TRANSITO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
Inviato: dom dic 14, 2014 1:51 pm
Trattamento economico dipendenti transitati in altra Amministrazione
Con circolare nr. 333-G/Div.l/aagg del 27 novembre 2014, integralmente
visionabile nell’apposita sezione del nostro sito all’indirizzo http://www.siulp.it" onclick="window.open(this.href);return false;, il
Dipartimento della P.S. ha diramato direttive in ordine all’applicazione dei commi 458
e 459 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
La citata legge ha previsto, all'articolo 1, comma 458, che "L'articolo 202 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 11. 3, e
l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai
pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal
ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari n quello attribuito al
collega di pari anzianità”.
Con l'abrogazione del citato articolo 202, e delle due ulteriori disposizioni allo
stesso collegate, viene in buona sostanza meno il divieto di “reformatio in peius” dei
trattamenti economici dei pubblici dipendenti con la conseguenza che, in caso di
mutamento di ruolo o incarico, all'interessato spetta il trattamento economico pari a
quello attribuito al collega di pari anzianità e non più quello previsto per il precedente
incarico, anche se superiore, sinora mantenuto per effetto delle norme di cui è stata
disposta l'abrogazione.
ll successivo comma 459, stabilisce che "Le amministrazioni interessate adeguano
i trattamenti giuridici ed economici a partire dalla prima mensilità successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge".
Ad avviso del Dipartimento, per quel che concerne il personale della Polizia di
Stato, le menzionate disposizioni normative sono da riferirsi ai soli casi di dipendenti
provenienti da altre Amministrazioni nelle quali godevano di un trattamento
stipendiale più elevato e ai quali veniva attribuito un assegno ad personam che
consentiva di mantenere tale trattamento economico superiore. Pertanto, In
ottemperanza al disposto normativo, verrà interrotta l’attribuzione del citato assegno
ad personam a tutti gli interessati con la mensilità stipendiale di dicembre 2014.
La circolare precisa, infine che, in considerazione dei numerosi quesiti posti in
merito ai dipendenti della Polizia di Stato che sono destinati al passaggio in altre
Amministrazioni in virtù di quanto disposto dall’articolo 10 del D.P.R. 24 aprile 1982,
n. 339, si ritiene utile ricordare che il trattamento economico di tale personale è
gestito dell'Amministrazione presso la quale transitano.
Appare, dunque, chiaro il fatto che anche al personale della Polizia di Stato che
transiti in altre Amministrazioni spetterà il trattamento economico pari a quello
attribuito al collega di pari anzianità e non più quello previsto per il precedente
incarico, anche se superiore, sinora riconosciuto per effetto delle norme di cui è stata
disposta l'abrogazione.
Con circolare nr. 333-G/Div.l/aagg del 27 novembre 2014, integralmente
visionabile nell’apposita sezione del nostro sito all’indirizzo http://www.siulp.it" onclick="window.open(this.href);return false;, il
Dipartimento della P.S. ha diramato direttive in ordine all’applicazione dei commi 458
e 459 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
La citata legge ha previsto, all'articolo 1, comma 458, che "L'articolo 202 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 11. 3, e
l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai
pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal
ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari n quello attribuito al
collega di pari anzianità”.
Con l'abrogazione del citato articolo 202, e delle due ulteriori disposizioni allo
stesso collegate, viene in buona sostanza meno il divieto di “reformatio in peius” dei
trattamenti economici dei pubblici dipendenti con la conseguenza che, in caso di
mutamento di ruolo o incarico, all'interessato spetta il trattamento economico pari a
quello attribuito al collega di pari anzianità e non più quello previsto per il precedente
incarico, anche se superiore, sinora mantenuto per effetto delle norme di cui è stata
disposta l'abrogazione.
ll successivo comma 459, stabilisce che "Le amministrazioni interessate adeguano
i trattamenti giuridici ed economici a partire dalla prima mensilità successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge".
Ad avviso del Dipartimento, per quel che concerne il personale della Polizia di
Stato, le menzionate disposizioni normative sono da riferirsi ai soli casi di dipendenti
provenienti da altre Amministrazioni nelle quali godevano di un trattamento
stipendiale più elevato e ai quali veniva attribuito un assegno ad personam che
consentiva di mantenere tale trattamento economico superiore. Pertanto, In
ottemperanza al disposto normativo, verrà interrotta l’attribuzione del citato assegno
ad personam a tutti gli interessati con la mensilità stipendiale di dicembre 2014.
La circolare precisa, infine che, in considerazione dei numerosi quesiti posti in
merito ai dipendenti della Polizia di Stato che sono destinati al passaggio in altre
Amministrazioni in virtù di quanto disposto dall’articolo 10 del D.P.R. 24 aprile 1982,
n. 339, si ritiene utile ricordare che il trattamento economico di tale personale è
gestito dell'Amministrazione presso la quale transitano.
Appare, dunque, chiaro il fatto che anche al personale della Polizia di Stato che
transiti in altre Amministrazioni spetterà il trattamento economico pari a quello
attribuito al collega di pari anzianità e non più quello previsto per il precedente
incarico, anche se superiore, sinora riconosciuto per effetto delle norme di cui è stata
disposta l'abrogazione.