pensione di inabilità
Inviato: ven dic 26, 2014 3:56 pm
Buona giornata a tutti serene festivita'.
Per maggiore comodità di consultazione segue quanto descritto dal sito INPS relativo alla pensione di inabilità, dove leggo che non è reversibile agli eredi.
MA allora tutti quelli pensionati per riforma? Ho capito bene oppure non è il caso di chi,dopo essere stato congedato perchè non idoneo all'impiego per qualsiasi profiquo lavoro ha chiesto e ottenuta la pensione ordinaria di inabilità? Chi mi spiega l'arcano? Saluti e auguri.
Pensione di inabilita
CHE COS’È
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.
L'assegno per l’assistenza personale e continuativa:
non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
viene concesso in misura ridotta, a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa;
non è reversibile ai superstiti.
A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:
dipendenti;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
REQUISITI
La pensione di inabilità viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:
assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
E', inoltre, richiesta:
la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
la cancellazione dagli albi professionali;
la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
LA DOMANDA
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false;
telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi
Alla domanda va allegata la certificazione medica (mod. SS3).
QUANDO SPETTA
La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.
QUANTO SPETTA
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012.
Per maggiore comodità di consultazione segue quanto descritto dal sito INPS relativo alla pensione di inabilità, dove leggo che non è reversibile agli eredi.
MA allora tutti quelli pensionati per riforma? Ho capito bene oppure non è il caso di chi,dopo essere stato congedato perchè non idoneo all'impiego per qualsiasi profiquo lavoro ha chiesto e ottenuta la pensione ordinaria di inabilità? Chi mi spiega l'arcano? Saluti e auguri.
Pensione di inabilita
CHE COS’È
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.
L'assegno per l’assistenza personale e continuativa:
non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
viene concesso in misura ridotta, a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa;
non è reversibile ai superstiti.
A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:
dipendenti;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
REQUISITI
La pensione di inabilità viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:
assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
E', inoltre, richiesta:
la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
la cancellazione dagli albi professionali;
la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
LA DOMANDA
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false;
telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi
Alla domanda va allegata la certificazione medica (mod. SS3).
QUANDO SPETTA
La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.
QUANTO SPETTA
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012.