovvero, costituiti ed operanti all’estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani;
- siano riconosciuti da un ordinamento statuale straniero o dall’ordinamento canonico, con un provvedimento formale che ne certifichi l’appartenenza al proprio patrimonio onorifico, pur se non promanante direttamente dallo Stato;
- il riconoscimento da parte dell’ordinamento straniero non deve limitarsi alla mera tolleranza di fatto, dovendo invece trattarsi dell’assegnazione di una dignità ufficiale, un valore diffuso e condiviso dall’intero ordinamento in cui è inserito.
Il giudice amministrativo ha anche precisato la necessità che il predetto riconoscimento, da parte dell’ordinamento estero, sia effettivo ed attuale, dovendo rispecchiare “una inequivoca e generale accettazione (il riconoscimento dell’ordine) da parte di chi ne ha la sovranità”.
Ciò in quanto la disciplina delle onorificenze postula una riserva da parte della Repubblica del conferimento, del riconoscimento e della legittimazione all’uso delle decorazioni e, per converso, il divieto di analoghe prerogative se non presunte di pari livello.
Il rigore con il quale si deve, poi, valutare l’istituzione che chiede l’autorizzazione al conferimento di onorificenze trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela del principio di pari dignità sociale, affermato dalla carta costituzionale, ed impone una seria verifica del riconoscimento, esistente nell’ordinamento nel quale si colloca l’ordine non nazionale, della dignità cavalleresca di quest’ultimo.
Come ricorda la Corte di Cassazione in una non troppo risalente pronuncia, “il mutato quadro istituzionale con la proclamazione della Repubblica e l'impostazione democratica ed egualitaria della nostra Costituzione fanno da sfondo alla legge del 1951, che attua un precetto costituzionale (art. 97 ultimo comma Cost.), derogatorio del principio di uguaglianza, sicché il legislatore, nel dettare le norme, ha voluto attribuire alle onorificenze conferite dalla Repubblica Italiana, fondata sul lavoro, un significato eminentemente morale, onde ha ridotto al massimo la possibilità di poter utilizzarne altre (art. 7 l. cit.) ed ha subordinato l'uso di quelle "non nazionali" ad un'autorizzazione anche al fine di evitare pericolose nostalgie di passati regimi.
Pertanto, (…) lo Stato italiano ha inteso riservare a se il potere di conferimento, vietandolo ad ogni ente, associazione o privato salvi gli ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione”
Tale "ratio" è evidenziata nella relazione ai lavori preparatori , in cui si sottolinea che "l'istituzione delle onorificenze della Repubblica comporta la necessità di un'adeguata protezione giuridica, a tutela del prestigio di tali distinzioni, non meno che della pubblica fede... l'abuso che attualmente vien fatto di queste pretese distinzioni onorifiche, per fini quasi sempre speculativi, non ha solo dannose ripercussioni di ordine interno, ma nuoce gravemente al prestigio dell'Italia, sminuendo la dignità ed il valore delle nostre onorificenze presso le altre nazioni” (così Cass. Pen. n. 9737/99).
L’esigenza di tutela giuridica dell’ordine al merito della Repubblica italiana e delle onorificenze, nelle intenzioni del legislatore, come emergono anche dai verbali dei lavori della prima commissione della Camera (v. seduta del 9 febbraio 1951) passa attraverso previsioni che vietano l’uso nel territorio della Repubblica di onorificenze e distinzioni conferite in Ordini non nazionali o da Stati Esteri se non autorizzati.
La riserva statale sul conferimento di onorificenze, la necessità di contemperare il contrapposto principio di eguaglianza e pari dignità degli individui e il giudizio di disapprovazione che si ricava dalla disciplina sanzionatoria, confermano, a tutt’oggi, la validità del principio che impone a chi domanda una prerogativa, che il nostro ordinamento riserva al Capo dello Stato, in rappresentanza della Nazione, pari dignità, dell’Ordine Cavalleresco richiedente, rispetto a quello di un potere sovrano, da dimostrare attraverso un atto di riconoscimento dell’ordinamento a cui appartiene, da parte di chi ne ha la rappresentanza, ovvero la legittimazione.
Alla luce dei caratteri dell’ordine non nazionale, al quale può autorizzarsi il conferimento di onorificenze, individuati della ormai più che ventennale giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio, per quanto osservato, non trova ragioni per discostarsi, l’Ordine Militare di cui si discute non si configura come tale.
