CIRC. INPDAP REQUISITI PENSIONAMENTO PERSONALE ESERCITO
Inviato: dom lug 11, 2010 6:09 pm
Per conoscenza allego questa circolare inpdap che specifica dettagliatamente i requisiti necessari per il pensionamento del personale dell'Esercito Italiano.
In particolare al punto 3.3. (che allego nuovamente in basso) di tale circolare sono riportati i requisiti necessari al pensionamento del personale decaduto dal servizio per superamento dei giorni massimi di malattia 730 nell'ultimo quinquennio di servizio.
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Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
In particolare al punto 3.3. (che allego nuovamente in basso) di tale circolare sono riportati i requisiti necessari al pensionamento del personale decaduto dal servizio per superamento dei giorni massimi di malattia 730 nell'ultimo quinquennio di servizio.
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Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.