Sospensione licenza commerciale. Art. 100 T.U.
Inviato: mer gen 28, 2015 6:37 pm
Il Ministero dell'Interno perde l'Appello. I motivi leggeteli direttamente.
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1) - sospensione per novanta giorni della licenza che autorizza la somministrazione di alimenti e bevande presso pubblico esercizio.
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201500383
- Public 2015-01-27 -
N. 00383/2015REG.PROV.COLL.
N. 09643/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9643 del 2014, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
OMISSIS, non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00857/2014, resa tra le parti, concernente sospensione per novanta giorni della licenza che autorizza la somministrazione di alimenti e bevande presso pubblico esercizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il Cons. Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Varrone;
Sentite le parti presenti in giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
ritenuto:
- che il T.A.R. con la sentenza che si appella ha correttamente ricostruito l’ambito di applicazione dell’ art. 100 del t.u. n. 737 del 1931 e i presupposti di fatto, ai fini dell’adozione della misura di sospensione della licenza alla la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di esercizi nei quali siano avvenuti tumulti o gravi disordini, ovvero siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica;
- che, nella fattispecie di cui è causa, il provvedimento di sospensione - escluso il verificarsi di situazioni di conflittualità e disordine nell’ambito dell’esercizio, nonché la condizione di abituale ritrovo di persone pregiudicate – si collega all’esigenza di salvaguardare le condizioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini a fronte di un atto di violenza che ha avuto il suo momento genetico nell’esercizio destinatario del provvedimento di rigore;
- che, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 287 del 1991, la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dal menzionato art. 100 del t.u. n. 773 del 1931 “non può avere durata superiore a quindici giorni” mentre “è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate”;
- che, se l’incremento della durata della misura interdittiva oltre il lasso temporale a regime di quindici giorni, è rimesso al prudente apprezzamento discrezionale dell’ Autorità di pubblica sicurezza, lo stesso deve trovare adeguata giustificazione nel tessuto motivazionale del provvedimento, con riferimento alle condizioni di fatto dell’esercizio e alla peculiarità della situazione ambientale, tali da indurre alla maggiore durata della sospensione;
- che il decreto impugnato, con valutazione prognostica, relaziona alla più ampia durata della sospensione della licenza un potenziale “effetto dissuasivo sugli avventori che abitualmente frequentano il bar”;
- che, tuttavia, nei confronti degli avventori non risultano ascritti precedenti penali e tantomeno l’ abitualità del ritrovo a fini delittuosi; si registra, inoltre, l’occasionalità e l’ unicità dell’episodio che ha determinato l’adozione del provvedimento di sospensione;
- che in tale contesto - avuto riguardo al principio di proporzione della misura ai presupposti presi in considerazione e al fine perseguito - l’elevazione della durata della sospensione a sei volte la misura ordinaria non si configura sorretta da un’ adeguata esternazione della situazione ambientale dell’esercizio, tale da produrre uno stabile pericolo alle condizioni di ordine e sicurezza pubblica;
- che, in ogni caso, a fronte della reiterazione dei fatti riconducibili nell’area precettiva dell’art. 100 del t.u. n. 737 del 1931 l’ Amministrazione può ben reiterare la misura di sospensione della licenza;
- che, per le considerazioni che precedono, l’ appello va respinto, mentre nessuna determinazione è adottata in ordine a spese e onorari del grado di giudizio non essendosi costituite le parti intimate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2015
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1) - sospensione per novanta giorni della licenza che autorizza la somministrazione di alimenti e bevande presso pubblico esercizio.
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201500383
- Public 2015-01-27 -
N. 00383/2015REG.PROV.COLL.
N. 09643/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9643 del 2014, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
OMISSIS, non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00857/2014, resa tra le parti, concernente sospensione per novanta giorni della licenza che autorizza la somministrazione di alimenti e bevande presso pubblico esercizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il Cons. Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Varrone;
Sentite le parti presenti in giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
ritenuto:
- che il T.A.R. con la sentenza che si appella ha correttamente ricostruito l’ambito di applicazione dell’ art. 100 del t.u. n. 737 del 1931 e i presupposti di fatto, ai fini dell’adozione della misura di sospensione della licenza alla la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di esercizi nei quali siano avvenuti tumulti o gravi disordini, ovvero siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica;
- che, nella fattispecie di cui è causa, il provvedimento di sospensione - escluso il verificarsi di situazioni di conflittualità e disordine nell’ambito dell’esercizio, nonché la condizione di abituale ritrovo di persone pregiudicate – si collega all’esigenza di salvaguardare le condizioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini a fronte di un atto di violenza che ha avuto il suo momento genetico nell’esercizio destinatario del provvedimento di rigore;
- che, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 287 del 1991, la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dal menzionato art. 100 del t.u. n. 773 del 1931 “non può avere durata superiore a quindici giorni” mentre “è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate”;
- che, se l’incremento della durata della misura interdittiva oltre il lasso temporale a regime di quindici giorni, è rimesso al prudente apprezzamento discrezionale dell’ Autorità di pubblica sicurezza, lo stesso deve trovare adeguata giustificazione nel tessuto motivazionale del provvedimento, con riferimento alle condizioni di fatto dell’esercizio e alla peculiarità della situazione ambientale, tali da indurre alla maggiore durata della sospensione;
- che il decreto impugnato, con valutazione prognostica, relaziona alla più ampia durata della sospensione della licenza un potenziale “effetto dissuasivo sugli avventori che abitualmente frequentano il bar”;
- che, tuttavia, nei confronti degli avventori non risultano ascritti precedenti penali e tantomeno l’ abitualità del ritrovo a fini delittuosi; si registra, inoltre, l’occasionalità e l’ unicità dell’episodio che ha determinato l’adozione del provvedimento di sospensione;
- che in tale contesto - avuto riguardo al principio di proporzione della misura ai presupposti presi in considerazione e al fine perseguito - l’elevazione della durata della sospensione a sei volte la misura ordinaria non si configura sorretta da un’ adeguata esternazione della situazione ambientale dell’esercizio, tale da produrre uno stabile pericolo alle condizioni di ordine e sicurezza pubblica;
- che, in ogni caso, a fronte della reiterazione dei fatti riconducibili nell’area precettiva dell’art. 100 del t.u. n. 737 del 1931 l’ Amministrazione può ben reiterare la misura di sospensione della licenza;
- che, per le considerazioni che precedono, l’ appello va respinto, mentre nessuna determinazione è adottata in ordine a spese e onorari del grado di giudizio non essendosi costituite le parti intimate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2015