T.F.S.

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Domenico61

T.F.S.

Messaggio da Domenico61 »

Un saluto a tutto voi di questo bellissimo forum sono un Brig dei cc voglio postare questo quesito da parte di un mio collega che purtroppo e stato congedato per una condanna penale .
Voi sapete se per il T.F.S. che dovrebbe avere deve aspettare due anni dalla data del congedo oppure gli viene concesso regolarmente entro i famosi 105 giorni ?
Lui attualmente ha fatto richiesta del T.F.S. al' Inps competente come da documentazione che gli ha inviato per posta dal c.n.a di Chieti. Grazie per vostra collaborazione un saluto a tutti .


gino59
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Re: T.F.S.

Messaggio da gino59 »

Domenico61 ha scritto:Un saluto a tutto voi di questo bellissimo forum sono un Brig dei cc voglio postare questo quesito da parte di un mio collega che purtroppo e stato congedato per una condanna penale .
Voi sapete se per il T.F.S. che dovrebbe avere deve aspettare due anni dalla data del congedo oppure gli viene concesso regolarmente entro i famosi 105 giorni ?
Lui attualmente ha fatto richiesta del T.F.S. al' Inps competente come da documentazione che gli ha inviato per posta dal c.n.a di Chieti. Grazie per vostra collaborazione un saluto a tutti .
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Re: T.F.S. BUONUSCITA G. DI F.
Messaggioda gino59 » ven nov 14, 2014 10:36 pm

xenos ha scritto:
UN SALUTO A TUTTI GLI AMICI DEL FORUM.

VOLEVO PORRE UNA DOMANDA A RIGUARDO IL T.F.S. COSIDDETTA BUONUSCITA AGLI ESPERTI DEL FORUM:

BRIG. C. DELLA G.DI FINANZA DOVREI ANDARE IN PENSIONE NEL SETTEMBRE 2016 DOPO:

ANNI 35 + SEI MESI DI ASPETTATIVA + ANNO DI FINESTRA MOBILE.

DOPO QUANTO TEMPO, E IN QUANTE RATE MI SARA' CORRISPOSTO IL T.F.S. BUONUSCITA.

UN GRAZIE E UN GROSSO SALUTO A VOI TUTTI.

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Non cercate nemmeno se vi pagano.....!!!!!!!!!


3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale

Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.

In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.


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gino59
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