SENTENZA-ESECUTIVA
Inviato: ven gen 23, 2015 1:21 pm
Se avete avuto qualche sentenza in primo grado favorevole, non aspettate che trascorrono i tempi per il passaggio in giudicato della sentenza.-Le sentenze sono immediatamente esecutive-Ditr al vostro legale che proceda subito,dopo aver notificato la sentenza-
Sull'efficacia delle sentenze emesse per definire le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art. 447 c.p.c. stabilisce che le sentenze pronunciate in questo contesto sono provvisoriamente esecutive, così come tutte le sentenze relative al processo del lavoro. La suddetta provvisoria esecutività riguarda tutte le sentenze pronunciate in materia previdenziale, non solo quelle di condanna a favore del lavoratore o dell'assicurato o assistito che sia.
Il secondo comma dell'art. 447 c.p.c. contiene un richiamo all'art. 431 c.p.c. relativo all'esecutorietà della sentenza nei procedimenti di lavoro
Sull'efficacia delle sentenze emesse per definire le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art. 447 c.p.c. stabilisce che le sentenze pronunciate in questo contesto sono provvisoriamente esecutive, così come tutte le sentenze relative al processo del lavoro. La suddetta provvisoria esecutività riguarda tutte le sentenze pronunciate in materia previdenziale, non solo quelle di condanna a favore del lavoratore o dell'assicurato o assistito che sia.
Il secondo comma dell'art. 447 c.p.c. contiene un richiamo all'art. 431 c.p.c. relativo all'esecutorietà della sentenza nei procedimenti di lavoro