Mio caro Collega,
La branca di cui trattasi è alquanto complessa ed articolata ed è toccata da diversi istituti giuridici susseguitisi nel corso degli anni che i "sommi legislatori", a mio avviso, non sono sempre riusciti a conciliare, lasciando, pertanto, alcuni aspetti non perfettamente disciplinati, determinando così dei vuoti normativi non sempre facilmente colmabili e non considerevoli di aspetti di natura tecnica spesso non attuabili materialmente, con conseguente generazione di forti dubbi, perplessità ed incertezze nel personale chiamato ad applicare le normative in disamina (addetti agli Uffici Personali ed affini).
Fatta questa piccola ma necessaria premessa, veniamo al dunque:
1) Innanzitutto ritengo che vi sia stata una grave negligenza da parte del tuo Reparto di appartenenza il NON aver avviato la procedura disciplinata dalla Legge 157/52 (famigerato modello C) trattandosi chiaramente di ferite e lesioni traumatiche riportate in servizio con chiara fisionomia clinica.
2) Se avessero pertanto avviato il modello C quest'ultimo sarebbe stato sicuramente validato dalla C.M.O. quale SI dipendente da causa di servizio, con contestuale ascrivibilità a categoria, senza la necessità del parere del Comitato di Verifica.
3) Con il modello C, inoltre, l'INTERO periodo di assenza fruito, fino a completa guarigione clinica, non sarebbe stato computato ai fini della determinazione del tetto massimo di gg.730 di aspettativa fruibile nel quinquennio mobile ( ovvero 731 nel caso in cui l'aspettativa ricada nel giorno 29 feb. di un anno bisestile).
(cfr art.49 co.3 del D.P.R. 395/95)
4) Non essendo STATO Avviato il Modello C, l'unica alternativa rimasta era quella di richiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio mediante procedura "a domanda"
(art.2 del D.P.R. 461/2001) con la conseguenza che, fino all'esito della pronuncia da parte del C.d.V. l'infermità è da considerare allo stato degli atti NON dipendente da causa di servizio. L'intero periodo di aspettativa fruito, deve essere pertanto computato ai fini della determinazione del tetto massimo fruibile nel quinquennio, non essendo applicabile il
comma 2 dell'art.49 del D.P.R. 395/95 il quale fa riferimento alla non computabilità SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dei periodi di ricovero (e per similitudine anche di disposizione) presso strutture sanitarie civili e/o militari qualora l'infermità sia già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio.
5) Secondo quanto illustrato al paragrafo precdente, il tuo Comando di Corpo deve procedere a computare l'intero periodo e, all'approssimarsi del raggiungimento del tetto massimo di aspettativa, deve avviarti al D.M.M.L. competente (cfr. para.6 lett.g della circ. n.DGPM/II/SEGR./806/Circ datata 26 ott. 200 del M.D.- PERSOMIL) per l'accertamento della idoenità al s.m.i. ovvero per l'emissione di giudizio di permanente inidoneità (in modo assoluto ovvero nella riserva) pena il collocamento in congedo d'ufficio, categoria della "riserva", ai sensi degli attuali artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare - ovvero ai sensi delle precedenti normative legge 53/89 e 599/54) nel caso in cui venga superato il predetto limite massimo e non sia già intervenuto uno degli anzidetti giudizi.
6) Rileva precisare che qualora tu sia già a disposizione del D.M.M.L. competente in prossimità del raggiungimento del tetto massimo di aspettativa è ovviamente superfluo e contraddittorio per il Comando di Corpo "avviarti nuovamente", anche in considerazione del fatto che il tuo reparto di appartenenza, alla scadenza di ogni periodo di convalescenza concesso, deve avviare la procedura del modello GL sul quale devono essere riportati i periodi di assenze per infermità fruite nel quinquennio e dei quali deve essere anche al corrente il collegio medico legale (cfr. direttiva DIFESAN prot. 5000/2007).
7) Considera inoltre che il giudizio medico legale del suddetto collegio è autonomo ed indipendente e non è in alcun modo vincolato al fatto che tu ti stia approssimando al tetto massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio. E' infatti plausibile che il predetto collegio ritenga (per ovvi motivi e per necessità di approfondimento clinico e diagnostico) di non poter emettere giudizio di idoenità ovvero di "riforma" prima che tu superi il citato tetto massimo, a nulla valendo le conseguenze di ciò. La circolare Ministeriale del 2000 citata al para.5 è un "vademecum" che fornisce delle linee guida alle quali deve attenersi il Comando di Corpo nella situazione in cui il militare sia prossimo al superamento del tetto massimo ma non costituisce una dispoisizone normativa che possa incidere sull'autonomia decisionale in capo agli organi medico legali, peraltro sancita e ribadita dalla novella direttiva DIFESAN del 2007.

Il termine di 10 (dieci) giorni di cui all'art.6 comma 9 del D.P.R. 461/2001 a cui hai fatto riferimento, si riferisce alle convocazioni in tema di accertamenti rientranti nell'iter volto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non a quello volto ad accertare l'doneità al s.m.i. in prossimità del tetto massimo di aspettativa che, di contro, non è disciplinato da una norma specifica bensì da una direttiva ministeriale in applicazione delle norme di stato giuridico ed avanzamento in tema di accertamento della idoneità del militare in servizio permanente, che non prevedono dei termini per la convocazione.
9) Il collocamento in congedo per superamento del tetto massimo di aspettativa, da comunque diritto al trattamento pensionistico qualora il militare abbia compiuto almeno 15 anni di servizio utile (al riguardo vedasi la circolare allegata dall'ottimo Roberto Mandarino).
10) Ovviamente, poichè il Comitato di Verifica si è pronunciato positivamente in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, tutti i periodi di ricovero e/o disposizione presso il D.M.M.L. (da intendersi anche i periodi intercorrenti tra la scadenza di una licenza di convalescenza concessa e la successiva riconvocazione a visita) dovranno essere scorporati dal computo originario che aveva inzialmente portato al congedo d'ufficio per superamento del tetto massimo, con conseguente valutazione della possibilità di reintegro in servizio.
In conclusione, IO credo che il reintegro in servizio NON sia obbligatorio nè disposto d'ufficio qualora TU non voglia essere reintegrato e, secondo il mio modesto parere, rimarrai nella posizione del congedo, categoria della riserva, fino al raggiungimento del limite massimo per essere richiamato, oltre il quale transiterai automaticamente nella posizone del congedo assoluto.
Certo il problema sarebbe differente se Tu non avessi maturato i requisiti minimi per il trattamento pensionsitico e fossi finito in mezzo ad una strada. In tal caso ti sarebbe convenuto essere reintegrato (sempre qualora intenzionato).
In conclusione, nella tua posizione, resta ovviamente fermo il diritto al trattemento pensionistico he hai maturato.
Spero di esserti stato utile e di non averti confuso le idee.
Con affetto.....
Diabolikus.