Pagina 1 di 1

Incompatibilità con lo status di pubblico dipendente

Inviato: sab dic 06, 2014 3:08 pm
da panorama
Il CdS Accoglie il ricorso del collega, circa la decadenza dall'impiego.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1) - era disposta la decadenza dall’impiego, ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 335 del 1982, per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego nell’ambito della società OMISSIS.

2) - Con sentenza n. 3873 del 2007 il T.A.R. adito respingeva il ricorso sul rilievo che, ancorché l’interessato a seguito di diffida dall’ Amministrazione fosse cessato dalla carica di amministratore della società predetta, aveva continuato in fatto ad attendere alla gestione della compagine societaria.

3) - In particolare il Ministero convenuto ha chiarito che, in pendenza dell’appello, è stata assicurata in via interinale la prosecuzione del rapporto di impiego onde non incorrere in una onerosa restituito in integrum in caso di riforma della sentenza del T.A.R.

4) - In sede di note di udienza il ricorrente ha sostenuto che con la reintegra nei compiti della qualifica a partire dal 2 maggio 2006, in virtù di provvedimento cautelare del T.A.R. per il Lazio, si è determinata una novazione dell’ atto costitutivo del rapporto di impiego, che è proseguito, con pienezza di status ed impegno nei compiti di istituto, fino a tutt’oggi.

Per completezza dell'argomento leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------------
2014-11-27


N. 05865/2014REG.PROV.COLL.
N. 04331/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4331 del 2008, proposto da C. M., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Guzzo e Laura Cefalo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via G. Nicotera 29;

contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non costituitosi in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 03873/2007, resa tra le parti, concernente decadenza dall'impiego

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito l’ avvocato Arlini su delega dell’avv. Guzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio il sig. M. C. – già in servizio presso la Questura di Milano con la qualifica di Assistente della Polizia di Stato – impugnava, per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, il provvedimento comunicato con nota 333/D/89667 del 13 aprile 2005, con il quale era disposta la decadenza dall’impiego, ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 335 del 1982, per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego nell’ambito della società OMISSIS.

Con sentenza n. 3873 del 2007 il T.A.R. adito respingeva il ricorso sul rilievo che, ancorché l’interessato a seguito di diffida dall’ Amministrazione fosse cessato dalla carica di amministratore della società predetta, aveva continuato in fatto ad attendere alla gestione della compagine societaria.

Avverso il provvedimento estintivo del rapporto di impiego il sig. C… ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del primo giudice.

Alla camera di consiglio del 17 giugno 2008 la Sezione dava atto della rinunzia alla domanda di sospensione della sentenza impugnata.

Il Ministero intimato non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza n. 3456 del 2014 è stato ordinato al Ministero dell’ Interno il deposito della seguente documentazione:

-a) copia di ogni altro provvedimento adottato nei confronti dell’odierno appellante dopo la nota di comunicazione n. 333-D/98667 del 13 aprile 2005 - acquisita al fascicolo di primo grado ed annullata dal T.A.R. - nella quale si attesta che “con decreto odierno in corso di perfezionamento (di cui si riserva di trasmettere copia) il dipendente cessa dal servizio nell’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza per decadenza, ai sensi del d.P.R. 24.4.1982, n. 335, a decorrere dal 14.4.2005”;

b) ogni utile chiarimento sul prosieguo del rapporto di impiego posto che, a suo tempo, l’ appello cautelare nei confronti della sentenza del T.A.R. n. 3873 del 2007 è stata dichiarato rinunziato (cfr. ordinanza della Sezione n. 3242 del 2008).

L’incombente è stato assolto in data 31 luglio 2014.

In particolare il Ministero convenuto ha chiarito che, in pendenza dell’appello, è stata assicurata in via interinale la prosecuzione del rapporto di impiego onde non incorrere in una onerosa restituito in integrum in caso di riforma della sentenza del T.A.R.

