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P.P.O. PER RIFORMATO DAI RUOLI CIVILI

Inviato: gio feb 12, 2015 1:36 am
da ELPOCHO
Un Saluto a tutto il Forum ...
Scrivo x conto di un amico-collega, poco pratico di Internet:

Il collega dell'Arma è stato Riformato nel 2011 e poi transitato nei Ruoli Civili.
A seguito di complicanze ed aggravamenti ha ottenuto la Riforma Totale alla fine dell'anno 2014.
Essendo possessore di Una Causa di servizio ascritta ad una Tabella A Categoria 8^( confermata dal C.d.V. nell'anno 2011), ha fatto domanda di PPO, e all' INPS di appartenenza gli hanno riferito che non gli compete.
Chiedo Lumi e consigli x come comportarsi

Rinnovi i Saluti

Re: P.P.O. PER RIFORMATO DAI RUOLI CIVILI

Inviato: gio feb 12, 2015 7:44 am
da angri62
ELPOCHO ha scritto:Un Saluto a tutto il Forum ...
Scrivo x conto di un amico-collega, poco pratico di Internet:

Il collega dell'Arma è stato Riformato nel 2011 e poi transitato nei Ruoli Civili.
A seguito di complicanze ed aggravamenti ha ottenuto la Riforma Totale alla fine dell'anno 2014.
Essendo possessore di Una Causa di servizio ascritta ad una Tabella A Categoria 8^( confermata dal C.d.V. nell'anno 2011), ha fatto domanda di PPO, e all' INPS di appartenenza gli hanno riferito che non gli compete.
Chiedo Lumi e consigli x come comportarsi

Rinnovi i Saluti
===agli impiegati civili dello stato è stata riformato (tolto) il diritto delle cds.
lasciando questo beneficio solo per il comparto sicurezza.

Re: P.P.O. PER RIFORMATO DAI RUOLI CIVILI

Inviato: gio feb 12, 2015 2:22 pm
da ELPOCHO
angri62 ha scritto:
ELPOCHO ha scritto:Un Saluto a tutto il Forum ...
Scrivo x conto di un amico-collega, poco pratico di Internet:

Il collega dell'Arma è stato Riformato nel 2011 e poi transitato nei Ruoli Civili.
A seguito di complicanze ed aggravamenti ha ottenuto la Riforma Totale alla fine dell'anno 2014.
Essendo possessore di Una Causa di servizio ascritta ad una Tabella A Categoria 8^( confermata dal C.d.V. nell'anno 2011), ha fatto domanda di PPO, e all' INPS di appartenenza gli hanno riferito che non gli compete.
Chiedo Lumi e consigli x come comportarsi

Rinnovi i Saluti
===agli impiegati civili dello stato è stata riformato (tolto) il diritto delle cds.
lasciando questo beneficio solo per il comparto sicurezza.
Quindi anche con una Causa di servizio ascritta a Categoria prima del transito ai Ruoli civili ??