In primo luogo gli elementi addotti dal ricorrente (essere stato posto sotto l’Alto Patronato di Capi di Stato delle Repubbliche dell’America Latina; la presenza di luogotenenze in varie parti del mondo; lo scopo di propagandare la fede cattolica nel mondo) sono indizi insufficienti ad attestare quel riconoscimento, da parte di un ordinamento straniero, che vada oltre la rilevanza individuale, privata, dell’attribuzione di fregi ed onorificenze per assurgere ad inequivoca e generale accettazione della dignità ufficiale della benemerenza conferita.
L’avere accettato nomine onorarie da parte dei Capi di Stato non integra il riconoscimento di cui si tratta, non rappresentando altro che una vicenda individuale, rientrante nella sfera privata della persona coinvolta.
Peraltro la documentazione prodotta agli atti del fascicolo da parte ricorrente proviene esclusivamente dai rappresentanti o dagli uffici dell’Ordine di Santa Brigida, mancando del tutto di documenti provenienti da ordinamenti sovrani.
Anche la Santa Sede, in varie occasioni, per tramite della Segreteria di Stato della Santa Sede ha puntualizzato di non riconoscere le onorificenze rilasciate dall’Ordine di S. Brigida di Svezia, come risulta anche dagli interventi pubblicati sull’Osservatore Romano.
Quanto alla sentenza del 1959 della Corte di Cassazione, invocata dal ricorrente, deve evidenziarsi che le statuizioni del giudice penale, lungi dal costituire decisiva analisi ex professo della problematica derivante dall’interpretazione dell’art. 7 della legge 178/1951, risultano, in ogni caso, superate dai pareri con i quali il Consiglio di Stato, anche in virtù di successive elaborazioni della dottrina, ha statuito, con valore di diritto vivente, sul tema.
Il diniego gravato si fonda, con tutta evidenza, sulle considerazioni svolte dalla più recente giurisprudenza e dai pareri prodotti dai Gruppi di Lavoro sulle onorificenze istituiti presso il Ministero degli esteri.
Per quanto osservato non si ravvisano neanche gli ulteriori vizi dedotti di carenza di istruttoria o di motivazione.
Il provvedimento del 27 febbraio 2013, con il quale è stata negata la richiesta autorizzazione, con motivazione scevra dalle dedotte censure, fonda la decisione sulla mancanza dei presupposti in capo al richiedente ordine, chiarendo espressamente che la qualificazione di “ordine non nazionale” ai fini dell’autorizzazione al fregio sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 7 della legge 178 del 1951, “è da intendersi per quei soli ordini riconosciuti da altri ordinamenti giuridici di pari livello ed effettività di quello della Repubblica italiana o da questa nominativamente abilitati” e, precisa, altresì, che “il riconoscimento da parte degli Stati esteri si intende avvenuto se fondato su un atto ufficiale, generale, diretto, espresso e promanante dalla locale ed attuale fons honorum mediante il quale si autorizza l’Ordine non nazionale a rilasciare onorificenze nei rispettivi ordinamenti esteri”.
Tali presupposti appaiono chiari, esaustivi e conformi ai principi sopra enucleati fissati dal diritto vivente.
L’isolata e risalente sentenza del giudice penale, vincolante solo nella parte in cui accerta la insussistenza del reato a suo tempo contestato all’allora Gran Maestro dell’Ordine, non può sostituire la totale carenza di atti di riconoscimento promananti da un ordinamento straniero.
Per quanto sopra argomentato entrambi i primi due motivi di ricorso vanno respinti, poiché infondati.
Infondato è, altresì, il terzo motivo di gravame con il quale viene dedotta la violazione delle norme di cui alla legge 241/90 sulle garanzie partecipative e le conseguenti formalità.
Alla luce di quanto osservato, in ordine ai presupposti per la concessione dell’autorizzazione e alla documentazione allegata dal ricorrente ad asserito sostegno del carattere “non nazionale” dell’ordine, appare accertato che il provvedimento impugnato non poteva avere contenuto diverso, con conseguente inidoneità delle omesse garanzie partecipative a viziare di illegittimità il provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/90.
Del pari irrilevante l’avere omesso il nominativo del Responsabile del procedimento ed il termine entro il quale ricorrere, atteso che tali omissioni non hanno impedito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difendersi impugnando il provvedimento sfavorevole, tempestivamente, davanti a questo Tribunale.
Tutto ciò premesso, il ricorso va respinto, poiché infondato.
Si ravvisano ragioni, in considerazione della peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2015