Tempistica per causa di servizio
Tempistica per causa di servizio
Sono un appuntato dell'arma in aspettativa speciale da fine febbraio 2014, in data 22 dicembre 2014 il comitato di verifica Trasmetteva il verbale di riconoscimento della causa di servizio al Comando generale, in base alle proprie esperienze qualcuno mi sa dire la tempistica per avere la risposta oppure dove chiamare per seguire la pratica.
Re: Tempistica per causa di servizio
Il C.G.A, trasmette la tua pratica alla tua Legione di appartenenza che te la gira in Docspa, in tutto in 1-2 mesi. A me hanno fatto in questo modo.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: Tempistica per causa di servizio
per notizia, la Corte dei Conti per la Toscana, con la seguente sentenza "negativa" ma nello stesso momento sulla tempestività specifica, quanto segue:
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TOSCANA SENTENZA 191 27/10/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 191 2014 PENSIONI 27/10/2014
Omissis
1) Il OMISSIS censurava l’illegittimità del provvedimento di diniego, visti gli artt. 3, comma 2, del r.d. 1024 del 1928, secondo cui l’autorità militare avrebbe dovuto attivare d’ufficio il procedimento per l’accertamento dell’infermità in questione e l’art. 33 del R.D.L. 1938 n. 680, ed osservava che la giurisprudenza aveva statuito che, ai fini della decorrenza del termine, occorreva considerare non la mera conoscenza della infermità genericamente intesa bensì la consapevolezza della gravità della malattia contratta e della dipendenza di essa dalla causa di servizio, e corroborava le proprie richieste con perizia medica legale........
2) - Osserva l’autorità giudicante che il ricorso è infondato e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.
3) - La giurisprudenza, cfr. per tutte, Sez. II Centr. 7 aprile 2003 n. 147, ha avuto modo di affermare che non vi è decadenza tutte le volte che l’obbligo di instaurare il procedimento di riconoscimento della causa di servizio faccia carico all’Amministrazione, e cioè quando questa avrebbe dovuto avviare d’ufficio tale procedimento;
-) - ovverossia, a norma dell’art. 3 del regolamento approvato con R.D. 15 aprile 1928 n. 1024, quando all’amministrazione “risulti che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico – infettive)”.
-) - Negli altri casi grava sull’interessato l’onere di provocare a domanda il procedimento di riconoscimento della causa di servizio (cfr. il termine decadenziale dell’art. 9 D.lgt. 1 maggio 1916 n. 497, confermato dall’art. 169 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, con il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, entro il quale chiunque ritenga di aver contratto una infermità a causa di servizio deve chiederne la constatazione;
-) - quest’ultima poi consiste in un duplice giudizio: diagnostico, circa la sussistenza della malattia, e medico – legale circa la sua dipendenza da causa di servizio;
-)- in termini anche SS.RR.4/QM/2003, Sez. II Centr. 22 settembre 2011 n. 432 e Sez. III Centr. 2 aprile 2014 n. 172.
4) - Nella specie l’evento lesivo è del 14 dicembre 1963, il ricorrente è cessato dal servizio il 2 agosto 1988 e la domanda è stata presentata il 10 marzo 1998.
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TOSCANA SENTENZA 191 27/10/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 191 2014 PENSIONI 27/10/2014
Omissis
1) Il OMISSIS censurava l’illegittimità del provvedimento di diniego, visti gli artt. 3, comma 2, del r.d. 1024 del 1928, secondo cui l’autorità militare avrebbe dovuto attivare d’ufficio il procedimento per l’accertamento dell’infermità in questione e l’art. 33 del R.D.L. 1938 n. 680, ed osservava che la giurisprudenza aveva statuito che, ai fini della decorrenza del termine, occorreva considerare non la mera conoscenza della infermità genericamente intesa bensì la consapevolezza della gravità della malattia contratta e della dipendenza di essa dalla causa di servizio, e corroborava le proprie richieste con perizia medica legale........
2) - Osserva l’autorità giudicante che il ricorso è infondato e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.
3) - La giurisprudenza, cfr. per tutte, Sez. II Centr. 7 aprile 2003 n. 147, ha avuto modo di affermare che non vi è decadenza tutte le volte che l’obbligo di instaurare il procedimento di riconoscimento della causa di servizio faccia carico all’Amministrazione, e cioè quando questa avrebbe dovuto avviare d’ufficio tale procedimento;
-) - ovverossia, a norma dell’art. 3 del regolamento approvato con R.D. 15 aprile 1928 n. 1024, quando all’amministrazione “risulti che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico – infettive)”.
-) - Negli altri casi grava sull’interessato l’onere di provocare a domanda il procedimento di riconoscimento della causa di servizio (cfr. il termine decadenziale dell’art. 9 D.lgt. 1 maggio 1916 n. 497, confermato dall’art. 169 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, con il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, entro il quale chiunque ritenga di aver contratto una infermità a causa di servizio deve chiederne la constatazione;
-) - quest’ultima poi consiste in un duplice giudizio: diagnostico, circa la sussistenza della malattia, e medico – legale circa la sua dipendenza da causa di servizio;
-)- in termini anche SS.RR.4/QM/2003, Sez. II Centr. 22 settembre 2011 n. 432 e Sez. III Centr. 2 aprile 2014 n. 172.
