schoenberg ha scritto:indio ha scritto:ciao a tutti vorrei porvi una domanda.
se uno ha una causa di servizio cat. 6 tab A (esempio ulcera) riconosciuta dal comitato della quale anni prima ha preso anche l'equo indennizzo.
se quando va alla visita dopo il congedo per la privilegiata e dagli accertamenti clinici non risulta più la malattia perché guarita, cosa può succedere?
gli verrà negata la privilegiata?
gli verrà tolta la 6 cat tab A?
grazie a chi saprà darmi utili consigli
La visita della cmo in relazione alla ppo ha proprio lo scopo di accertare se la malattia è ancora presente o meno dal momento del suo riconoscimento quindi, se uno guarisce, secondo me, la ppo non gli verrà concessa. Non ti saprei dire se la 6^ ctg ti verrà tolta o meno ma a logica se uno guarisce non capisco il senso di permanere nella ctg.
Solo nel caso in cui la patologia NON è suscettibile di miglioramento spetta la ppo: art 67 DPR 1092/73 che così recita:
Art. 67.- Misura della pensione privilegiata dei militari.
Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una
delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non siano
suscettibili di miglioramento spetta la pensione...................................................."
Il successivo art 68, per la parte che ti interessa così recita:
Art. 68.- Assegno rinnovabile per i militari.
Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un
assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in
relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto
comma.
Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora
da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di
miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata
legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo
seguente;
se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore
trattamento privilegiato.