In sede di note di udienza il ricorrente ha sostenuto che con la reintegra nei compiti della qualifica a partire dal 2 maggio 2006, in virtù di provvedimento cautelare del T.A.R. per il Lazio, si è determinata una novazione dell’ atto costitutivo del rapporto di impiego, che è proseguito, con pienezza di status ed impegno nei compiti di istituto, fino a tutt’oggi. Ha poi insistito nei motivi di legittimità articolati in prime cure.

All’udienza del 20 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Con il primo mezzo il sig. C… ripropone la doglianza - disattesa dal T.A.R. - di violazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 335 del 1982, in base al quale la decadenza dall’impiego per violazione del principio di esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente in favore dell’ente datore di lavoro va disposta sentito il consiglio di amministrazione, organo il cui parere non è stato acquisito nel procedimento di cui è controversia.

Stabilisce, invero, l’art. 51 del d.P.R. n. 335 del 1982 che il provvedimento estintivo del rapporto di impiego “è adottato con decreto del Ministro dell’ Interno, sentito il consiglio di amministrazione”.

Gli artt. 68 e 69 del d.P.R. citato individuano, rispettivamente, la sfera di competenza del “Consiglio di Amministrazione” e delle “Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato” in ordine alla gestione del rapporto di impiego. Al primo organo sono attribuite tutte “le questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo”, mentre le commissioni del personale sono chiamate a pronunciarsi su quelle “concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo”, categoria cui appartiene l’odierno appellante.

Con sentenza della Sezione VI n. 7093 del 2005 è stato chiarito il coordinamento degli artt. 68 e 69 del d.P.R. n. 335 del 1982, da ultimo citati, con il precedente art. 51 che – a fronte delle conseguenze particolarmente gravose per il dipendente in presenza di ipotesi di decadenza per incompatibilità cui segue l’estinzione del rapporto di pubblico impiego - ha inteso mantenere fermo, con previsione che si caratterizza per specialità, indistintamente per tutto il personale appartenente ai ruoli della polizia di Stato l’intervento in funzione consultiva del Consiglio di Amministrazione.

Il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal su riferito indirizzo con la conseguenza che il provvedimento di decadenza dall’impiego impugnato si configura viziato per non essere stato preceduto dal parere del Consiglio di Amministrazione.

2.1. E’ altresì fondato il secondo mezzo di impugnativa.

Si conviene con l’appellante che la mera titolarità di quote della società di capitali in cui rivestiva la carica di amministratore unico (carica poi dismessa in adempimento di diffida dell’ Amministrazione diretta alla cessazione della situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 335 del 1982), attenendo alla sola sfera patrimoniale del pubblico dipendente, non dà di per sé luogo all’esercizio di un’attività commerciale o industriale incompatibile con il rapporto di pubblico impiego.

A fronte della cessazione dall’incarico formale di Amministratore unico e rappresentante legale della Società OMISSIS a r.l. deve escludersi - sulla scorta degli elementi rassegnati dalla Questura di Milano, Commissariato di P.S. di Bonale, con nota Cat Q.2.4/2005 del 5 marzo 2005 - il prosieguo da parte del C… di un’attività gestoria della compagine sociale.

Gli adempimenti cui è dato rilievo coinvolgono una tantum il recupero di pagamenti insoluti a chiusura di prestazioni in precedenza rese dalla società OMISSIS.

Difetta ogni riscontro di un’ attività fissa e continuativa del sig. C… che possa essere espressione, sul piano professionale, di uno stabile esercizio di un’ attività di impresa, incompatibile con lo status di pubblico dipendente .

Non va condivisa la conclusione del primo giudice che qualifica il C… come imprenditore occulto, muovendo dal dato formale della partecipazione a quote della compagine societaria, nonché per lo svolgimento dell’incarico di amministratore da parte di persona in rapporto parentela, in assenza di elementi che dimostrino dell’amministrazione in fatto, uno stabile e continuativo impegno di energie lavorative per scopi diversi dal rapporto di lavoro in atto e con potenziale interferenza con i compiti di istituto a causa dell’ esercizio di attività commerciali o industriali.

L’appello va, quindi, accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014