4) - Nella specie l’evento lesivo è del 14 dicembre 1963, il ricorrente è cessato dal servizio il 2 agosto 1988 e la domanda è stata presentata il 10 marzo 1998.
Re: Tempistica per causa di servizio
per chi è interessato al problema.
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Il CdS bacchetta le Amministrazioni scrivendo.
1) - La sentenza del T.A.R. appare non condivisibile perché non ha considerato che il dovere della p.A. di definire il procedimento entro un termine stabilito con apposite disposizioni non è meno vincolante solo perché nel procedimento debbono intervenire pareri di altre autorità amministrative.
2) - A maggior ragione quando, come nella specie, la fonte normativa che regola il procedimento considera e disciplina anche i tempi relativi ai vari passaggi ed adempimenti, compresa l’acquisizione di pareri obbligatori.
N.B.: leggete qui sotto il breve l'argomento poiché la sentenza è molto breve e, quindi, ho omesso il resto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201504496
- Public 2015-09-25 –
N. 04496/2015REG.PROV.COLL.
N. 03363/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
SENTENZA
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00151/2015, resa tra le parti, concernente silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione del relativo equo indennizzo
OMISSIS
4. Comparendo all’odierna camera di consiglio, il difensore del ricorrente ha chiesto che si dia atto del venir meno dell’interesse a ricorrere, chiedendo peraltro la condanna della controparte alle spese.
5. Il Collegio ritiene che si debba dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto nel corso del giudizio il silenzio dell’Amministrazione è venuto meno grazie alla pronuncia del provvedimento espresso, sia pure sfavorevole all’interessato.
Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ritiene che debbano essere liquidate in favore dell’appellante.
Invero se non fosse sopravvenuto il difetto d’interesse verosimilmente l’appello sarebbe stato accolto.
La sentenza del T.A.R. appare non condivisibile perché non ha considerato che il dovere della p.A. di definire il procedimento entro un termine stabilito con apposite disposizioni non è meno vincolante solo perché nel procedimento debbono intervenire pareri di altre autorità amministrative. A maggior ragione quando, come nella specie, la fonte normativa che regola il procedimento considera e disciplina anche i tempi relativi ai vari passaggi ed adempimenti, compresa l’acquisizione di pareri obbligatori.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’appellante, liquidandole complessivamente per i due gradi in euro 1.500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2015
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Il CdS bacchetta le Amministrazioni scrivendo.
1) - La sentenza del T.A.R. appare non condivisibile perché non ha considerato che il dovere della p.A. di definire il procedimento entro un termine stabilito con apposite disposizioni non è meno vincolante solo perché nel procedimento debbono intervenire pareri di altre autorità amministrative.
2) - A maggior ragione quando, come nella specie, la fonte normativa che regola il procedimento considera e disciplina anche i tempi relativi ai vari passaggi ed adempimenti, compresa l’acquisizione di pareri obbligatori.
N.B.: leggete qui sotto il breve l'argomento poiché la sentenza è molto breve e, quindi, ho omesso il resto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201504496
- Public 2015-09-25 –
N. 04496/2015REG.PROV.COLL.
N. 03363/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
SENTENZA
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00151/2015, resa tra le parti, concernente silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione del relativo equo indennizzo
OMISSIS
4. Comparendo all’odierna camera di consiglio, il difensore del ricorrente ha chiesto che si dia atto del venir meno dell’interesse a ricorrere, chiedendo peraltro la condanna della controparte alle spese.
5. Il Collegio ritiene che si debba dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto nel corso del giudizio il silenzio dell’Amministrazione è venuto meno grazie alla pronuncia del provvedimento espresso, sia pure sfavorevole all’interessato.
Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ritiene che debbano essere liquidate in favore dell’appellante.
Invero se non fosse sopravvenuto il difetto d’interesse verosimilmente l’appello sarebbe stato accolto.
La sentenza del T.A.R. appare non condivisibile perché non ha considerato che il dovere della p.A. di definire il procedimento entro un termine stabilito con apposite disposizioni non è meno vincolante solo perché nel procedimento debbono intervenire pareri di altre autorità amministrative. A maggior ragione quando, come nella specie, la fonte normativa che regola il procedimento considera e disciplina anche i tempi relativi ai vari passaggi ed adempimenti, compresa l’acquisizione di pareri obbligatori.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’appellante, liquidandole complessivamente per i due gradi in euro 1.500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2015
Re: Tempistica per causa di servizio
Messaggio da @me »
Se può essere utile:
ho fatto domanda per l'ennesima causa di servizio;
visita CMO mese di marzo 2015 e Decreto Ministeriale di riconoscimento datato agosto 2015 (notificato a settembre u.s.).
Sarà un caso oppure hanno velocizzato l'iter?
Saluti
ho fatto domanda per l'ennesima causa di servizio;
visita CMO mese di marzo 2015 e Decreto Ministeriale di riconoscimento datato agosto 2015 (notificato a settembre u.s.).
Sarà un caso oppure hanno velocizzato l'iter?
Saluti
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