Re: P.P.O. PER RIFORMATO DAI RUOLI CIVILI

Inviato: gio feb 12, 2015 5:43 pm
da gino59
LA PENSIONE PRIVILEGIATA
La pensione privilegiata, disciplinata dagli artt. 64 e ss del DPR n. 1092/1973, spetta al dipendente pubblico
che diventi “inabile” cioè inidoneo al servizio in modo assoluto e permanente per infermità derivanti da causa
di servizio; si chiama “privilegiata” perché viene attribuita a prescindere dall’età del dipendente e
dall’anzianità contributiva da questi maturata (può bastare anche un solo giorno di servizio).
Iniziativa
L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio
quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta,
in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio.
Altrimenti, l’iniziativa è a domanda (art. 167 DPR n. 1092/1973), come nel caso in cui l’inidoneità assoluta e
permanente al momento della cessazione sia dovuta ad infermità o lesioni che, all’atto della risoluzione del
rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio. In questa
ipotesi l’interessato, o i suoi eredi, entro cinque anni dalla cessazione, può chiedere che si proceda a tale
riconoscimento (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da
infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica) (art. 169 comma 1 DPR n. 1092/1973).
Questo termine è sospeso, per i minori non emancipati e gli interdetti, per tutta la durata dell’incapacità di
agire (art. 191 comma 4 DPR n. 1092/1973).
Nel caso in cui il dipendente abbia già chiesto ed ottenuto il riconoscimento della dipendenza di infermità da
causa di servizio, la giurisprudenza ha ritenuto che la domanda di pensione privilegiata possa essere
presentata, dopo la cessazione, senza limiti di tempo, in virtù del principio di imprescrittibilità del diritto a
pensione (art. 5 DPR n. 1092/1973). In tal caso il riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio
presuppone l’accertamento dell’inidoneità assoluta e permanente al servizio, riferita al momento del
collocamento a riposo, dovuta all’infermità già riconosciuta dipendente dal servizio in costanza di rapporto di
lavoro.
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214,
all’art. 6 ha abrogato gli istituti del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, del
rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
L’abrogazione non riguarda il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Ugualmente, sono fatti salvi i procedimenti che, alla data del 6 dicembre 2011:
 siano ancora in corso,
 quelli per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nei casi in cui non
siano scaduti i termini per la domanda di pensione di privilegio;
 quelli per i quali sia possibile l’attivazione d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Considerato che la concessione della pensione privilegiata presuppone la cessazione dal servizio, la
domanda di detta prestazione può essere presentata, entro il quinquennio successivo alla cessazione, se,
fermi restando i requisiti previsti dall’art. 64 DPR n. 1092/1973, il dipendente sia cessato dal servizio entro il
4 dicembre 2011 (così la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32934 del 06/08/2012).
Il decreto fa salva la tutela riconosciuta ai dipendenti pubblici derivante dall'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
Decorrenza
Affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve
essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa.
Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine biennale, il pagamento della pensione
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente
prescrizione dei ratei precedentemente maturati.
Calcolo
Per i dipendenti iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (C.T.P.S.) le cui menomazioni siano
ascritte alla prima categoria, la pensione di privilegio, se trattasi di personale civile non operaio, è pari a otto
decimi della base pensionabile. Qualora le invalidità siano ascritte a categorie inferiori alla prima, la
pensione è pari a un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, considerando che
non può essere inferiore a un terzo né superiore a otto decimi della base stessa (art. 65 DPR n. 1092/1973).
Regime fiscale
È stata affermata la natura retributiva della pensione privilegiata, che è integrativa della pensione ordinaria
normale (artt. 65, 67 DPR n. 1092/1973); per questo motivo essa, al pari della pensione normale, è
assoggettata all’IRPEF.
Assegni accessori
In analogia alla pensionistica di guerra, anche la normativa concernente la pensione privilegiata ordinaria
prevede la categoria dei “grandi invalidi” ai fini della concessione di particolari benefici. Ai titolari di
trattamento privilegiato di 1^ categoria, oltre agli assegni annessi alle pensioni ordinarie, in relazione al tipo di infermità o lesione che hanno dato origine al riconoscimento di tale trattamento, spettano gli stessi
assegni accessori ed alle stesse condizioni dei titolari di pensione di guerra di prima categoria. Gli assegni
accessori sono riconosciuti a condizione che le patologie in relazione alle quali sono previsti siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Gli assegni accessori, esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 34 del DPR 29.09.1973, n. 601 e non reversibili,
sono:
1) l’assegno di superinvalidità (art. 100 DPR n. 1092/1973);
2) l’indennità d’assistenza e d’accompagnamento e relative integrazioni (art. 107 DPR n. 1092/1973);
3) l’indennità d’assistenza e accompagnamento aggiuntivo (art. 3, 2° comma Legge 29/01/1987, n. 13);
4) l’assegno integrativo (art. 2, 2° comma Legge 26/01/1980, n. 9);
5) l’aumento d’integrazione per i familiari a carico (art. 106 DPR n. 1092/1973);
6) l’assegno d’incollocabilità.
Trattamento speciale
In caso di decesso del dipendente, o pensionato, invalido per servizio di prima categoria, ai sensi dell’art. 93
del T.U. di cui al DPR n. 1092/1973, è attribuito, a domanda, al coniuge superstite e agli orfani minorenni, per
la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un Trattamento Speciale di importo pari a quello di prima
categoria. Scaduto il termine di tre anni, comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.
(aggiornato il 29.11.2012).-Ciaoooooooooooooooooooooooo

Re: P.P.O. PER RIFORMATO DAI RUOLI CIVILI

Inviato: gio feb 12, 2015 6:20 pm
da ELPOCHO
X GINO59:


Grazie Infinite ....
Come sempre, SEI Ineguagliabile ..... :D

Re: P.P.O. PER RIFORMATO DAI RUOLI CIVILI

Inviato: gio feb 12, 2015 8:30 pm
da gino59
gino59 ha scritto:LA PENSIONE PRIVILEGIATA
La pensione privilegiata, disciplinata dagli artt. 64 e ss del DPR n. 1092/1973, spetta al dipendente pubblico
che diventi “inabile” cioè inidoneo al servizio in modo assoluto e permanente per infermità derivanti da causa
di servizio; si chiama “privilegiata” perché viene attribuita a prescindere dall’età del dipendente e
dall’anzianità contributiva da questi maturata (può bastare anche un solo giorno di servizio).
Iniziativa
L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio
quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta,
in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio.
Altrimenti, l’iniziativa è a domanda (art. 167 DPR n. 1092/1973), come nel caso in cui l’inidoneità assoluta e
permanente al momento della cessazione sia dovuta ad infermità o lesioni che, all’atto della risoluzione del
rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio. In questa
ipotesi l’interessato, o i suoi eredi, entro cinque anni dalla cessazione, può chiedere che si proceda a tale
riconoscimento (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da
infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica) (art. 169 comma 1 DPR n. 1092/1973).
Questo termine è sospeso, per i minori non emancipati e gli interdetti, per tutta la durata dell’incapacità di
agire (art. 191 comma 4 DPR n. 1092/1973).
Nel caso in cui il dipendente abbia già chiesto ed ottenuto il riconoscimento della dipendenza di infermità da
causa di servizio, la giurisprudenza ha ritenuto che la domanda di pensione privilegiata possa essere
presentata, dopo la cessazione, senza limiti di tempo, in virtù del principio di imprescrittibilità del diritto a
pensione (art. 5 DPR n. 1092/1973). In tal caso il riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio
presuppone l’accertamento dell’inidoneità assoluta e permanente al servizio, riferita al momento del
collocamento a riposo, dovuta all’infermità già riconosciuta dipendente dal servizio in costanza di rapporto di
lavoro.
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214,
all’art. 6 ha abrogato gli istituti del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, del
rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
L’abrogazione non riguarda il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Ugualmente, sono fatti salvi i procedimenti che, alla data del 6 dicembre 2011:
 siano ancora in corso,
 quelli per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nei casi in cui non
siano scaduti i termini per la domanda di pensione di privilegio;
 quelli per i quali sia possibile l’attivazione d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Considerato che la concessione della pensione privilegiata presuppone la cessazione dal servizio, la
domanda di detta prestazione può essere presentata, entro il quinquennio successivo alla cessazione, se,
fermi restando i requisiti previsti dall’art. 64 DPR n. 1092/1973, il dipendente sia cessato dal servizio entro il
4 dicembre 2011 (così la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32934 del 06/08/2012).
Il decreto fa salva la tutela riconosciuta ai dipendenti pubblici derivante dall'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
Decorrenza
Affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve
essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa.
Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine biennale, il pagamento della pensione
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente
prescrizione dei ratei precedentemente maturati.
Calcolo
Per i dipendenti iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (C.T.P.S.) le cui menomazioni siano
ascritte alla prima categoria, la pensione di privilegio, se trattasi di personale civile non operaio, è pari a otto
decimi della base pensionabile. Qualora le invalidità siano ascritte a categorie inferiori alla prima, la
pensione è pari a un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, considerando che
non può essere inferiore a un terzo né superiore a otto decimi della base stessa (art. 65 DPR n. 1092/1973).
Regime fiscale
È stata affermata la natura retributiva della pensione privilegiata, che è integrativa della pensione ordinaria
normale (artt. 65, 67 DPR n. 1092/1973); per questo motivo essa, al pari della pensione normale, è
assoggettata all’IRPEF.
Assegni accessori
In analogia alla pensionistica di guerra, anche la normativa concernente la pensione privilegiata ordinaria
prevede la categoria dei “grandi invalidi” ai fini della concessione di particolari benefici. Ai titolari di
trattamento privilegiato di 1^ categoria, oltre agli assegni annessi alle pensioni ordinarie, in relazione al tipo di infermità o lesione che hanno dato origine al riconoscimento di tale trattamento, spettano gli stessi
assegni accessori ed alle stesse condizioni dei titolari di pensione di guerra di prima categoria. Gli assegni
accessori sono riconosciuti a condizione che le patologie in relazione alle quali sono previsti siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Gli assegni accessori, esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 34 del DPR 29.09.1973, n. 601 e non reversibili,
sono:
1) l’assegno di superinvalidità (art. 100 DPR n. 1092/1973);
2) l’indennità d’assistenza e d’accompagnamento e relative integrazioni (art. 107 DPR n. 1092/1973);
3) l’indennità d’assistenza e accompagnamento aggiuntivo (art. 3, 2° comma Legge 29/01/1987, n. 13);
4) l’assegno integrativo (art. 2, 2° comma Legge 26/01/1980, n. 9);
5) l’aumento d’integrazione per i familiari a carico (art. 106 DPR n. 1092/1973);
6) l’assegno d’incollocabilità.
Trattamento speciale
In caso di decesso del dipendente, o pensionato, invalido per servizio di prima categoria, ai sensi dell’art. 93
del T.U. di cui al DPR n. 1092/1973, è attribuito, a domanda, al coniuge superstite e agli orfani minorenni, per
la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un Trattamento Speciale di importo pari a quello di prima
categoria. Scaduto il termine di tre anni, comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.
(aggiornato il 29.11.2012).-Ciaoooooooooooooooooooooooo
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P.S. Facci sapere quanto ti aumentano le P.A.L. ....pardon....la P.A.L. ...eheheee

Re: P.P.O. PER RIFORMATO DAI RUOLI CIVILI

Inviato: gio feb 12, 2015 8:38 pm
da ELPOCHO
Dormi su 7 cuscini ..... :D
Appena saprò .... posterò ,,,,,,,,, :D