RISPOSTA CNA CHIETI - DOMANDA DI PENSIONE
Inviato: mer gen 28, 2015 6:23 pm
UN SALUTO A TUTTI GLI UTENTI DEL FORUM.
Sono qui a scrivere in quanto gradirei avere un vostro PARERE/INTERPRETAZIONE/ALTRO circa il contenuto della seguente lettera;
Predetta lettera e la risposta che il CNA mi diede a ottobre del 2013 in relazione alla mia domanda di Pensione ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.L. 30 aprile 1997, n.165 (requisito per accesso alla pensione con età anagrafica 53 anni e 80% di anzianità contribuiva).
LETTERA:
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l. In merito a quanto richiesto con lettera in riferimento, si partecipa che il sottufficiale, interessato alla cessazione dal servizio previsto per il 23 febbraio 2014 , non essendo in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 è destinatario di un calcolo del trattamento di quiescenza da liquidare nel sistema pensionistico misto, come sancito dall'art. 1 co. 12 della legge 335/1995.
2. il predetto, non rientrando nel sistema pensionistico retributivo di cui all'art.1, comma 13 della citata legge 335/ 1995, non potrà maturare la massima anzianità contribuiva prevista dall’ordinamento di appartenenza (80%), richiesta per la cessazione dal servizio ai sensi dell'art.6 co. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997. n.165, di conseguenza, sì omette di istruire il procedimento richiesto
3. Nella circostanza , si partecipa che, qualora il richiedente abbia prodotto domanda di pensionamento ai sensi dell'art.6 co. 1 del citato D.Lgs e art. 59 co. 6 e 8 della legge 27/l2/ 1997, n.449119 97, l 'istanza di congedo dovrà essere corredata del solo prospetto attestante l'anzianità di servizio maturato dal militare (già redatto o da richiedere al CNA - Ufficio Matricola). Per stabilire se l'interessato, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia maturato l 'anzianità contributiva prevista in base alle disposizioni normative contenute nell 'art. 12 del D.L. n .78/2010 convertito in legge n..122/2010 e nell'at. 18, comma 22-ter del D .L. n .98 /2011 convertito in legge 111/2011 , c.d.''finestra mobile "
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DOMANDA:
Tenendo fermo quanto dichiarato al punto 2. dal CNA e dato che io rientro nel sistema pensionistico retributivo di cui all'art. 1, comma 13 della legge 335/1995, (confermato dall’INPS per periodo lavorativo esterno di 5 mesi ricongiunti, quindi al 31.12.1995 supero i 18 anni di anzianità contributiva), posso fare nuovamente la domanda per andare in pensione con diritto di quiescenza ? Tenuto conto che ho superato i 53 anni di età anagrafica abbondantemente.
Pongo a voi questa domanda, per avere un vostro parere/interpretazione/altro, in quanto i patronati INCA mi continuano a dire quanto segue:
[...Egregio Sig. sono a risponderLe riguardo al quesito che ci ha posto e riferito alla sua collocazione in pensione.
Dopo aver valutato la sua posizione la nostra esperta in materia purtroppo conferma quanto già detto dai colleghi precedentemente consultati. Non avendo Lei raggiunto al 31/12/2011 l'80 per cento del trattamento pensionistico non può andare in pensione con il requisito dei 53 anni e 35 di contributi versati. La prima finestra utile per accedere al trattamento pensionistico è dal 21/06/2017.
Cordiali Saluti
Inca Roma e Lazio ]
Grazie anticipato per una risposta esaudiente.
Sono qui a scrivere in quanto gradirei avere un vostro PARERE/INTERPRETAZIONE/ALTRO circa il contenuto della seguente lettera;
Predetta lettera e la risposta che il CNA mi diede a ottobre del 2013 in relazione alla mia domanda di Pensione ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.L. 30 aprile 1997, n.165 (requisito per accesso alla pensione con età anagrafica 53 anni e 80% di anzianità contribuiva).
LETTERA:
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l. In merito a quanto richiesto con lettera in riferimento, si partecipa che il sottufficiale, interessato alla cessazione dal servizio previsto per il 23 febbraio 2014 , non essendo in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 è destinatario di un calcolo del trattamento di quiescenza da liquidare nel sistema pensionistico misto, come sancito dall'art. 1 co. 12 della legge 335/1995.
2. il predetto, non rientrando nel sistema pensionistico retributivo di cui all'art.1, comma 13 della citata legge 335/ 1995, non potrà maturare la massima anzianità contribuiva prevista dall’ordinamento di appartenenza (80%), richiesta per la cessazione dal servizio ai sensi dell'art.6 co. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997. n.165, di conseguenza, sì omette di istruire il procedimento richiesto
3. Nella circostanza , si partecipa che, qualora il richiedente abbia prodotto domanda di pensionamento ai sensi dell'art.6 co. 1 del citato D.Lgs e art. 59 co. 6 e 8 della legge 27/l2/ 1997, n.449119 97, l 'istanza di congedo dovrà essere corredata del solo prospetto attestante l'anzianità di servizio maturato dal militare (già redatto o da richiedere al CNA - Ufficio Matricola). Per stabilire se l'interessato, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia maturato l 'anzianità contributiva prevista in base alle disposizioni normative contenute nell 'art. 12 del D.L. n .78/2010 convertito in legge n..122/2010 e nell'at. 18, comma 22-ter del D .L. n .98 /2011 convertito in legge 111/2011 , c.d.''finestra mobile "
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DOMANDA:
Tenendo fermo quanto dichiarato al punto 2. dal CNA e dato che io rientro nel sistema pensionistico retributivo di cui all'art. 1, comma 13 della legge 335/1995, (confermato dall’INPS per periodo lavorativo esterno di 5 mesi ricongiunti, quindi al 31.12.1995 supero i 18 anni di anzianità contributiva), posso fare nuovamente la domanda per andare in pensione con diritto di quiescenza ? Tenuto conto che ho superato i 53 anni di età anagrafica abbondantemente.
Pongo a voi questa domanda, per avere un vostro parere/interpretazione/altro, in quanto i patronati INCA mi continuano a dire quanto segue:
[...Egregio Sig. sono a risponderLe riguardo al quesito che ci ha posto e riferito alla sua collocazione in pensione.
Dopo aver valutato la sua posizione la nostra esperta in materia purtroppo conferma quanto già detto dai colleghi precedentemente consultati. Non avendo Lei raggiunto al 31/12/2011 l'80 per cento del trattamento pensionistico non può andare in pensione con il requisito dei 53 anni e 35 di contributi versati. La prima finestra utile per accedere al trattamento pensionistico è dal 21/06/2017.
Cordiali Saluti
Inca Roma e Lazio ]
Grazie anticipato per una risposta esaudiente.